CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16212 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Lidia Giorgio, che ha chiesto l’annullamento parziale con rinvio. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 07/11/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 20/06/2023 che ha condannato RO NT alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 648-bis, 99, comma quarto, cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, RO NT, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione all’art. 648-bis cod. pen.; la Corte di appello ha errato nel non riqualificare il fatto come furto, atteso Penale Sent. Sez. 2 Num. 16212 Anno 2026 Presidente: PA IO Relatore: UT RT RZ Data Udienza: 10/04/2026 2 l’esito degli accertamenti effettuati a mezzo Gps che dimostravano che poche ore dopo la attivazione il mezzo si trovava già presso la abitazione del ricorrente. 2.2. Vizio della motivazione per omessa pronuncia su un punto decisivo oggetto di memoria ex art. 121 cod. proc. pen.; la difesa ha rilevato la totale pretermissione della istanza avanzata al fine di giungere alla applicazione di pene sostitutive con memoria del 17/10/2025 (detenzione domiciliare sostitutiva). 3. Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni che seguono. 4. Il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente versato in fatto e reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che nel richiamare in modo logico ed argomentato gli elementi emersi a carico del ricorrente ha correttamente qualificato la condotta, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. anche in considerazione degli accertamenti espletati e delle condizioni di fatto emergenti al momento del sopralluogo da parte del personale operante, in assenza di qualsiasi effettiva indicazione in senso contrario o allegazione probatoria rilevante da parte del ricorrente (pag. 1 quanto all’esito del sequestro, Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553-01; Sez. 2., n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059-01; Sez. 2, n. 22992 del 21/02/2013, Roma, Rv.256056-01). 5. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Dalla consultazione degli atti, oltre che dalla puntuale allegazione della parte ricorrente, è emerso come con memoria del 17/10/2025 fosse stata formulata istanza per accedere alla applicazione di pene sostitutive. Si deve osservare come della memoria, tempestivamente depositata, e della istanza ivi contenuta non si dia atto nella decisione impugnata, sicché la motivazione risulta omessa. La decisione sul punto dovrà dunque essere annullata con rinvio, affinché la Corte di appello provveda sulla istanza devoluta nell’ambito della propria piena discrezionalità. 6. All’inammissibilità nel resto del ricorso consegue l’affermazione irrevocabile di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. pro. pen. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ UT RT IO PA
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Lidia Giorgio, che ha chiesto l’annullamento parziale con rinvio. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 07/11/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 20/06/2023 che ha condannato RO NT alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 648-bis, 99, comma quarto, cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, RO NT, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione all’art. 648-bis cod. pen.; la Corte di appello ha errato nel non riqualificare il fatto come furto, atteso Penale Sent. Sez. 2 Num. 16212 Anno 2026 Presidente: PA IO Relatore: UT RT RZ Data Udienza: 10/04/2026 2 l’esito degli accertamenti effettuati a mezzo Gps che dimostravano che poche ore dopo la attivazione il mezzo si trovava già presso la abitazione del ricorrente. 2.2. Vizio della motivazione per omessa pronuncia su un punto decisivo oggetto di memoria ex art. 121 cod. proc. pen.; la difesa ha rilevato la totale pretermissione della istanza avanzata al fine di giungere alla applicazione di pene sostitutive con memoria del 17/10/2025 (detenzione domiciliare sostitutiva). 3. Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni che seguono. 4. Il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente versato in fatto e reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che nel richiamare in modo logico ed argomentato gli elementi emersi a carico del ricorrente ha correttamente qualificato la condotta, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. anche in considerazione degli accertamenti espletati e delle condizioni di fatto emergenti al momento del sopralluogo da parte del personale operante, in assenza di qualsiasi effettiva indicazione in senso contrario o allegazione probatoria rilevante da parte del ricorrente (pag. 1 quanto all’esito del sequestro, Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553-01; Sez. 2., n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059-01; Sez. 2, n. 22992 del 21/02/2013, Roma, Rv.256056-01). 5. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Dalla consultazione degli atti, oltre che dalla puntuale allegazione della parte ricorrente, è emerso come con memoria del 17/10/2025 fosse stata formulata istanza per accedere alla applicazione di pene sostitutive. Si deve osservare come della memoria, tempestivamente depositata, e della istanza ivi contenuta non si dia atto nella decisione impugnata, sicché la motivazione risulta omessa. La decisione sul punto dovrà dunque essere annullata con rinvio, affinché la Corte di appello provveda sulla istanza devoluta nell’ambito della propria piena discrezionalità. 6. All’inammissibilità nel resto del ricorso consegue l’affermazione irrevocabile di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. pro. pen. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ UT RT IO PA