Sentenza 16 febbraio 2005
Massime • 1
L'omissione del provvedimento formale di revoca della dichiarazione di contumacia costituisce una mera irregolarità in ordine alla quale non è prevista alcuna sanzione processuale; d'altro canto, la presenza in udienza dell'imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della contumacia, mentre non sussiste nel vigente ordinamento processuale l'obbligo del giudice di informare l'imputato di quanto avvenuto in sua assenza, al pari di quanto previsto dall'art. 501 cod. proc. pen. previgente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2005, n. 15635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15635 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/02/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 408
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 20634/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AD nato il [...];
avverso la sentenza emessa l'I 1-3-03 dal Giudice di pace di Faenza;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Palombarini Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 11-3-03 il Giudice di pace di Faenza dichiarava AN AD responsabile del reato di cui agli artt. 81, 594 c.p. ai danni di NA IA NI (per avere proferito nei confronti di tale persona, in più occasioni, frasi del seguente tenore:
"delinquente ti porto io in Tribunale, vigliacco paga la gente"); con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1 - Vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio.
Il motivo si risolve in censure di merito e precipuamente in affermazioni di fatto circa l'inattendibilità della persona offesa e circa un contenuto nonché una portata delle emergenze processuali diversi da quelli di cui al provvedimento impugnato, senza in realtà evidenziare in esso alcun vizio intrinseco di logicità.
2 - Violazione di legge ed in particolare degli artt. 420 quater, 523 c. 5^ c.p.p. per omessa revoca della contumacia dell'imputato che ebbe a presentarsi all'ultima udienza e per non essere stato il medesimo informato dello stato del processo, dell'esito dell'istruttoria dibattimentale, della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee nonché di parlare per ultimo. Le censure sono tutte infondate osservandosi quanto segue. All'udienza dell'11-3-03 è stato dato atto della presenza dell'imputato la quale di per sè ha determinato il venir meno della contumacia ne' rileva che questa non sia stata formalmente revocata, trattandosi di semplice irregolarità in relazione alla quale non è prevista alcuna sanzione processuale;
d'altro canto nel nostro attuale sistema processuale non sussiste una disposizione che, al pari di quella di cui all'art. 501 c.p.p. 1930, imponga al giudice di informare l'imputato di quanto avvenuto in sua assenza. Infine la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee e di essere sottoposto all'interrogatorio è rimessa dall'art. 420 quater c.p.p., applicabile al giudizio ex art. 484 c. 2^ bis c.p.p., all'iniziativa dell'imputato: poiché nel caso in esame non risulta che il AN abbia chiesto di essere sentito, il motivo sul punto, ivi compreso il riferimento operato nell'ambito dello stesso alla violazione degli artt. 24, 111 Cost., diviene inconferente;
analoga è la situazione per ciò che attiene al diritto dell'imputato ad avere per ultimo la parola.
In conclusione s'impone il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005