Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
È legittima l'esclusione della compagnia assicuratrice citata come responsabile civile dall'imputato del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, qualora risulti che questi ha pagato la polizza, scaduta da più di quindici giorni, solo il giorno stesso dell'incidente, atteso che l'effetto sospensivo dell'assicurazione in tal caso cessa solo a partire dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui è stato effettuato, trovando applicazione analogica l'art. 1901 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2008, n. 45707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45707 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 29/10/2008
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1811
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 35008/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ AF, n. in Roma il 23.09.1969;
avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 03.11.2005;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Perrone Vincenzo, in sostituzione dell'avv. De Pasquale Miano Carolina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 3 novembre 2005 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, confermava la sentenza in data 10 febbraio 2005 del Giudice di pace della stessa città, con la quale NZ AF, riconosciutele le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, era stata condannata a pena pecuniaria ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, per imputazione di cui all'art. 590 c.p.; escludeva, invece, la responsabilità, ritenuta in primo grado, del responsabile civile, Winterthur Assicurazioni.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, per mezzo del difensore, denunziando il vizio di motivazione:
Deduce che:
a) in punto di ritenuta responsabilità, "già la valutazione delle risultanze istruttorie, da parte del Giudice di pace, era illogica ed erronea ed è stata acriticamente assunta dal giudice di secondo grado"; illegittimamente questi aveva ritenuto che quando l'imputata aveva intrapreso l'attraversamento dell'incrocio il semaforo avesse ancora luce rossa;
la testimonianza della teste IN era in linea con la tesi difensiva e "pure assurda, assolutamente illogica e immotivata è la conclusione del giudice di appello relativamente alla testimonianza della teste LO, in quanto il giudice riesce con un salto logico a ritenere non rilevante il contrasto tra le dichiarazioni fornite dalla stessa ..."; "inoltre ... secondo tutte le testimonianze, il traffico, al momento dell'incidente, era particolarmente intenso e vi era un cantiere di lavoro al centro dell'incrocio ..., dunque non è verosimile, ne' possibile, che la NZ, così come ha invece ritenuto il giudicante, abbia attraversato l'incrocio, particolarmente trafficato e particolarmente lungo, con il semaforo rosso";
b) il vizio di motivazione quanto alla esclusione del responsabile civile, "illogica ed assolutamente carente" essendo la motivazione sulla ritenuta insussistenza della copertura assicurativa al momento del sinistro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di censura, i giudici del merito hanno evidenziato le circostanze emergenti dalla realtà procedimentale in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e le hanno logicamente valutate. In particolare, hanno richiamato le dichiarazioni del teste Avito sulla regolamentazione semaforica di quell'incrocio ed hanno evocato anche le dichiarazioni di altra teste, IN (deposizione, questa, ritenuta avere "un valore probatorio assolutamente determinante"), alla stregua di tanto ritenendo che "al momento dell'incidente il semaforo di C.so NI proiettava luce rossa". Non hanno mancato di esaminare anche le dichiarazioni di altra teste, LO, rilevando che ben potrebbero spiegarsi "le sue differenti versioni circa le condizioni semaforiche dell'incrocio di via Cialdini da lei percorso con le condizioni della viabilità ..., che ben potrebbero averle consentito di impegnare l'incrocio con semaforo proiettante luce verde incolonnata fra altri veicoli e di averla poi costretta ad arrestarsi poco più in là quando lo stesso fosse scattato al rosso: anche tale divisamente si sottrae a rinvenibili vizi di illogicità che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, ictu oculi.
A fronte di tale logico apparato argomentativo la ricorrente prospetta un diversa ricostruzione fattuale dell'avvenimento e un diverso apprezzamento delle risultanze processuali;
omette, così, di considerare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996); id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). Inoltre, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 -
da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", il che vuoi dire - quanto al vizio di manifesta illogicità - per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché in tesi munite di eguale crisma di logicità (cfr, Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30). Quanto al secondo profilo di censura, la sentenza impugnata da atto che il termine per il pagamento della polizza assicurativa era scaduto l'8 novembre 2001 e venne effettuato solo il giorno stesso dell'incidente, il 26 novembre successivo. Alla stregua di tanto, oltre alle considerazioni pertinentemente espresse dai giudici del merito, appare dirimente considerare che la giurisprudenza civile di questa Suprema Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24,00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione dell'art. 1901 c.c., comma 1 (Cass. Civ., Sez. 3, 12.6,2006, n. 13545).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008