Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 1° agosto 2003 n. 207 (sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio le pene conseguenti a condanne per i reati previsti dall'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), in quanto tale delimitazione non può considerarsi irragionevole e legittimamente rientra nell'esercizio della insindacabile discrezionalità del legislatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/12/2009
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 3320
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 29345/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA NN N. IL 09/07/1945;
avverso l'ordinanza n. 599/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI, del 11/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'11.6.09 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha respinto il reclamo proposto da CA NO, detenuto presso la casa circondariale di Cagliari in espiazione della pena di anni 23 per il delitto di omicidio volontario, con fine pena al 2.12.2010, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Cagliari, che aveva respinto la sua istanza, intesa ad ottenere l'applicazione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, di cui alla L. 1 agosto 2003, n. 207, art.
1. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il reclamo in quanto il titolo del reato per il quale il reclamante era in espiazione pena (omicidio volontario) rientrava fra quelli per i quali la L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 3 escludeva l'applicazione del beneficio.
Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari propone ricorso per cassazione CA NO per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge, in particolare dell'art. 4 bis o.p., comma 1 ter e L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 3. Ha fatto presente che il percorso logico seguito dal giudice non era condivisibile, per avere ritenuto che il condannato per un reato compreso nell'art. 4 bis o.p., comma 1 ter fosse escluso dalla fruizione della sospensione condizionata della pena a prescindere da un'indagine sui suoi attuali collegamenti con la criminalità organizzata, così come avveniva con le altre misure alternative alla detenzione, come ad esempio per l'affidamento in prova, misura quest'ultima alla quale la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione aveva più volte fatto riferimento nell'interpretare la disciplina della revoca dell'istituto; e la Corte Costituzionale con la sentenza 4.7.06 n. 255 aveva eroso i profili di incompatibilità fra la sospensione condizionata della pena e le altre misure alternative alla detenzione, censurando l'assenza di uno spazio che consentisse di valutare il comportamento del condannato, in termini di sua meritevolezza.
Nel solco dei principi costituzionali non poteva non essere evidenziato il ruolo del giudice nella valutazione relativa alla meritevolezza del beneficio, secondo i canoni di cui agli artt. 3 e 27 Cost., si che non poteva essere negato ad un condannato per il reato di omicidio la possibilità di usufruire della sospensione condizionata della pena la doverosa valutazione dell'iter riabilitativo fino ad allora compiuto.
In via subordinata il ricorrente chiedeva che venisse sollevata l'eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 3 nella parte in cui escludeva l'applicazione della sospensione condizionata della pena quando questa era conseguente a condanna per uno dei reati di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, per violazione artt. 3 e 27 Cost.; in particolare per lesione dei principi costituzionali secondo cui la pena ha finalità rieducativa ed il trattamento dei condannati deve essere informato a criteri di progressività.
Il ricorso proposto da CA NO è infondato. Nessun addebito può essere mosso al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari per avere esso respinto il reclamo proposto da CA NO avverso il diniego frapposto dal magistrato di sorveglianza di concedergli la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, di cui alla L. 1 agosto 2003, n. 207, art.
1. Non è infatti contestato che il ricorrente è in esecuzione pena per il delitto di omicidio volontario, reato escluso dalla concessione del beneficio in parola ai sensi della L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 3, lett. a), siccome ricompreso nel novero dei reati di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1 ter. È noto che la L. n. 207 del 2003, art. 1 è stata per due volte oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale, la quale con due successive sentenze, precisamente la sentenza n. 278 del 15.7.05 e la sentenza n. 255 del 4.7.06, ne ha rispettivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, lett. d) e dell'intero comma 1, in entrambi i casi sottolineando come occorresse tener conto delle finalità rieducative che svolge la pena ai sensi dell'art. 27 Cost., comma 3. Nessuna pronuncia di incostituzionalità è invece fino ad oggi intervenuta con riferimento alla L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 3, lett. a), in forza del quale il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente;
il che è condivisibile in quanto non si ritiene che trattasi di norma che contenga in sè profili di incostituzionalità.
Non si ritiene invero censurabile sul piano costituzionale la norma in esame per avere essa negato il beneficio in parola a soggetti che siano in espiazione pena per alcuni ben determinati reati, fra i quali l'omicidio volontario, accomunati dalla loro idoneità a suscitare elevato allarme sociale.
Rientra invero nella ragionevole sfera di discrezionalità politica del legislatore l'avere ritenuto prevalenti, nel caso in esame, le esigenze di tutela della collettività, si da escludere il beneficio in esame a coloro che abbiano commesso specifici e gravi reati, particolarmente riprovati dalla coscienza sociale, in tal modo bilanciando il ruolo rieducativo, che l'art. 27 Cost., comma 3 pure assegna alla pena.
Il ricorso proposto da CA NO va pertanto respinto, con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010