Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/1997, n. 7402
CASS
Sentenza 19 dicembre 1997

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Qualora, dichiarata dal giudice dell'udienza preliminare l'incompetenza per territorio, il giudice ritenuto territorialmente competente abbia accertato l'inefficacia della misura cautelare per il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen. ed abbia quindi provveduto a rinnovarla, i termini per la custodia cautelare decorrono "ex novo", trattandosi di misura autonoma rispetto alla prima (ancorché fondata sugli stessi presupposti) e configurandosi nella specie un'ipotesi di "rinvio del procedimento ad altro giudice" ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/1997, n. 7402
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7402
    Data del deposito : 19 dicembre 1997

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