Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, l'allegazione di una situazione di inesigibilità riconducibile all'ipotesi del giustificato motivo, che ha la natura e l'efficacia di una scriminante, non consente di pervenire immediatamente ad una pronuncia assolutoria, ma obbliga il giudice a compiere gli accertamenti necessari a verificare in concreto la corrispondenza alla realtà e la congruità di quanto affermato dall'imputato a propria giustificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2009, n. 49335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49335 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1064
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 30818/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della repubblica presso la Corte D'appello di Bologna;
nel procedimento penale
contro
:
1) NG IU IN N. 29/12/1965;
avverso la sentenza n. 494/2007 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del 04/05/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
Il 3/5/07 il cittadino cinese NG LI JI (o Weng) è stato tratto in arresto in Reggio Emilia in flagrante violazione del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 - ter inserito dalla L.30 luglio 2002, n. 189, per inottemperanza all'ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato impartitogli il 17/9/04 dal Questore di Ancona, ai sensi del comma 5 - bis dello stesso articolo, in seguito alla mancata esecuzione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa.
Con sentenza in data 4/5/07, emessa in esito a giudizio abbreviato, il locale Tribunale monocratico ha assolto l'imputato ritenendo, in sostanza, che si fosse trovato nella oggettiva impossibilità di procurarsi i documenti necessari ai fini dell'espatrio. Contro questa pronuncia il 18/7/07 il Procuratore generale della Repubblica di Bologna ha proposto ricorso per cassazione - unico mezzo allora esperibile ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 2, norma che è stata poi però dichiarata illegittima dalla
sentenza della Corte costituzionale 20/7/07 n. 320 - con il quale deduce erronea applicazione della legge penale.
Il gravame merita accoglimento, e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
Ed invero, quando lo straniero si limiti ad allegare una situazione a suo dire ostativa all'obbligo di allontanamento - tale da renderne inesigibile l'adempimento e da configurare quindi quel "giustificato motivo" al quale seguendo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale (cfr. le sentenze n. 5 del 2004 e n. 386 del 2006) si deve riconoscere la natura e l'efficacia propria di una scriminante, pur se non rientrante tra quelle codificate - su questa sola base il giudice non può, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte circa l'onere della prova in materia di esimenti (cfr., tra le ultime, Sez. 6^ 12/2/04, P.M. in proc. Raia, rv. 229.446), pervenire senz'altro a una pronuncia assolutoria, neppure ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., ma deve compiere gli accertamenti necessari a verificare in concreto, sotto tutti i profili rilevanti, la corrispondenza alla realtà e la congruità di quanto dall'imputato affermato a propria giustificazione, mentre nel caso di specie il giudice si è limitato a considerazioni astratte senza nemmeno tenere conto che tra l'ordine di allontanamento di cui si tratta e il momento in cui ne è stata accertata la violazione sono passati quasi tre anni.
La sentenza impugnata - ritenuta l'applicabilità, nella situazione che si è determinata in seguito alla citata sentenza della Corte costituzionale, dell'art. 569 c.p.p., comma 4, - va pertanto annullata con rinvio alla competente Corte di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009