Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16212
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio della motivazione

    Il motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente versato in fatto e reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che nel richiamare in modo logico ed argomentato gli elementi emersi a carico del ricorrente ha correttamente qualificato la condotta, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. anche in considerazione degli accertamenti espletati e delle condizioni di fatto emergenti al momento del sopralluogo da parte del personale operante, in assenza di qualsiasi effettiva indicazione in senso contrario o allegazione probatoria rilevante da parte del ricorrente.

  • Accolto
    Vizio della motivazione per omessa pronuncia

    Dalla consultazione degli atti, oltre che dalla puntuale allegazione della parte ricorrente, è emerso come con memoria del 17/10/2025 fosse stata formulata istanza per accedere alla applicazione di pene sostitutive. Si deve osservare come della memoria, tempestivamente depositata, e della istanza ivi contenuta non si dia atto nella decisione impugnata, sicché la motivazione risulta omessa. La decisione sul punto dovrà dunque essere annullata con rinvio, affinché la Corte di appello provveda sulla istanza devoluta nell’ambito della propria piena discrezionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16212
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16212
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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