CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2023, n. 8082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8082 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RT AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito il difensore dell'imputato, avvocato Vincenzo Strazzullo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa il 3 maggio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Penale Sent. Sez. 6 Num. 8082 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 14/11/2022 Tribunale di Napoli impositiva della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RT AN per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90. Si contesta ad RT, di avere partecipato, con il ruolo di stabile acquirente di ingenti quantità, all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, prevalentemente hashish, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, facente capo a US RO e AN UI. Il compendio indiziario è costituito da attività di osservazione, pedinamento controllo, intercettazioni ambientali e telefoniche, operazioni di videosorveglianza, perquisizioni, sequestri ed arresti in flagranza. Lo stesso ricorrente, in data 14 marzo 2020 è stato arrestato nella flagranza di reato, essendo stato trovato in possesso di 14 kg. di hashish. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione RT, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sua ritenuta partecipazione alla associazione. La stessa sarebbe stata desunta unicamente dalla serialità dei presunti scambi di sostanze, oggetto dei numerosi reati fine contestati. In realtà, dalle conversazioni telefoniche intercettate, emerge che l'indagato aveva unicamente contatti con il US;
il Tribunale del riesame ha indicato erroneamente l'esistenza di contatti illeciti di RT anche con AN e IA. Difetta, in conclusione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al dolo del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi dedotti generici e, comunque, manifestamente infondati. 2. Devono preliminarmente essere delineati la portata e l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che rappresenta una figura speciale rispetto all'ipotesi-base di cui all'art. 416 cod. pen., caratterizzata da alcune peculiarità. 2.1. In particolare, se nell'associazione a delinquere occorre verificare che il singolo delitto commesso rientri fra quelli di scopo, tutti i delitti concernenti le sostanze stupefacenti rientrano senz'altro nella finalità sociale del delitto associativo qui in esame. Il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa, cosicché l'organizzazione di mezzi può anche essere minimale, a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, che non esclude il perseguimento d'interessi 2 individuali degli associati, anche contrapposti a quelli del gruppo (ex multis, Sez. 4, n. 36341 del 15/05/2014, Savasta, Rv. 260268; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; Sez. 1, 7/07/2011, n. 30463, Calì, Rv. 251011). La specificità dell'illecita attività perseguita attraverso il commercio illecito non richiede, inoltre, alcuna stipula di un patto espresso fra gli associati, essendo, all'evidenza, bastevole la condivisione dell'attività stessa (Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, Il Grande, Rv. 245282). Infine, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione (ex multis, Sez. 3 n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701; Sez. 1, n. 43859 del 3/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 6, n. 6867 del 14/01/2008, Palamara, Rv. 239670). 2.2. Occorre, inoltre, evidenziare che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sussiste il delitto anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo. La "ratio" della configurabilità del vincolo associativo tra fornitore e acquirente abituale di sostanze stupefacenti all'interno dell'unico sodalizio criminale nel quale essi operano risiede, infatti, nella reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando così l'affectio societatis dello stesso acquirente o fornitore. 3. Ciò premesso, la gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata dal G.i.p. a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia il provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Muovendo dalla compiuta disamina degli elementi indiziari costituiti, in particolare, dalle univoche risultanze delle intercettazioni telefoniche, nonché dai servizi di osservazione svolti dalla P.G., l'ordinanza impugnata ha puntualmente replicato alle obiezioni difensive, disattendendole sulla base di una serie di circostanze motivatamente ritenute sintomatiche della sussistenza della associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e segnatamente: -i contatti e gli incontri quotidiani degli indagati, anche in orari notturni;
3 -l'assenza di rapporti di affari o di altra natura comunque lecita fra gli stessi;
-le cautele telefoniche condivise, costituite dall'utilizzazione di schede telefoniche prepagate, dai frequenti cambi di tali schede, dal ricorso a canali di comunicazione più sicuri, dall'utilizzo del telefono al solo scopo di fissare appuntamenti;
- il ricorso al linguaggio in codice;
-l'utilizzo di autovetture dotate di doppio fondo per il trasporto delle sostanze stupefacenti;
-l'acquisto e la successiva rivendita di grossi quantitativi di sostanza ad acquirenti abituali;
-la rimunerazione dei componenti del gruppo con un vero e proprio stipendio;
-l'esistenza di locali e basi stabili per la detenzione della sostanza da rivendere e per lo spaccio al minuto;
-il controllo del territorio adottato dagli indagati per evitare controlli da parte delle forze dell'ordine. 4. In relazione, poi, alla posizione di RT e alla contestata sua partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90, la difesa g si limita a sostenere la non corrispondenza al vero di quanto sostenuto dal Tribunale, senza però allegare alcunchè - si pensi, ad esempio, alle intercettazioni citate dal Tribunale - per dimostrare quanto dedotto. 4.1. L'ordinanza impugnata, quanto all'elemento oggettivo del reato, ha, correttamente, ritenuto che il numero degli episodi nei quali l'indagato era coinvolto, così come i quantitativi da lui acquistati, sempre notevoli, i continui contatti con US RO e la funzione di intermediario da lui svolta con altri acquirenti stabili del sodalizio, fossero tali da consentire di ritenere che RT fosse un acquirente abituale del sodalizio, così configurandosi nei suoi confronti quella condotta partecipativa che costituisce elemento essenziale del reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90. 4.2. Quanto, infine, all'elemento soggettivo, il Tribunale del riesame ha puntualmente indicato le intercettazioni dalle quali di evincono i continui contatti coi US e AN, e cioè i due capi dell'organizzazione, e le intercettazioni dalle quali si evincono i continui contatti con IA, altro acquirente dell'associazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. 4 Il Consigli ensore ItRresidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 14 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito il difensore dell'imputato, avvocato Vincenzo Strazzullo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa il 3 maggio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Penale Sent. Sez. 6 Num. 8082 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 14/11/2022 Tribunale di Napoli impositiva della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RT AN per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90. Si contesta ad RT, di avere partecipato, con il ruolo di stabile acquirente di ingenti quantità, all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, prevalentemente hashish, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, facente capo a US RO e AN UI. Il compendio indiziario è costituito da attività di osservazione, pedinamento controllo, intercettazioni ambientali e telefoniche, operazioni di videosorveglianza, perquisizioni, sequestri ed arresti in flagranza. Lo stesso ricorrente, in data 14 marzo 2020 è stato arrestato nella flagranza di reato, essendo stato trovato in possesso di 14 kg. di hashish. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione RT, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sua ritenuta partecipazione alla associazione. La stessa sarebbe stata desunta unicamente dalla serialità dei presunti scambi di sostanze, oggetto dei numerosi reati fine contestati. In realtà, dalle conversazioni telefoniche intercettate, emerge che l'indagato aveva unicamente contatti con il US;
il Tribunale del riesame ha indicato erroneamente l'esistenza di contatti illeciti di RT anche con AN e IA. Difetta, in conclusione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al dolo del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi dedotti generici e, comunque, manifestamente infondati. 2. Devono preliminarmente essere delineati la portata e l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che rappresenta una figura speciale rispetto all'ipotesi-base di cui all'art. 416 cod. pen., caratterizzata da alcune peculiarità. 2.1. In particolare, se nell'associazione a delinquere occorre verificare che il singolo delitto commesso rientri fra quelli di scopo, tutti i delitti concernenti le sostanze stupefacenti rientrano senz'altro nella finalità sociale del delitto associativo qui in esame. Il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa, cosicché l'organizzazione di mezzi può anche essere minimale, a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, che non esclude il perseguimento d'interessi 2 individuali degli associati, anche contrapposti a quelli del gruppo (ex multis, Sez. 4, n. 36341 del 15/05/2014, Savasta, Rv. 260268; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; Sez. 1, 7/07/2011, n. 30463, Calì, Rv. 251011). La specificità dell'illecita attività perseguita attraverso il commercio illecito non richiede, inoltre, alcuna stipula di un patto espresso fra gli associati, essendo, all'evidenza, bastevole la condivisione dell'attività stessa (Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, Il Grande, Rv. 245282). Infine, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione (ex multis, Sez. 3 n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701; Sez. 1, n. 43859 del 3/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 6, n. 6867 del 14/01/2008, Palamara, Rv. 239670). 2.2. Occorre, inoltre, evidenziare che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sussiste il delitto anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo. La "ratio" della configurabilità del vincolo associativo tra fornitore e acquirente abituale di sostanze stupefacenti all'interno dell'unico sodalizio criminale nel quale essi operano risiede, infatti, nella reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando così l'affectio societatis dello stesso acquirente o fornitore. 3. Ciò premesso, la gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata dal G.i.p. a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia il provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Muovendo dalla compiuta disamina degli elementi indiziari costituiti, in particolare, dalle univoche risultanze delle intercettazioni telefoniche, nonché dai servizi di osservazione svolti dalla P.G., l'ordinanza impugnata ha puntualmente replicato alle obiezioni difensive, disattendendole sulla base di una serie di circostanze motivatamente ritenute sintomatiche della sussistenza della associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e segnatamente: -i contatti e gli incontri quotidiani degli indagati, anche in orari notturni;
3 -l'assenza di rapporti di affari o di altra natura comunque lecita fra gli stessi;
-le cautele telefoniche condivise, costituite dall'utilizzazione di schede telefoniche prepagate, dai frequenti cambi di tali schede, dal ricorso a canali di comunicazione più sicuri, dall'utilizzo del telefono al solo scopo di fissare appuntamenti;
- il ricorso al linguaggio in codice;
-l'utilizzo di autovetture dotate di doppio fondo per il trasporto delle sostanze stupefacenti;
-l'acquisto e la successiva rivendita di grossi quantitativi di sostanza ad acquirenti abituali;
-la rimunerazione dei componenti del gruppo con un vero e proprio stipendio;
-l'esistenza di locali e basi stabili per la detenzione della sostanza da rivendere e per lo spaccio al minuto;
-il controllo del territorio adottato dagli indagati per evitare controlli da parte delle forze dell'ordine. 4. In relazione, poi, alla posizione di RT e alla contestata sua partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90, la difesa g si limita a sostenere la non corrispondenza al vero di quanto sostenuto dal Tribunale, senza però allegare alcunchè - si pensi, ad esempio, alle intercettazioni citate dal Tribunale - per dimostrare quanto dedotto. 4.1. L'ordinanza impugnata, quanto all'elemento oggettivo del reato, ha, correttamente, ritenuto che il numero degli episodi nei quali l'indagato era coinvolto, così come i quantitativi da lui acquistati, sempre notevoli, i continui contatti con US RO e la funzione di intermediario da lui svolta con altri acquirenti stabili del sodalizio, fossero tali da consentire di ritenere che RT fosse un acquirente abituale del sodalizio, così configurandosi nei suoi confronti quella condotta partecipativa che costituisce elemento essenziale del reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90. 4.2. Quanto, infine, all'elemento soggettivo, il Tribunale del riesame ha puntualmente indicato le intercettazioni dalle quali di evincono i continui contatti coi US e AN, e cioè i due capi dell'organizzazione, e le intercettazioni dalle quali si evincono i continui contatti con IA, altro acquirente dell'associazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. 4 Il Consigli ensore ItRresidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 14 novembre 2022