Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1060
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

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Nell'ipotesi di provvedimento di revoca della pensione di invalidità (per cessazione dello stato invalidante) non impugnato dall'interessato e di presentazione, da parte di questo, di una nuova domanda di pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 e prossima al provvedimento non impugnato, nel successivo giudizio, nel corso del quale sia stato accertato che la soglia invalidante non è stata raggiunta al momento della revoca ma dopo, il ricorrente ha l'onere di provare la sussistenza del requisito contributivo, quale previsto dalla citata legge n. 222. Infatti, il godimento di trattamento pensionistico di invalidità in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa legge n. 222 non consente di considerare automaticamente provato tale requisito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1060
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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