Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
DIRITTI 8 /0 1 02 Reg. gen. N° 9392, 1998 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 21 settembre 2000 UFFICIO COPIE Oggetto: accertamento diritti condominiali. Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. REPUBBLICA ITALIANA per diritti L.3000 2.6 GEN. 2001---- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ELL IL CANCELLIERE 00043. LA CORTE SUPREMA DI C ASSAZIONE 12 01 CRON 2338 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 361 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFAELE CORONA Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere LIRE 3000 CANCELLERIA Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere كي Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere LIRE 3000 ha pronunciato la seguente: CANCELLERIA CD635061. SENTENZA LIRE 3000 sul ricorso proposto da: CANCELLERIA CB220599 AS LI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso n. 71. presso l'avv. Antonio Campagnola che lo difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
CD635062
contro
LL ZI GN, in proprio e quale amministratore della Comunione ereditaria indivisa di LL ZI GN fu LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, via Gavinana n. 4, presso l'avv. Carlo Belli, che lo difende come da mandato in atti;
- controricorrente -
1470/20 9392 1998 TI RO LO Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 2 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14 novembre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Uditi gli avvocati Albini, per delega. e Belli. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7 giugno 1977 IO RO LO, in proprio e quale amministratore della comunione ereditaria indivisa di IO RO LO fu UI, conveniva dinanzi al Tribunale M di Roma IO TI affinché venisse accertato che il manufatto eseguito da quest'ultimo nel cortile con accesso dal civico 2 di via Tor de' Conti in Roma insisteva su un'area di cui la comunione ereditaria era comproprietaria per effetto dell'atto per notaio AT del 23 dicembre 1854, ed era stato realizzato in violazione delle disposizioni del codice civile che regolano le distanze, gli appoggi, le vedute, le servitù, la comunione dei muri. oltre che delle norme del Piano Regolatore. L'attore chiedeva inoltre la riduzione in pristino e la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio IO TI, contestando sia la comproprietà del detto cortile, avendo egli acquistato il possesso e la proprietà esclusiva dell'area in forza dell'atto per notaio Polidori del 30 giugno 1971, sia la violazione di norme del codice civile e del piano regolatore: chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea. 9392/1998 TI RO LO Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 3 Acquisita documentazione ed espletata c.t.u. il tribunale, con sentenza parziale del 4 novembre 1987. respingeva la domanda di accertamento della comunione sull'assunto che la contitolarità non emergeva affatto dall'atto AT posto a fondamento dell'azione, in quanto il cortile in questione era sempre indicato come confine del bene compravenduto. Il Tribunale inoltre respingeva la domanda riconvenzionale avanzata dal TI IO di appartenenza allo stesso dell'area e disponeva un'ulteriore istruttoria ai fini della decisione degli altri capi della domanda principale. Veniva disposta nuova c.t.u. e quindi, con sentenza definitiva del 5 febbraio 1996 il tribunale, sul presupposto che il TI avesse innestato nell'esecuzione del manufatto contestato 14 pali nel muro di controparte, lo condannava al pagamento di un'indennità a favore dell'attore ai sensi dell'art. 876 c.c. Lo condannava inoltre ad arretrare il lucernario realizzato sul manufatto in questione fino alla distanza n O di m. 3 da alcune aperture poste sul prospetto del fabbricato dell'attore, ritenendo applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 907 c.c. in materia di distanze dalle vedute. Compensava infine le spese di lite per la metà, ponendo a carico del convenuto la residua metà. IO RO LO, in proprio e nella spiegata qualità, e IO TI proponevano entrambi appello avverso le suindicate sentenze. Il primo lamentava che il giudice a quo, con la sentenza parziale, aveva male interpretato l'atto di acquisto del 1854 ed i documenti di causa, dai quali a suo dire emergeva la comproprietà sull'area in questione;
lamentava inoltre l'illegittimità del riconoscimento in capo al TI del diritto di appoggio ed infissione di travi nel muro perimetrale della proprietà RO LO, 9392/1998 TI RO LO Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 4 nonché la violazione delle norme sulle distanze e sulle servitù di conduttura e di fognatura. Quanto alla sentenza definitiva, lamentava l'inadeguatezza dell'indennità per gli appoggi compiuti dal TI e la non esatta compensazione delle spese. Il TI, dal canto suo, lamentava che la sentenza parziale era viziata da ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. limitatamente al capo in cui il giudice a quo aveva respinto la domanda riconvenzionale volta ad accertare la sua esclusiva proprietà dell'area, da lui mai formalmente proposta, avendo egli allegato solo in via di eccezione di essere esclusivo proprietario dell'area in forza dell'atto di acquisto Polidori e l'immemorabile possesso della propria ई dante causa. Quanto alla sentenza definitiva, lamentava il mancato accoglimento dell'eccezione di comunione del muro perimetrale della proprietà RO e la conseguente applicazione dell'art. 876 c.c. in luogo dell'art. 884 c.c., nonché l'applicazione delle norme sulle distanze con riferimento ad aperture poste sul muro del confinante, dal giudicante erroneamente qualificate vedute anziché luci. Infine si doleva della condanna alle spese di lite. Gli appellanti si costituivano con comparse di risposta chiedendo il rigetto delle opposte impugnazioni ed all'esito la Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 novembre 1997. respingeva l'appello del TI e, in accoglimento di quello del RO, in riforma dell'impugnata sentenza dichiarava che la comunione ereditaria di IO RO è comproprietaria del cortile, come individuato nelle c.t.u. ed allegate planimetrie espletate in primo grado, e per l'effetto condannava IO TI alla riduzione in pristino stato dello stesso, previa rimozione di tutte le opere ivi realizzate e specificate 9392/1998 TI RO LO Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 510 nei suddetti elaborati, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. La corte di appello, per quanto qui interessa, premesso che il cortile in contestazione era prospiciente, oltre le proprietà delle parti in causa, anche quelle di tali Ciabella e del Pio Istituto di S. Spirito, rilevava che dall'atto del 1854. con il quale, secondo i RO, un loro avo dante causa ne aveva acquistato la comproprietà, risultava che tali TU avevano venduto a tale avo l'edificio di cui i RO erano attualmente proprietari, confinante con altra proprietà di essi TU, con la cappelletta all'epoca appartenente agli stessi TU, originari danti causa anche del TI, e con vicolo comune con le altre adiacenze. Tale vicolo, a pagina 31 del rogito, era indicato come chiuso e transitabile solo dagli TU e dai catecumeni dei Neofiti, proprietari dell'edificio attualmente del Pio Istituto di S. Spirito, fronteggiante sull'opposto lato del vicolo chiuso quello ceduto all'avo dei RO. Il rogito specificava inoltre che, unitamente alla proprietà del suddetto edificio, gli TU cedevano tutti i relativi diritti, azioni, ragioni, usi, servitù e comodità...adiacenze e pertinenze, niente escluso. Pertanto, secondo il giudice di appello, posto che tale vicolo comune e chiuso, in base agli accertamenti tecnici effettuati, corrispondeva esattamente al cortile interno in contestazione, doveva ritenersi che i RO avevano dato la prova del titolo di comproprietà dello stesso, che costituiva una pertinenza comune alle prospicienti ragioni degli TU, e quindi all'edificio di cui essi sono attualmente proprietari ed al fronteggiante edificio del Pio Istituto di S. Spirito, entrambi con possibilità di accesso al cortile. 9392/1998 TI RO LO Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 6 Tale diritto di comproprietà non poteva ritenersi scalfito dal rogito del 1971 invocato dal TI, posto che la sua dante causa Severino, nel vendergli la menzionata cappelletta e sovrastante appartamento, gli aveva ceduto anche l'adiacente piccolo cortile, da identificarsi, come già detto, con l'area in contestazione, senza fornirgli però alcuna prova del vantato titolo esclusivo. Peraltro, secondo la corte di merito, erano irrilevanti le contestate circostanze di fatto prospettate dal TI, tutte attinenti al regime possessorio del cortile in questione, esulando dalla materia del contendere qualunque domanda di usucapione. पा नी Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il TI, in base a tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria, contrastati dal RO LO, in proprio e nella qualità, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché la carente e contraddittoria motivazione della sentenza, sostiene che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere che con l'atto AT sarebbe stato trasferito al dante causa dei RO il cortile in contestazione in forza di una espressione costituente una mera clausola di stile. Inoltre la stessa corte non avrebbe attribuito alcun valore alla sua eccezione di essere esclusivo proprietario del predetto cortile in forza dell'ininterrotto possesso esclusivo dello stesso, a lui trasferito dalla dante causa ER con l'atto di acquisto Polidori del 1971, fornendo la prova del possesso stesso e della relativa accessione, producendo una lettera del 1937 con 9392/1998 TI RO LO Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 7 cui il Pio Istituto di S. Spirito si era rivolto alla ER per essere autorizzato alla installazione di alcuni ponteggi nel cortile. Rilevando di non potere tenere conto di tali allegazioni in assenza di una domanda possessoria, la corte di appello aveva omesso di esaminare le stesse quali fondamento di una eccezione riconvenzionale. Il motivo non risulta fondato. Con la prima parte si censura infatti l'interpretazione data dal giudice di appello al rogito AT, senza tuttavia indicare alcuna specifica violazione di norme di ermeneutica, né chiarire quali sarebbero effettivamente le lacune o le contraddizioni della motivazione della sentenza impugnata. In effetti la corte di merito non si è limitata a richiamare la clausola dell'atto di vendita in questione, secondo la quale la cessione comprendeva anche le adiacenze e pertinenze dell'immobile compravenduto, ma ha esposto un dettagliato iter argomentativo, dando così ampiamente contezza delle considerazioni in base alle quali è pervenuta alla decisione. La censura quindi, riguardando apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito sorretti da ampia e corretta motivazione, esente da vizi logici o contraddizioni, non può che essere disattesa. Per quanto riguarda poi l'altra doglianza dello stesso motivo, relativo al mancato accoglimento della eccezione riconvenzionale di usucapione, il ricorrente si limita a sostenere di avere fornito la prova del proprio possesso ultraventennale, senza tuttavia indicare specificamente da quali elementi la corte di appello avrebbe dovuto desumere tale prova. Com'è noto, infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrente non può 9392/1998 TI RO LO Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 8 limitarsi a fare riferimento a prove e circostanze di fatto acquisite nel corso del giudizio, ma deve precisare quali siano tali prove e circostanze, riportandone testualmente i contenuti, non essendo di norma compito del giudice di legittimità il riesame degli atti del processo. Vero è che il ricorrente fa riferimento ad una lettera del Pio Istituto di S. Spirito con la quale veniva richiesta alla ER (sua dante causa) l'autorizzazione alla installazione di ponteggi nel cortile, ma trattasi di un elemento di per sé insufficiente a fornire la prova di un possesso utile ad usucapire, evidenziando solo il punto di vista dei responsabili del predetto istituto circa la persona che aveva le effettiva disponibilità di detta parte dell'immobile. Denunziando la violazione delle stesse norme di legge ed analoghi vizi di motivazione il ricorrente contesta poi, con il successivo motivo, che e M dalle poche indicazioni risultanti dall'atto AT del 1854 (vicolo comune con altre adiacenze.... chiuso....transito riservato ai signori TU) si potesse stabilire con certezza che il vicolo di cui parla tale atto corrispondesse esattamente al cortile in contestazione, trattandosi piuttosto di mere indicazioni della proprietà oggetto della vendita, tanto che anche i consulenti tecnici avevano manifestato perplessità in merito. Sostiene inoltre che per giungere alla propria decisione la corte di appello si era basata sulla relazione del c.t.u. De MO, oggetto di ampie contestazioni e ritenuta approssimativa e non tecnica dal giudice di primo grado. Il ricorrente contesta altresì che la proprietà RO avesse accesso al cortile attraverso un locale lavatoio, trovandosi ad un livello di piano superiore a quello di tale locale, per cui per giungere al cortile 9392/1998 TI RO LO Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona, relatore Riggio. 9 occorreva attraversare una cameretta sovrastante la cappelletta, di proprietà TI. Anche tale motivo deve essere disatteso, attenendo a mere valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sulla base di esauriente e corretta motivazione priva di vizi logici. Peraltro le censure alla relazione del c.t.u. De MO, che si afferma essere alla base della decisione del giudice di appello, sono generiche, poiché non indicano specificamente quali sarebbe le lacune od incongruenze della stessa, e quindi non consentono di valutare la fondatezza o meno delle censure stesse. Infine con l'ultimo motivo il ricorrente, lamentando sempre la पीनी violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e la carenza e contraddittorietà della motivazione, sostiene che il RO solo in grado di appello aveva dedotto un pregresso godimento dell'area in questione, ma su tale affermazione, proprio perché nuova, egli aveva rifiutato il contraddittorio. Peraltro tale deduzione era anche infondata, stanti le modalità con cui il RO avrebbe potuto esercitare tale godimento, comportante la necessaria turbativa della proprietà ER, non essendo stata mai dedotta né provata una servitù di passaggio. Ciò nonostante la corte di merito aveva apoditticamente affermato che sul cortile vigeva una comune destinazione, riconoscendo in tal modo il vantato godimento comune. Trattasi di un motivo ugualmente inaccoglibile, in quanto evidenzia circostanze e dati di fatto irrilevanti, non avendo il giudice di appello fondato su di essi la propria decisione. La corte di merito ha infatti valorizzato l'atto AT del 1854, per riconoscere la comproprietà del cortile in contestazione in 9392/1998 TI RO LO Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 10 capo ai RO LO, e non certo il compossesso dagli stessi esercitato su di esso. Quanto poi alla turbativa del diritto di proprietà di tale ER, che si assume essere determinata dal godimento del cortile da parte dei RO, trattasi di circostanza relativa ad un soggetto estraneo al presente giudizio, per cui non può assumere qui rilevanza. La censura comunque si fonda su valutazioni di fatto che non possono essere introdotte nel giudizio di legittimità. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2000. GO IG ext. корам вытия Риг IL CANCELLIERE OT Dott.ssa Donatella D'Anna 8709 Roma 2.6 GEN. 2001 2.1. FEB. 2001 босо 310000 1998 TI RO LO Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio.