Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
A E LIAN A N L O ITA I L Z E BBLICA A D R 9 T . S PU I T E G R 1 E A 1 ' R 3 L L . A E N 01 5 96 /02 D D 7 6 E I 9 T S 1 IN NOME DE POP O ITALIANO N - N 5 E E - 3 S S E E I A CORIE SUPRUM " G A Oggetto G E L SANZIONI SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8880/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Cron. 4054 Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Aniello NAPPI Ud. 10/10/2001Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AR AR;
- intimato avversO la sentenza n. 10/99 della Pretura di LOCRI, Sezione distaccata di SIDERNO, depositata il 04/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. Walter 2084 CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per Generale l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Locri, sezione distacca- ta di Siderno, DO DO propose opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Reggio Calabria il 26.06.1998 per la violazione dell'art. 142 comma 8° del Codice della Strada, accertata a mezzo di apparecchio autoveloX. L'adito Pretore, con sentenza emessa il 4.2.1999 accolse l'opposizione e annullò l'ordinanza ingiunzio- ne. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il Prefetto di Reggio Calabria con il ministero dell'Avvocatura dello Stato. Il DO non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione La sentenza del Pretore ora impugnata, la cui motivazione si esaurisce nel rilievo che "la mancata immediata contestazione senza indicazione specifica del motivo per cui non è stata fatta implica fondato motivo per accogliere l'opposizione" è censurata dal Prefet- to ricorrente con unico motivo a mezzo del quale è de- 2 nunciata la "violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 201 del C.d.S. 384 lett. a) e c) del rela- ' (D. P. R.tivo regolamento n. 495 del 1992), 14 della legge n. 689 del 1981 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione". La censura è fondata. Rilievo preliminare è che la sentenza non ha reso motivazione alcuna sulla circostanza della notifica- zione del verbale di accertamento della violazione, il cui contenuto, trascritto nel ricorso e non fatto og- getto di contestazione alcuna da parte del DO, dà atto della esplicitazione dei motivi della mancata con- testazione immediata della violazione alla stregua dell'art. 348 del regolamento dinanzi citato. Nella materia è principio di diritto, costante- mente ribadito da questa Corte di legittimità (v. le sentenze da n. 6675 del 1995 an. 71 del 1997, a n. 4010 e 10136 del 2000) che "1'omessa contestazione immediata della violazione, pur quando essa è possibi- le, non invalida la successiva ordinanza ingiunzione quando siasi comunque proceduto alla notificazione de- gli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni“. Sulla base di tale principio di diritto, applica- bile al caso di specie, il ricorso va accolto e la sen- 3 tenza impugnata cassata senza rinvio. Sussistono le condizioni per la pronuncia nel me- rito ex art. 384 c.p.c.. L'opposizione del DO va respinta per infonda- tezza sulla base del non controverso tenore del verbale di notifica della violazione, cui il ricorrente si è richiamato. Consegue la condanna dell'opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come nel di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Condanna l'opponente al pagamento delle spese tanto del giudizio di opposizione, liquidate in lire 630.000 di cui lire 300.000 per onorario, che del giudizio di cassazione, liquidate in lire 146.000 oltre lire 500.000 per onorario. A L E Così deciso addì 10 ottobre 2001 nella camera di L " N E 7 O D 1 I 3 Z 9 . A . consiglio della prima sezione civile della Corte di N R T T R 7 S 6 I A ' 0 G * L E L Cassazione. R E D A Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Grieco Walter Celentano й е Jule ун DEPOSITATA IN CAMPULLERIA 6 EER 2002 IL CAME DERE Oggi, Kumo Marie IL CANCELLIES: Maria DIN До общаю