Sentenza 19 dicembre 1997
Massime • 1
Qualora, dichiarata dal giudice dell'udienza preliminare l'incompetenza per territorio, il giudice ritenuto territorialmente competente abbia accertato l'inefficacia della misura cautelare per il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen. ed abbia quindi provveduto a rinnovarla, i termini per la custodia cautelare decorrono "ex novo", trattandosi di misura autonoma rispetto alla prima (ancorché fondata sugli stessi presupposti) e configurandosi nella specie un'ipotesi di "rinvio del procedimento ad altro giudice" ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/1997, n. 7402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7402 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 19/12/97
1. Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. " Diana LAUDATI Consigliere N.7402
3. " Francesco SIMEONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo l. CARMENINI Consigliere N. 43789/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: TO BE n. Cosenza 4.6.1959 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo in data 13.9.997 che confermava il provvedimento custodiale del G.I.P. del Tribunale del 13.8.997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA
Il ricorrente lamenta che il G.I.P. del Tribunale di Palermo prima e il Tribunale del riesame di Palermo poi avevano dato una erronea interpretazione dell'art. 297 comma III c.p.p. avendo sostenuto che nel caso di nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice competente, investito della competenza a seguito di sentenza resa da altro G.I.P. al termine dell'udienza preliminare - dopo che una prima ordinanza era divenuta inefficace per mancata rinnovazione della stessa nel termine di giorni 20 prescritto dall'art. 27 c.p.p. i termini di custodia cautelare decorrevano "ex novo" - Ciò contrastava, secondo il ricorrente, con quanto sancito dall'art. 297 III c. c.p.p. secondo cui, in presenza di più ordinanze di custodia,
si ha come termine iniziale di custodia quello relativo alla data di emissione del primo provvedimento coercitivo.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha, invero, fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati, anche a sezioni unite, da questa Corte di legittimità in "subiecta materia".
Premesso che il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento coercitivo, (ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti), che si caratterizza per la completa autonomia rispetto al precedente (ad effetti interinali), ribadisce questa Corte il principio secondo cui, dichiarato dal giudice, all'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio e disposta la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto territorialmente competente, i termini di custodia cautelare decorrono "ex novo", ricorrendo nella specie una ipotesi di rinvio del procedimento ad altro giudice ai sensi dell'art. 303 comma II c.p.p. (Cass. sez. un., 18.6.99 3, Silvano;
Cass. 9.10.99 2, Durante,
CED n. 193992; id. 23.3.993, La Mantia, CED n. 194187; id. 11.12.991, Tranchina). In sintesi:
dichiarata, da parte del giudice competente, l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del giudice successivamente dichiaratosi incompetente, ed emessa contestualmente la rinnovazione della misura con altro provvedimento, i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo", trattandosi di misura autonoma rispetto a quella disposta con il primo provvedimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. artt. c.p.p.
Così deciso in Roma, in c.c., il 19 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1998