Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 1
Nelle cause di valore inferiore a due milioni, il giudice di pace è tenuto a pronunciarsi sulle eccezioni espressamente previste dalla legge, sulle eccezioni con cui si fa valere un fatto impeditivo o estintivo e sulle mere difese, con cui si nega la sussistenza di un fatto costitutivo e l'omessa pronuncia dà luogo a violazione di legge ex art. 112 cod. proc. civ.; non ha, invece, l'obbligo di pronunciarsi sulle difese con cui si deduce l'applicabilità di una norma sostanziale e, in caso di omessa pronuncia, non è configurabile un vizio del procedimento; infatti, dovendo il giudice di pace decidere secondo equità e senza motivare sul perché ritenga di discostarsi dal principio di diritto sostanziale, non può sussistere per lo stesso un obbligo di motivare in merito alla richiesta di applicazione di una norma irrilevante nella struttura del giudizio di equità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10913 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TA FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, quale Impresa designata per la Regione Campania ex art. 20 della legge 990/69, in persona dei legali rappresentanti dott. Adriano Porri e Rag. Domenico Benzoni, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difeso dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS VA, AG TA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 9576/98 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 17/06/98 e depositata il 23/06/98 (R.G. 9576/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Antonio GURGO (per delega Avv. Erasmo AUGERI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del 3^ motivo e l'inammissibilità o il rigetto del 1^ e 2^ motivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 26.6.1997 RU VA conveniva davanti al giudice di pace di OL GG ET e le Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata per la regione Campania, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni alla sua auto, subiti a seguito della collisione con l'autovettura del GG, per colpa esclusiva di questi in OL il 16.4.1996. Assumeva l'attore che l'auto del convenuto risultava sprovvista di assicurazione, poiché questi;
non aveva esposto il relativo contrassegno., e si era rapidamente dileguato dopo l'incidente senza fornire alcuna notizia.
Si costituiva la s.p.a. Generali Assicurazioni, quale impresa designata dal Fondo G.V.S. e contestava la fondatezza della domanda, eccependo l'esistenza di una franchigia di 500 ECU;
in ogni caso proponeva domanda di rivalsa nei confronti di GG ET. Il giudice di pace di OL, con sentenza depositata il 23.6.1998, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 700 mila, oltre interessi.
Riteneva il giudice che risultava provata la responsabilità del GG nel sinistro.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. Assicurazioni Generali.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3,4 e 5 in relazione agli artt. 132 n. 4 c.p.c., 19, c. 2 l. n. 990/1969, come modificato dall'art. 31 l. 1992, n. 142. Assume la ricorrente che aveva eccepito fin dalla sua prima difesa davanti al giudice di pace che la pretesa risarcitoria dell'attore non era accoglibile in quanto, a norma dell'art. 19 lett. b) l. n. 990/1969, trattandosi di danni a cose, il Fondo di garanzia V.S. era tenuto solo per i danni i cui importi superavano L. un milione, mentre nella fattispecie il danno era inferiore;
che il giudice di pace non si era pronunciato su tale eccezione, in violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c.. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 369 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 19 c. 1, lett. b) l. n. 990/1969, all'art. 2697, ed art. 115 c.p.c.. Assume la ricorrente che requisito indispensabile per l'applicazione dell'art. 19 lett. b) della legge 990/1969 sarebbe stato la mancata copertura assicurativa da parte del veicolo danneggiante e che la prova di tale mancanza gravava sull'attore; che nella fattispecie era stato provato solo che l'auto investitrice non aveva il contrassegno esposto;
che tanto non significava che l'auto era sprovvista di, assicurazione.
3. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati e vanno rigettati. Osserva preliminarmente questa Corte che, quando il valore della controversia non eccede i due milioni di lire, come nella fattispecie, il giudice di pace deve necessariamente decidere secondo equità, a norma dell'art. 113, c. 2^, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della l. 21.12.1991,n. 374. Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito, che statuisce del bene della vita oggetto della controversia, non anche per quanto riguarda il procedimento, onde le questioni relative ai problemi in procedendo, devono essere decise secondo diritto. Conseguentemente sono ammissibili motivi di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1, 2 e 4 c.p.c.. Nel merito invece la decisione deve essere resa secondo equità e pertanto - ove sia stata formalmente applicata una regola di diritto - occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa.
Peraltro, l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza tra il giudizio secondo diritto (caratterizzato dalla qualificazione giuridica della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta;
formulazione da parte del giudice. della regola decisoria del caso concreto). L'equità cui fa riferimento l'art. 113, c. 2^, c.p.c. è "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus).
Non si tratta, quindi, di equità "integrativa" della regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, ad individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta,. con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in un unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità prevista dall'art. 339, c. 2^ e 3^, c.p.c..
Sulla base di queste premesse diviene agevole delineare i limiti entro i quali le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità possono - per quanto concerne la decisione di merito - essere impugnate con ricorso per Cassazione.
Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed alle norme comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede.
Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto.
Benché la regola equitativa applicata non sia in sè sindacabile in sede di legittimità, va tuttavia rimarcata, la netta differenza fra equità ed assoluta discrezionalità o arbitrio, sicché occorre che anche il giudizio di equità presenti una struttura logica e valutativa, pur se non necessariamente di tipo sillogistico, posto che l'individuazione del criterio regolatore del singolo caso avviene piuttosto attraverso un procedimento logico intuitivo. Perciò l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa, non esclude la configurabilità di censure attinenti alla motivazione, quale l'omissione di motivazione, che si risolva in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., quali la motivazione apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni, che stanno a base della decisione, fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto alle risultanze processuali (Cass. S.U. 15.10.1999, n. 716).
4.1.Sulla base dei principi suddetti vanno quindi ritenuti inammissibili i suddetti due motivi di ricorso nella parte in cui lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 l. n. 990/1969, essendo evidente, la natura sostanziale di tale norma.
4.2. Quanto alla censura, con cui si lamenta un vizio apparentemente di natura processuale, secondo cui il giudice non avrebbe deciso sull'eccezione proposta, secondo cui, ai sensi dell'art.19, lett b) l. n. 990/1969 nessuna somma era dovuta dall'impresa designata, in quanto il danno a cose era inferiore a 500 unità di conto europee, va osservato che sono eccezioni in senso stretto, sulle quali se ritualmente proposte il giudice deve pronunciare per preciso obbligo di legge (art. 112 c.p.c.), oltre le eccezioni previste espressamente dalla legge, quelle corrispondenti a controdiritti del convenuto rivolte all'impugnazione del diritto dell'attore, che potrebbero essere fatti valere separatamente, in via di azione autonoma (Cass. 6.4.1983, n. 2403). Egualmente esiste un obbligo di pronuncia del giudice relativamente alle cosiddette eccezioni in senso lato, e cioè relative alla contrapposizione alla domanda di un fatto impeditivo o estintivo, ovvero alle mere difese, allorché esse consistano nella negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte. Ove, invece, la difesa consista nell'assunta applicabilità al caso di specie di una norma giuridica di diritto sostanziale, non può ritenersi che esista un obbligo del giudice di pace di pronunciarsi anche su detta eccezione, poiché, dovendo egli decidere solo secondo equità "sostitutiva", senza motivare perché ritenga di discostarsi dal principio di diritto sostanziale, non può sussistere per lo stesso un obbligo di motivare in merito alla richiesta di applicazione di una determinata norma, avanzata in via di eccezione dal convenuto, essendo essa irrilevante nella struttura del giudizio di equità.
5.1 Quanto all'assunta violazione dell'art. 2697 c.c., nella fattispecie essa è infondata, anche a voler ritenere con autorevole dottrina che detta norma, come quelle relative alle prove, per quanto allocate nel libro sesto, titolo secondo del codice civile, abbiano carattere processuale.
Infatti il principio dell'onere della prova costituisce regola di giudizio, in virtù della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina, la soccombenza della parte onerata della dimostrazione, dei relativi fatti costitutivi (Cass. 3.4.1992, n. 4118).
5.2 Sennonché nella fattispecie, per quanto il motivo di ricorso sia stato proposto sotto il profilo della violazione o falsa applicazione, del principio dell'onere della prova, con esso non si lamenta la soluzione di questioni giuridiche, connesse a tale principio, ma l'erroneità dell'accertamento e della valutazione di fatti da parte del giudice.
Infatti si sostiene che il giudice ha ritenuto provato che l'auto investitrice fosse priva di assicurazione r.c.a., mentre era risultato provato che essa era solo priva del contrassegno assicurativo e che da ciò non poteva inferirsi che mancasse la copertura assicurativa.
Sennonché ciò non attiene ad un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma ad un vizio di motivazione della sentenza.
6. Nè può ritenersi che sia mancante o apparente la motivazione della sentenza del giudice di pace che dalla mancanza del contrassegno assicurativo deduce la mancanza della copertura assicurativa.
7.1 - Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa decisione su un punto decisivo della controversia e violazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c. e 29 l. n. 990/1969. Lamenta la ricorrente che il giudice di pace ha del tutto ignorato la domanda di regresso proposta dalle Generali nei confronti del responsabile civile a norma dell'art. 29 l. n. 990.
7.2 Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti la sentenza impugnata dà atto che la convenuta aveva proposto domanda di rivalsa nei confronti di GG ET. Sennonché nessuna pronunzia in merito ha emesso il giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Pertanto vanno rigettati i primi due motivi di ricorso e va accolto il terzo.
L'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità ad altro giudice di pace di OL.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altro giudice di pace di OL.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2001