Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B . E N E IN51 36/01 , N 1 O I 1 Z 9 A 1 - R T 1 S 1 I e - t G 4 s E i 2 R s . l A L a D 3 ITALIANO e E h 2 T c i . N f E i T S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d R E o A m 1^ sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: sospensione autorizzazione dr. Alfredo Rocchi Presidente ed esercizio attività. dr. Pasquale Reale Consigliere R.G. N. 3398/99 dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere dr. Giuseppe Salmè Consigliere Cron. LOPPI dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 13.02.2001 SENTENZA su ricorso iscritto al n° 3398 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA + LA IN, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Gramsci n. 28, presso l'avv. Manilio Franchi, che la rappresenta nel giudizio e difesa dall'avv. Massimo Veneri di Verona, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI VERONA in persona del direttore, nario delegato. Hур già rappresentato nel giudizio pretorile da funzio- 396 2001 7 - 2 - INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Verona n. 550/98 del 16 www 27 ottobre 1998. Udita, all'udienza del 13 febbraio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 27 ottobre 1998, il Pretore di Verona rigettava l'opposizione di LA FU all'ordinanza del 13 agosto 1996 del direttore dell'Ufficio provin- ciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Verona (da ora U.P.I.C.A.), con la quale era stato ingiunto il pagamento di £. 1.000.000, quale sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 3, co. 1°, della L. 25 agosto 1991 n. 287, in relazione agli art. 17ter, comma 3, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e 10, 1° comma, L. 287/91, perchè l'opponente aveva tenuto aperta al pub- blico la sua sala giochi con annesso bar, il giorno 9 luglio 1995, per il quale l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività era stata sospesa, con ordinanza del comune dell'8 giugno 1995. L'opponente aveva dedotto l'illegittimità dell'atto di sospensione perchè emesso 1'8 giugno 1995 con l'ordine di chiusura per il successivo 9 luglio, giorno compre- - 3 - so nel termine di sessanta giorni entro i quali può proporsi ricorso al T.A.R. o in via straordinaria al Presidente della Repubblica, oltre il quale soltanto poteva legittimamente sospendersi l'autorizzazione e per essere stato notificato il 10 luglio 1995 per cui non era conosciuto alla data in cui andava attuato. Aveva inoltre denunciato la nullità del verbale di ac- certamento della violazione che si sarebbe dovuta con- " testare immediatamente, mentre fu notificata successi- vamente in copia, senza attestazione di conformità al- l'originale, essendo comunque l'ordinanza ingiunzione non motivata sulla misura della sanzione. Il pretore sull'illegittimità della sospensione rile- vava che il provvedimento che la disponeva non era stato impugnato dinanzi alla Giustizia amministrativa ed era divenuto definitivo, per cui non era disappli- cabile dal giudice ordinario non essendo relativo a diritti soggettivi ma a interessi legittimi;
esclusa la nullità della contestazione, che risultava notifi- cata nei termini dell'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, il giudice del merito affermava che non era necessario che la copia notificata dell'atto che irroga la sanzione fosse dotata di certificazione di conformità all'originale, avendo comunque raggiunto il suo scopo e affermava che l'entità della sanzione nei minimi di legge rendeva inutile una specifica motiva- zione sul punto. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con quattro motivi illustrati da memoria ai sen- si dell'art. 378 c.p.c. la FU. L'U.P.I.C.A. di Verona non si è difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del- 2 l'art. 360 n.ri 3, 4 e 5 c.p.c., perchè l'ordine di so- spensione dell'autorizzazione per il giorno 9 luglio 1995 fu notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con raccomandata del 19 giugno 1995 pervenuta alla ricor- rente il 10 luglio successivo, il che comportava l'in- validità della notifica e la nullità di tutta l'atti- vità successiva e del processo verbale di contestazio- ne del 13 luglio 1995 notificato il 24 luglio 1995 e oggetto di impugnazione in sede amministrativa con gli scritti difensivi del 17 agosto 1995 e dell'opposizio- ne al Pretore del 19 giugno 1996. 2. Dalla stessa esposizione del motivo di ricorso può rilevarsene l'infondatezza. Infatti la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con l'invio della raccomandata, che nel ca- so avvenne il 19 giugno 1995 e fu preceduto dall'af- fissione dell'avviso del deposito presso la casa comu- - 5 - nale dell'atto da notificare sulla porta dell'abita- zione o dell'azienda del destinatario che quindi, da tale adempimento, poteva avere notizia del provvedi- mento di sospensione dell'autorizzazione prima della data di sua attuazione e non dopo la ricezione della raccomandata avvenuta solo il 10 luglio 1995. Esclusa l'illegittimità e nullità della notificazione del provvedimento di sospensione, sicuramente valida e idonea a informare il destinatario del suo dovere di adempiere all'ordine di chiusura del comune, non può che confermarsi l'implicito rigetto della eccezione relativa, che la ricorrente afferma di aver proposto al pretore, che nulla ha disposto sul punto.
2. Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., perchè il termine d'impugnazione dell' atto amministrativo di sospensione dell'autorizzazione al T.A.R., di sessanta giorni dalla notifica del prov- vedimento, scadeva oltre la data fissata per la sua e- secuzione. L'U.P.I.C.A., secondo la ricorrente, avrebbe affermato nelle sue difese di avere emesso l'ordinanza dopo aver avuto notizia della mancata impugnativa della sospen- sione in sede giurisdizionale, ma l'ordinanza fu emes- sa quando ancora non erano scaduti i termini per impu- 6 gnare l'atto di sospensione e contro il verbale d'ac- certamento erano stati prodotti dalla destinataria scritti difensivi da equiparare al ricorso che non e- ra stato accolto, per cui era stata emessa l'ordinanza impugnata.
2. Il motivo è infondato. Non vi è infatti illegittimità dell'atto amministrati- vo che debba eseguirsi immediatamente dopo la sua ema- nazione o comunque prima della scadenza del termine d' impugnazione in sede giurisdizionale, che nel caso sa- rebbe stata possibile a seguito della conoscenza del provvedimento di sospensione dall'affissione dell'av- viso di deposito di esso nella casa comunale sulla porta dell'azienda della ricorrente che da quel momen- to avrebbe potuto chiedere la sospensione immediata e il successivo annullamento dell'atto al giudice ammi- nistrativo. In ordine poi all'emissione dell'ordinanza ingiunzione dall'U.P.I.C.A., dal ricorso risulta che delle vie al- ternative consentite al destinatario di una contesta- zione di violazione con connessa sanzione amministra- tiva nel caso la ricorrente afferma di avere utilizza- to il procedimento amministrativo, inviando quelli che ella qualifica scritti difensivi, costituenti ricorso in sede amministrativa, rigettato con l'ordinanza in- - 7 - giunzione oggetto di opposizione. Il motivo di ricorso è quindi infondato perchè esatta- mente s'è rilevata l'inosservanza del provvedimento di sospensione mai impugnato dalla ricorrente, il cui ri- corso in sede amministrativa avverso la sanzione fu respinto con l'ordinanza ingiunzione opposta.
3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell' art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, essendo • il verbale di accertamento affetto da nullità assoluta per non esservi stata contestazione immediata nè rile- vandosi da esso la data in cui fu accertata la viola- zione. Pur essendo corretta l'affermazione del pretore circa la legittimità della notifica nei termini del verbale di contestazione, essa non esclude l'illegittimità di esso, mancando la data dell'accertamento nella quale si sarebbe dovuto redarre anche il verbale impugnato, con violazione del diritto di difesa della sanzionata.
3.1. In ordine alla data in cui fu rilevata l'infra- zione la stessa non poteva che essere quella del gior- no della sospensione dell'autorizzazione cioè il 9 lu- glio 1995. La notificazione della contestazione avvenuta nei ter- mini dell'art. 14 della legge 689/81 è sicuramente le- gittima e tale si è ritenuta costantemente dalla giu- - 8. risprudenza di questa Corte (Cass. 11 settembre 1999 n. 9695) anche quando per le violazioni del Codice della Strada ritiene condizione di legittimità del 1 provvedimento la contestazione immediata e personale della violazione (così Cass. 3 aprile 2000 n. 4010), essendo mera irregolarità la notifica successiva indi- pendentemente dalle ragioni che hanno resa impossibile la redazione contestuale del verbale d'accertamento (Cass. 12 giugno 1999 n. 5809).
4. Si lamenta infine la violazione dell'art. 11 L. 689 del 1981 e l'omessa motivazione nel determinare la mi- sura della sanzione, della quale con l'opposizione si era domandata la riduzione. Il pretore ha osservato che si è nel caso irrogata la sanzione minima non riducibile neanche dal giudice ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 689/81, per cui il ricorso è infondato anche per detto profilo.
5. Nulla deve disporsi per le spese, non avendo svolto attività difensiva l'U.P.I.C.A. di Verona.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2001. presidente consigliere estensore BOLLI E REGISTRAMONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 689 al sistem ENTI DA Prima . e 1 6 APPL200 CELLIERE 23 Depositato Rosteria modifiche M RT. A Andrea Bianchi IL CANCELLIERE