Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 1
Il procuratore generale "ad negotia", cui siano conferiti poteri di rappresentanza processuale, è titolare di una legittimazione processuale coesistente con quella del rappresentato, che può subentrargli nel processo e sostituirlo in qualsiasi momento, perché il rappresentante non agisce in concorrenza con il rappresentato, ma in sua sostituzione e per suo conto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - rel. Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RHONE MEDITERRANEE RAPPRESENTANZA GENERALE PER ITALIA IN LCA, in persona del suo Commissario Liquidatore Rag. Elio Pozzo, corrente in Genova, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDOBALDO DEL MONTE 61, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ROMANO AMATO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VIRGILIO BAZZANI, il primo giusta procura speciale per Notar Paolo LI di Genova dell'1.3.01 rep. n. 61752 e l'altro per delega in atti;
- ricorrente -
contro
LOCAT SPA (GIÀ ISEFI SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Rosario Corso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO TRUFFI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
VIANELLO & DIETZSCH SPA, RENCO SPA, FILEA SPA, PIEMONTE LEASING SPA, FALL DATAMATION SRL, RHONE MEDITERRANEE SA IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 04081/99 proposto da:
FILEA SPA, con sede in Pamparato (CN), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Andrea Calleri, nonché FILEA LEASING SPA (già RENCO SPA), con sede in Mondovì, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Mario Caramelli, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D. AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CAMELIS, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
RHONE MEDITERRANEE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA IN LCA, VIANELLO & DIETZSCH SPA, ISEFI SPA, PIEMONTE LEASING SPA, FALL DATAMATION SRL, RHONE MEDITERRANEE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 400/98 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione Terza Civile, emessa il 07/03/97 e depositata il 15/05/98 (R.G. 1108/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Arturo ANTONUCCI;
udito l'Avvocato Paolo DE CAMELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo del ricorso principale, l'assorbimento degli altri e del ricorso incidentale ed in via subordinata per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del 2^ e 3^ motivo ed il rigetto del 4^. Premesso in fatto
1^, 1) Con sentenza resa in data 7.3.1979, la Corte di Appello di Genova ha escluso che la NE Mediterranee Rappresentanza Generale (in liquidazione coatta amministrativa) - la quale rappresentava in Italia la francese NE Mediterranee s.a. (in liquidazione giudiziaria) - fosse legittimata ad agire, in concorrenza con la società francese (rappresentata), per fare valere in proprio nei confronti della CA s.p.a. nonché della IL s.p.a. e della IL EA s.p.a. posizioni giuridiche facenti capo esclusivamente alla rappresentata.
1^, 2) Secondo la Corte d'Appello, la società rappresentante era fornita di una sua soggettività giuridica, intesa come centro autonomo di rapporti giuridici, ma non era legittimata a far valere azioni relative a rapporti giuridici di cui era titolare esclusiva la rappresentata e che questa aveva fatto valere nello stesso processo, dovendosi escludere "per definizione la legittimazione del rappresentante (sia processuale che sostanziale) postula l'assenza del rappresentato -.
2^, 1) Di tale sentenza la NE rappresentanza ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a tre motivi, al quale la CA s.p.a. resiste con controricorso e la IL s.p.a. e la IL EA con controricorso e con ricorso incidentale condizionato. La NE e le IL hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^, 1) Con il primo motivo - formulato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 113, 34 cpc e/o 1394, 1441, 1445, 1218, 2033, 2043, 1175 c.c. D.P.R. 13.2.1959, n. 449, L. 10.6.1978, n. 295) - la ricorrente formula molteplici censure:
a) la stessa "aveva dovuto istituire una sede secondaria e nominare un rappresentante nel territorio italiano;
aveva un proprio autonomo patrimonio;
era soggetta a controllo tecnico-finanziario- patrimoniale"; b) era documentato e comunque mai ex adverso contestato che la rappresentanza aveva riscosso i premi, costituito le relative riserve, pagato gli indennizzi e sopportato i costi generali di gestione delle convenzioni per cui era causa e altre;
c) da questi dati, si doveva desumere che i rapporti dedotti nel giudizio in esame "si erano verificati totalmente ed esclusivamente nell'ambito della sfera patrimoniale della stessa ricorrente ed era allora assolutamente certa e chiara la esistenza della legittimazione della ricorrente a proporre le domande ed azioni dedotte in causa". 1^, 2) Per giudicare sulla fondatezza delle censure in esame, si deve osservare che la sentenza impugnata: a) ha ammesso la autonoma soggettività delle rappresentante (odierna ricorrente) con tutte le implicazioni che ne derivano;
pertanto, tutte le molteplici e reiterate considerazioni e asserzioni sulla struttura le attività e gli interessi della rappresentante (attuale ricorrente) risultano del tutto irrilevanti;
b) non ha valutato l'utilità giuridica che l'eventuale accoglimento della domanda della rappresentante le avrebbe arrecato;
ne' tale interesse ad agire, che può legittimare altre forme di intervento "ad adiuvandum", può essere preso in considerazione in questa sede, in base "al principio della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali" genericamente dedotto dalla ricorrente, per desumerne la diversa "legitimatio ad causam" asserita dalla stessa;
c) ha escluso "per definizione" la legittimazione concorrente di rappresentante e rappresentato nello stesso processo per ottenere lo stesso risultato.
Tutto ciò premesso, unica censura sul punto si può
interpretare quella per cui, sulla base di una sentenza S.C. (Cass. 20.1.1998, n. 486) l'interesse ad agire non è escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto.
1^, 3) Sulla questione in esame, la giurisprudenza, sia pure con riferimento ad un caso diverso, ha statuito che "il procuratore generale "ad negotia" cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo (Cass. 09.07.1994, n. 6524). Ne deriva che, consistendo la "legitimatio ad causam" nel potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa (così spec. Cass., 05.02.1985, n. 00 796, principio del tutto pacifico), il rappresentante può agire in ordine ad un rapporto sostanziale che fa capo al rappresentato, ma appunto come rappresentante in sostituzione e per conto del rappresentato e non in concorrenza al rappresentato nello stesso processo.
Per le ragioni esposte il primo motivo risulta infondato e deve essere rigettato.
2^, 1) Il rigetto del primo motivo determina l'assorbimento del secondo - che, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 109, 112, 115, 116 c.p.c. e 2697, 1441, 1394, 2033 c.c., censura il capo della sentenza impugnata che "una volta esclusa la legittimazione attiva dell'attuale ricorrente ha ritenuto e dichiarato irricevibili tutte le altre censure dalla stessa proposte" - e del terzo - che, deducendo ancora vizio di motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamenta che la sentenza impugnata avesse erroneamente respinto le prove per testi dedotte dalle attrici (e quindi dall'attuale ricorrente) -.
È infatti principio di elementare evidenza che il soggetto sfornito di "legitimatio ad causam" non può svolgere attività processuale ne' quindi censurare, anche in sede di impugnazione, la sentenza o singoli capi e punti della stessa.
Anche il ricorso incidentale condizionato deve essere dichiarato assorbito.
3^) Per le ragioni esposte, riuniti i ricorsi, il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato: compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2002