Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di provvedimento di revoca della pensione di invalidità (per cessazione dello stato invalidante) non impugnato dall'interessato e di presentazione, da parte di questo, di una nuova domanda di pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 e prossima al provvedimento non impugnato, nel successivo giudizio, nel corso del quale sia stato accertato che la soglia invalidante non è stata raggiunta al momento della revoca ma dopo, il ricorrente ha l'onere di provare la sussistenza del requisito contributivo, quale previsto dalla citata legge n. 222. Infatti, il godimento di trattamento pensionistico di invalidità in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa legge n. 222 non consente di considerare automaticamente provato tale requisito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UG ME, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO SEVERO, N. 73, presso lo studio dell'avvocato MARIO SALERNI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 96/95 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 16/09/95, R.G.N. 3282/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato Mario SALERNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 28 luglio 1993, il Pretore -giudice del lavoro di Siracusa accoglieva parzialmente la domanda, proposta dalla sig.ra EL UG nel confronti dell'INPS, per la condanna di quest'ultimo a corrisponderle il trattamento di invalidità, negatole in sede amministrativa, dal 17 dicembre 1986.
Su appello dell'INPS, il Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede rigettava la domanda della UG e dichiarava compensate le spese.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre la UG con unico motivo illustrato con memoria.
L'Istituto intimato si è limitato a depositare procura. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con l'unico motivo di annullamento, la ricorrente, deduce violazione dell'art.360, c.p.c. n.ri 3 e 5 e di ogni norma applicabile anche in relazione all'art.9, ultimo comma, L.222/84, e sostiene che per le istanze precontenziose e per le domande amministrative anteriori all'applicazione della citata legge 12 giugno 1984, n.222, è previsto esplicitamente che i requisiti assicurativi e contributivi si intendono automaticamente soddisfatti da chi sia già stato titolare di pensione di invalidità revocata per cessazione dello stato invalidante;
in particolare, non vi era necessità di provare il requisito contributivo in caso di revisione da aggravamento delle condizioni fisiche in riferimento al provvedimento di revoca.
Dalla consulenza tecnica era poi risultata l'incapacità dell'assicurata a qualsiasi lavoro richiesto.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello, ha rilevato, in fatto, che il 1^ dicembre 1986 era stata revocata pensione di invalidità a suo tempo concessa all'assicurata; che costei, non aveva impugnato il provvedimento ed aveva proposto in data 17 dicembre 1986 nuova domanda di pensione;
che il consulente tecnico di ufficio aveva accertato che soltanto nel 1991, non già al momento della revoca, sussistevano le condizioni per la corresponsione del trattamento. Se la domanda giudiziale doveva ritenersi correlata, secondo il suo tenore, a nuova domanda amministrativa, indipendentemente dalla revoca, la UG avrebbe dovuto provare la sussistenza dei requisiti contributivi negata, invece, dall'INPS.
Posto che l'assicurata non aveva proposto alcuna impugnativa avverso il provvedimento di revoca della pensione, ma aveva chiesto che la stessa le venisse corrisposta in relazione alle condizioni fisiche nelle quali versava al momento della domanda (pur prossimo al detto provvedimento) ed è risultato che la soglia invalidante venne raggiunta soltanto nel 1991 (circa cinque anni dopo la nuova domanda), del tutto infondata è la pretesa del ricorrente secondo cui il requisito contributivo dovesse ritenersi sussistente per una sorta di presunzione nascente dal godimento in epoca più remota (la stessa ricorrente fa riferimento a domanda amministrativa anteriore all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n.222) di trattamento pensionistico di invalidità.
L'art.4, comma secondo, della legge ult. cit. prevede, infatti, un aumento per i lavoratori subordinati dei requisiti di contribuzione previsti dalla lett.b) dell'art.9, n.2 del r.d.l. 14 aprile 1939, n.636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n.1272,
quale risulta sostituito dall'art.2 della legge 4 aprile 1950, n.218;
prevede altresì un requisito minimo di contribuzione, nell'ultimo quinquennio precedente la domanda, di 468 contributi giornalieri. Ne consegue che la sussistenza del requisito contributivo per la pensione di poi revocata non può automaticamente avere rilievo ai fini della nuova domanda di pensione. Si rileva altresì che l'Istituto, nel costituirsi in giudizio aveva chiesto che fosse accertata la sussistenza del requisito contributivo (il relativo onere probatorio era a carico della ricorrente), contestata anche nella memoria di costituzione in appello.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale 13 aprile 1994, n. 134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992. n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara di non dover provvedere in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1999