Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10913
CASS
Sentenza 7 agosto 2001

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Nelle cause di valore inferiore a due milioni, il giudice di pace è tenuto a pronunciarsi sulle eccezioni espressamente previste dalla legge, sulle eccezioni con cui si fa valere un fatto impeditivo o estintivo e sulle mere difese, con cui si nega la sussistenza di un fatto costitutivo e l'omessa pronuncia dà luogo a violazione di legge ex art. 112 cod. proc. civ.; non ha, invece, l'obbligo di pronunciarsi sulle difese con cui si deduce l'applicabilità di una norma sostanziale e, in caso di omessa pronuncia, non è configurabile un vizio del procedimento; infatti, dovendo il giudice di pace decidere secondo equità e senza motivare sul perché ritenga di discostarsi dal principio di diritto sostanziale, non può sussistere per lo stesso un obbligo di motivare in merito alla richiesta di applicazione di una norma irrilevante nella struttura del giudizio di equità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10913
    Data del deposito : 7 agosto 2001

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