Sentenza 13 febbraio 2025
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza predibattimentale che, ritenendo l'imputazione affetta da indeterminatezza, restituisce gli atti al pubblico ministero senza averlo previamente sollecitato, nel contraddittorio delle parti, ad integrare o a precisare la contestazione, determinandosi, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, un'indebita regressione del procedimento idonea ad alterare l'ordinata sequenza logico-cronologica.
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Dopo l'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), il giudice dell'udienza preliminare può sindacare la correttezza giuridica della qualificazione del fatto e delle circostanze aggravanti solo previa instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero e le parti, invitando il primo a operare le necessarie modifiche dell'imputazione. La riqualificazione operata direttamente nel decreto che dispone il giudizio, senza la preventiva attivazione di tale contraddittorio, è illegittima e integra un'ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, poiché il giudice esercita un potere non …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato e ha chiesto l'annullamento del decreto che dispone il giudizio emesso in data 7 aprile 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Giuseppe T., imputato dei delitti di cui agli artt. 99, 81, secondo comma, 390 c.p., commessi in Bianco, San Luca e Rose tra il gennaio 2018 e il 14 febbraio 2019. Il Pubblico Ministero ricorrente ha dedotto che tale atto sarebbe abnorme, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, senza previamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2025, n. 6800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6800 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in assenza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; lette le conclusioni scritte depositate in data 07/01/2025 dal Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, con le quali è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
preso atto che non sono state depositate conclusioni scritte dall’avv. Simone Sabbatini, difensore delle parti civili NZ AN e NZ LO, e dall’avv. Andrea Serlenga, difensore degli imputati. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Bologna ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di MO GI AR ZZ e di RA ZZ, imputati del delitto di cui all’art. 640 cod. pen., per assenza nel capo di imputazione di “una chiara descrizione della condotta attribuita agli imputati” e ha rimesso gli atti al pubblico ministero. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendone l’abnormità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6800 Anno 2025 Presidente: EL AN Relatore: BO AP Data Udienza: 13/02/2025 Rileva il ricorrente che, a prescindere dal fatto che la condotta contestata agli imputati è adeguatamente descritta nel capo di imputazione (tanto è vero che il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso decreto penale di condanna poi opposto), il provvedimento del Tribunale ha determinato una indebita regressione del procedimento avendo il giudice disposto la trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero, senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato poiché il Tribunale è incorso in evidente violazione di legge pervenendo alla pronuncia di un provvedimento da considerarsi abnorme. 2. L’art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dal D. Lvo 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, prevede che nel corso dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta il giudice - ove rilevi la violazione della disposizione di cui all’art. 552, comma 1, lettera c), del codice di rito per genericità ovvero indeterminatezza dell’imputazione - anche d’ufficio e sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione medesima e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2.1. La disposizione in parola assegna all'udienza predibattimentale (come già previsto per l'udienza preliminare) «il compito di definire l'oggetto del giudizio, consentendo al giudice e alle parti di esaminare l'imputazione articolata ai sensi dell'art. 552, comma 1, lettera c), sotto i plurimi profili connessi alla sua corrispondenza, in punto di fatto o di definizione giuridica, agli atti d'indagine» (così la Relazione della Commissione Ministeriale sul punto). Inoltre, a norma dell’art. 89-bis del citato decreto legislativo, tale disposizione riguarda i procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio viene emesso in data successiva a quella della sua entrata in vigore. Come evidenziato nella relazione n. 2/23 redatta dall’Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di cassazione, si tratta di una modifica normativa che “tiene conto delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239, la quale, muovendo dalle medesime istanze garantistiche e dalla constatazione che, nei procedimenti per i quali è prevista l’udienza preliminare, non era prevista alcuna nullità per la mancata, generica o insufficiente enunciazione del fatto, affermava che i rimedi per ovviare a tali inconvenienti dovessero essere sperimentati all’interno della fase dell’udienza preliminare, facendo ricorso al meccanismo di costante adeguamento dell’imputazione alle risultanze investigative previsto dall’art. 423 cod. proc. pen. e che solo quando ciò non fosse possibile, il procedimento dovesse regredire alla fase delle indagini preliminari. Dunque, in simmetria con questa modalità di interazione tra giudice e pubblico ministero tipica della udienza preliminare, in ragione dell’innesto, nel procedimento a citazione diretta, di una udienza filtro, che con quella preliminare ha molteplici assonanze, la norma attuativa della delega ha ricostruito all’interno di essa un analogo momento di verifica, con affidamento al giudice di analoghi poteri di impulso, previa interazione con le parti che debbono essere sentite”.
2.2. Tanto premesso, non vi è dubbio che la descritta scansione processuale potesse trovare applicazione nel caso di specie atteso che il procedimento de quo risulta essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato nell’anno 2023, per fatto di reato commesso dopo il 30.12.2022, che l’imputazione è relativa al delitto di cui all’art. 640 cod. pen. per il quale è prevista la citazione diretta e che, a seguito di opposizione a decreto penale, è stato instaurato il giudizio dibattimentale. 2 3. Ne consegue che il Tribunale, avendo rilevato - a seguito di eccezione difensiva formulata alla prima udienza, immediatamente dopo la costituzione delle parti - che il capo di imputazione non descriveva “chiaramente” la condotta attribuita agli imputati (così si legge nell’ordinanza impugnata), avrebbe dovuto invitare il rappresentante della pubblica accusa a riformulare l’imputazione e determinarsi a dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio con conseguente restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero solo qualora tale sollecitazione non avesse trovato adeguata risposta. Tale sequenza processuale non è stata rispettata poiché il giudice ha omesso di attivare il previo potere di impulso volto a sollecitare una integrazione o precisazione dell’addebito contestato che, solo ove non effettuate, avrebbero giustificato la declaratoria di nullità del decreto introduttivo (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Samb Mbagnick, Rv. 286933).
3.1. Invero, alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 554-bis cod. proc. pen., l’invito alla riformulazione doveva essere effettuato in modo espresso e solo dopo avere sentito le parti, sicchè l’interlocuzione del pubblico ministero in merito all’eccezione sollevata dal difensore degli imputati in punto di indeterminatezza dell’imputazione – semplice espressione dei princìpi generali del contradditorio che governano il processo penale – non può certo interpretarsi quale rifiuto a riformulare l’imputazione mancando, a monte, un preciso invito che lo ponesse nella condizione di provvedere in tal senso.
3.2. L’ordinanza impugnata non solo è affetta da violazione di legge ma presenta anche i caratteri dell’abnormità poiché, seppure non estranea al sistema normativo, ha determinato un’indebita regressione del procedimento, in ragione della presenza di una disposizione normativa che contempla uno specifico strumento volto a rimuovere nella fase dibattimentale l’eventuale causa di nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza ovvero genericità dell’imputazione: ed in tal senso, la S.C. (Sez. U, n. 5307/2008, cit.) ha espressamente riconosciuto che “… alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica” (nello stesso sostanziale senso, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).
3.3. Si è dunque verificata, nella specie, un’alterazione dell’ordinata sequenza procedimentale con violazione dei principi di rilievo costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo i quali, pur nel contemperamento con il diritto dell’imputato ad una contestazione chiara e completa dell’accusa a lui mossa, impongono la razionalizzazione dei tempi, dell’organizzazione del giudizio e, quindi, l’effettività della giurisdizione penale. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così è deciso, 13/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AP BO AN EL 3