Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2005, n. 5708
CASS
Sentenza 27 gennaio 2005

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In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione dell'Autorità Giudiziaria deve avere ad oggetto anche il rispetto di principi relativi ai diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti dalla Costituzione, con la conseguenza che se la richiesta di estradizione comporta che lo straniero venga giudicato nello Stato richiedente, per un reato previsto da una legge successiva alla commissione del fatto, pur in presenza di assicurazioni di applicazione delle sanzioni più favorevoli, previste dalla disposizione anteriormente vigente, l'estradizione non può essere concessa per violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione che prevede la irretroattività della legge penale anche sotto il profilo della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2005, n. 5708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5708
    Data del deposito : 27 gennaio 2005

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