Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione dell'Autorità Giudiziaria deve avere ad oggetto anche il rispetto di principi relativi ai diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti dalla Costituzione, con la conseguenza che se la richiesta di estradizione comporta che lo straniero venga giudicato nello Stato richiedente, per un reato previsto da una legge successiva alla commissione del fatto, pur in presenza di assicurazioni di applicazione delle sanzioni più favorevoli, previste dalla disposizione anteriormente vigente, l'estradizione non può essere concessa per violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione che prevede la irretroattività della legge penale anche sotto il profilo della sanzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2005, n. 5708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5708 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele Presidente del 27/01/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 146
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni Consigliere N. 12068/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF AM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 27.2.2004 della Corte d'appello di Broscia;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosinl;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore dell'estradando, avv. Diego Mongiò, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Broscia con sentenza 27.2.2004 si pronunciava in senso favorevole all'estradizione in AR di AF AM, imputato dei reati di associazione finalizzata al compimento di atti di terrorismo, di raccolta di fondi per l'esecuzione di atti di terrorismo e di detenzione e uso di esplosivi - tratto in arresto il 18.10.2003 in esecuzione di mandato di cattura internazionale emesso il 3.10.2003 dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Rabat.
La descrizione delle circostanze poste a fondamento delle accuse evidenziava l'appartenenza del RA alla "Salafia Jihadia", il cui fine è quello del cambiamento con l'uso della violenza, e la sua relazione con tale BE OU DE che nel 1995 aveva costituito in Casablanca una cellula dotata di una squadra della morte votata ad attentati anche suicidi contro interessi ebraici ed americani;
l'utilizzazione, ad opera del gruppo menzionato, di sistemi di addestramento alla preparazione ed all'impiego di ordigni esplosivi anche artigianali;
il ricorso, da parte del gruppo stesso, al finanziamento tramite donativi, che verrebbero sollecitati e raccolti in occasione di riunioni organizzate dal AF, nel corso delle quali si pianificavano anche le operazioni terroristiche. Avverso la sentenza ricorre il AF per violazione dell'art. 700 c.p.p. in quanto la documentazione inviata dalle autorità marocchine circa i fatti addebitatigli non contiene l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei reati, emergendo unicamente l'avvenuta costituzione nel 1995 in AR di una cellula terroristica ad opera di tale DE BE OU, senza alcun riferimento alla sua persona. Il che si pone in contrasto con l'art. 36 lett. b) della "Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione" fra Italia e AR sottoscritta a Roma il 12.2.1971 e resa esecutiva con l. 12.12.1973 n. 1043 (pubblicata sulla G.U. 28.3.1975, n. 155). Si duole inoltre del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Questa Corte all'udienza del 18.5.2004 richiedeva, tramite il Ministero della giustizia, nuove informazioni alle autorità marocchine circa il luogo e la data della commissione dei fatti ascritti al AF.
Il Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello di Rabat con nota 14.6.2004 informava che le autorità marocchine avevano provato che il AF era entrato in territorio marocchino il 13.1.2003 ed era ripartito il giorno 13 successivo, precisando che "In questo periodo il suddetto ha progettato con altri membri del gruppo di impadronirsi di un camion adibito al trasporto di fondi di proprietà della società DE incaricata della distribuzione di acqua ed elettricità nella città di Casablanca (...) è stato quindi determinato il luogo della commissione dell'atto che è Casablanca e la data che è il mese di gennaio 2003".
La stessa nota aggiunge: "La legge contro il terrorismo n. 03/03 è stata promulgata il 28.05.03. La sua applicazione dal punto di vista della procedura ha effetto immediato per tutti gli atti che rientrano nell'ambito delle sue competenze e che sono stati perpetrati prima della sua entrata in vigore secondo la giurisprudenza costante della Corte Suprema a Rabat. E AM AF sarà giudicato, su tale principio. dinanzi alla Corte d'appello di Rabat. in applicazione delle formalità procedurali previste da questo Regio Decreto. Tuttavia le pene previste dal suddetto Regio Decreto non saranno applicate nei suoi confronti per evitare l'effetto retroattivo. Inoltre queste pene sono più severe rispetto alle pene previste dal Codice Penale, fatto che implica legalmente l'applicazione esclusiva di Queste ultime pene (Articolo 6 del codice penale), in particolare gli artt. 293/294 del Codice Penale". Alla successiva udienza del 25.10.2004 questa Corte disponeva l'acquisizione della disciplina pattizia in materia di estradizione con il AR, al fine di verificare l'attualità della Convenzione del 1971: attualità che veniva confermata dal Ministero della giustizia.
La suddetta Convenzione all'art. 36 lett. c) richiede che, a sostegno della richiesta, dovrà essere esibita "un'esposizione sui fatti per cui è richiesta l'estradizione, sul tempo ed il luogo in cui questi sono stati commessi...".
La difesa del AF con memoria ex art. 704 c.p.p. ribadisce l'opposizione all'estradizione osservando che:
sono in ogni caso carenti le indicazioni circa il tempo e il luogo del commesso reato;
la normativa in materia di terrorismo invocata dall'Autorità giudiziaria marocchina è successiva al tempo della commissione dei pretesi fatti - il che contrasta con il principio costituzionale italiano della irretroattività della legge penale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudiziale, rispetto alla dedotta violazione dell'art. 36 lett. b) della "Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione" fra Italia e AR in ordine alla mancata indicazione del luogo e della data del commesso reato, appare la questione concernente la successione delle leggi nel tempo, posto che nelle informazioni complementari fornite dall'autorità giudiziaria marocchina emerge in modo non equivoco che il AF, una vola estradato, verrebbe giudicato sulla base di una legge diversa rispetto alle contestazioni originarie fondate sulle norme del codice penale, entrata in vigore (dopo la sua promulgazione avvenuta il
28.5.2003) successivamente alla commissione dei fatti individuabili secondo la nota informativa nel periodo di soggiorno del AF in AR (fra il 13 e il 23 gennaio 2003).
È vero che l'autorità giudiziaria marocchina si impegna formalmente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legge più favorevole vigente anteriormente alla nuova normativa in materia di terrorismo, ma tale assicurazione non appare sufficiente in presenza del principio, dettato dall'art. 25, c. 2, della Costituzione italiana, di irretroattività della legge penale non solo sotto il profilo della sanzione, ma anche della previsione della fattispecie normativa.
Il principio "nullum crimen sine previa lege poenali" impone che, anche in materia di estradizione, sussista la garanzia che lo Stato richiedente non proceda al giudizio dell'estradando sulla base di una legge successiva alla commissione del reato. Se anche in ipotesi la pena dovesse essere riferita alla fattispecie - come garantisce l'autorità giudiziaria marocchina - in precedenza prevista dall'ordinamento dello Stato richiedente, tuttavia resta pur sempre vero che il giudizio sulla base della nuova fattispecie (inevitabilmente diversa e più ampia, come è implicito nella nota dell'autorità giudiziaria marocchina - che peraltro omette di farla conoscere limitandosi a sottintendere un più grave trattamento sanzionatorio) non consente di procedere alla estradizione, essendo venuti meno i presupposti della originaria richiesta e prospettandosi un giudizio sulla base di una norma penale successiva alla commissione del reato.
In questo quadro, per la sopravvenienza di elementi di valutazione nuovi rispetto alla decisione della Corte d'appello di Brescia, la sentenza impugnata deve essere riformata non ricorrendo le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di AF AM. Il rigetto della domanda di estradizione comporta la liberazione Immediata del AF se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
In riforma della sentenza 27.2.2004 della Corte d'appello di Brescia dichiara che non sussistono le condizioni per l'estradizione;
ordina l'immediata liberazione di AF AM se non detenuto per altra causa;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 203 disp. att. c.p.p. e 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2005