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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2023, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento innpugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo b;
inamnnissibilità nel resto. E' presente l'avvocato DEI MASSIMILIANO del foro di AREZZO in difesa di AG EN. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3278 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro del 18.03.2021 ha rideterminato la pena irrogata al ZI ZO in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 in relazione ai reati furto aggravato, artt. 624 bis e 494 cod.pen. commessi in Pesaro il 26.04.2019, aventi ad oggetto la sottrazione e l'impossessamento dall'abitazione di CC IE RI, persona di età e in condizione di minorata difesa anche per il recente lutto vedovile, dove si era introdotto, contro il consenso valido della persona offesa, presentandosi come "ispettore della Sovraintendenza della Finanza" e mostrando all'uopo un tesserino falso e con il pretesto di doverle notificare un atto della banca, in relazione alla ricezione e spendita di banconote false, così inducendo la CC ad aprire la cassaforte da prelevava con destrezza tutti i gioielli contenuti nel portagioie, per un valore superiore a 50.000,00 euro. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando quanto segue: 2.1. violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto-reato di cui al capo b) nell'ambito dell'art. 494 cod. pen. anziché di quello di cui all'art. 498 cod. pen., fattispecie depenalizzata. 2.2. violazione di legge in quanto l'aver simulato la qualità di pubblico ufficiale e quella di essersi qualificato come ispettore della Sovrintendenza di Finanza sono coincidenti e quindi vi sarebbe stata una illegittima duplicazione di contestazioni di reato ( 625 n. 5 e 494 cod.pen.) 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche mediante un giudizio basato sul modus operandi collaudato e alla lunga serie di precedenti specifici, in contraddizione con quanto affermato dal primo giudice che aveva ritenuto il reato "legato alla condizione psicofisica dell'imputato... non riconducibile ai precedenti reati commessi". Lamenta che la Corte territoriale non ha considerato la positiva condotta post delictum dell'ZI che ha cercato di attutire le conseguenze dannose per la persona offesa inviando un assegno di 1500,00 euro oltre alla confessione resa. 3. Preliminarmente può essere esaminato il secondo motivo di ricorso, in quanto fondato. Vanno richiamati in proposito i principi affermati da questa Corte di legittimità Sez. 5, n. 21531 del 07/05/2002 Ud. (dep. 03/06/2002 ) Rv. 222452 - 01 secondo cui " fattispecie delineata dall'art. 494 c.p. e consistente nell'attribuirsi una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, risulta ricompresa in quella di cui all'art. 625 n. 5 c.p., rappresentata dal simulare la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio: ne consegue che si è in presenza di una situazione di concorso fittizio di norme, con necessità di escludere l'operatività dell'art. 494 c.p. assorbito nella previsione aggravata, in quanto altrimenti si 2 Così deciso il 11.01.2023. determinerebbe una duplice addebito del medesimo fatto in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale al quale il citato art. 84 c.p. è ispirato. 4.11 primo motivo di ricorso oltre che manifestamente infondato è comunque assorbito dall'accoglimento del secondo motivo. 5. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha argomentato in maniera puntuale e coerente, a fol 6, la mancata concessione delle attenuanti generiche in relazione alle modalità spregiudicate della condotta che denotano un modus operandi non improvvisato, anche in considerazione della lunga serie di precedenti specifici ( dal 1992 al 2015 senza soluzione di continuità) rivelatori di una spiccata capacità a delinquere e una particolare pervicacia. 6.Per le svolte considerazioni s'impone l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio per il reato di sostituzione di persona di cui al capo B), con eliminazione della relativa pena, pari ad tre mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa. 6.1. La pena finale pertanto può essere così rideterminata: pena base anni quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa diminuita per il rito ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 667,00 di multa. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B, con eliminazione della relativa pena, pari ad tre mesi di reclusione ed euro 200,00 di Multa e ridetermina la pena finale in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 667,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo b;
inamnnissibilità nel resto. E' presente l'avvocato DEI MASSIMILIANO del foro di AREZZO in difesa di AG EN. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3278 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro del 18.03.2021 ha rideterminato la pena irrogata al ZI ZO in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 in relazione ai reati furto aggravato, artt. 624 bis e 494 cod.pen. commessi in Pesaro il 26.04.2019, aventi ad oggetto la sottrazione e l'impossessamento dall'abitazione di CC IE RI, persona di età e in condizione di minorata difesa anche per il recente lutto vedovile, dove si era introdotto, contro il consenso valido della persona offesa, presentandosi come "ispettore della Sovraintendenza della Finanza" e mostrando all'uopo un tesserino falso e con il pretesto di doverle notificare un atto della banca, in relazione alla ricezione e spendita di banconote false, così inducendo la CC ad aprire la cassaforte da prelevava con destrezza tutti i gioielli contenuti nel portagioie, per un valore superiore a 50.000,00 euro. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando quanto segue: 2.1. violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto-reato di cui al capo b) nell'ambito dell'art. 494 cod. pen. anziché di quello di cui all'art. 498 cod. pen., fattispecie depenalizzata. 2.2. violazione di legge in quanto l'aver simulato la qualità di pubblico ufficiale e quella di essersi qualificato come ispettore della Sovrintendenza di Finanza sono coincidenti e quindi vi sarebbe stata una illegittima duplicazione di contestazioni di reato ( 625 n. 5 e 494 cod.pen.) 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche mediante un giudizio basato sul modus operandi collaudato e alla lunga serie di precedenti specifici, in contraddizione con quanto affermato dal primo giudice che aveva ritenuto il reato "legato alla condizione psicofisica dell'imputato... non riconducibile ai precedenti reati commessi". Lamenta che la Corte territoriale non ha considerato la positiva condotta post delictum dell'ZI che ha cercato di attutire le conseguenze dannose per la persona offesa inviando un assegno di 1500,00 euro oltre alla confessione resa. 3. Preliminarmente può essere esaminato il secondo motivo di ricorso, in quanto fondato. Vanno richiamati in proposito i principi affermati da questa Corte di legittimità Sez. 5, n. 21531 del 07/05/2002 Ud. (dep. 03/06/2002 ) Rv. 222452 - 01 secondo cui " fattispecie delineata dall'art. 494 c.p. e consistente nell'attribuirsi una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, risulta ricompresa in quella di cui all'art. 625 n. 5 c.p., rappresentata dal simulare la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio: ne consegue che si è in presenza di una situazione di concorso fittizio di norme, con necessità di escludere l'operatività dell'art. 494 c.p. assorbito nella previsione aggravata, in quanto altrimenti si 2 Così deciso il 11.01.2023. determinerebbe una duplice addebito del medesimo fatto in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale al quale il citato art. 84 c.p. è ispirato. 4.11 primo motivo di ricorso oltre che manifestamente infondato è comunque assorbito dall'accoglimento del secondo motivo. 5. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha argomentato in maniera puntuale e coerente, a fol 6, la mancata concessione delle attenuanti generiche in relazione alle modalità spregiudicate della condotta che denotano un modus operandi non improvvisato, anche in considerazione della lunga serie di precedenti specifici ( dal 1992 al 2015 senza soluzione di continuità) rivelatori di una spiccata capacità a delinquere e una particolare pervicacia. 6.Per le svolte considerazioni s'impone l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio per il reato di sostituzione di persona di cui al capo B), con eliminazione della relativa pena, pari ad tre mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa. 6.1. La pena finale pertanto può essere così rideterminata: pena base anni quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa diminuita per il rito ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 667,00 di multa. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B, con eliminazione della relativa pena, pari ad tre mesi di reclusione ed euro 200,00 di Multa e ridetermina la pena finale in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 667,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.