Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2005, n. 15635
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Sentenza 16 febbraio 2005

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L'omissione del provvedimento formale di revoca della dichiarazione di contumacia costituisce una mera irregolarità in ordine alla quale non è prevista alcuna sanzione processuale; d'altro canto, la presenza in udienza dell'imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della contumacia, mentre non sussiste nel vigente ordinamento processuale l'obbligo del giudice di informare l'imputato di quanto avvenuto in sua assenza, al pari di quanto previsto dall'art. 501 cod. proc. pen. previgente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2005, n. 15635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15635
    Data del deposito : 16 febbraio 2005

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