Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
Nell'espropriazione forzata che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non è il soggetto passivo dell'esecuzione, e, per l'effetto, non essendovi assoggettato, non è neppure legittimato a proporvi opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui questa può essere articolata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9215 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TURATI 84 SRL IN LIQ, con sede in Torino, in persona del liquidatore MO IC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PIZZI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la difende per legge;
- controricorrente -
nonché contro
BANCA ITALIA SEZ TESORERIA PROV STATO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2186/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 23/04/98 e depositata il 23/06/98 (R.G. 4064/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giancarlo PIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La s.r.l. RA '84, creditrice dell'ANAS della somma di oltre lire 327 milioni, con atto del 16 febbraio 1987 ha proceduto a pignoramento delle somme della propria debitrice presso il terzo Sezione di tesoreria provinciale dello Stato della AN d'IT. L'ANAS, con ricorso al pretore di Roma del 29 settembre 1996, ha proposto opposizione all'esecuzione ed ha dedotto, per quanto ancora interessa, che il credito non era azionabile, perche' oggetto di fermo amministrativo di.5posto dall'intendenza di finanze di Alessandria.
2. L'opposizione è stata decisa, in primo grado dal tribunale di Roma, competente per valore, che l'ha rigettata.
La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato che il credito non era esigibile. Secondo la Corte di appello, nella fattispecie, erano rilevanti le seguenti circostanze:
a) il credito in contestazione era stato ceduto alla TÀ RA '84 da tale Angelo SI, sottoposto a procedimento penale per evasione fiscale;
b) l'Intendente di finanze di Alessandria, per garantire le ragioni dell'Amministrazione finanziaria, aveva disposto il fermo amministrativo dei pignoramenti;
c) la notificazione della cessione del credito alla TÀ RA '84 era avvenuta dopo che era sorto il credito vantato dall'erario.
3. La decisione e' stata cassata da questa Corte, perché l'opposizione non si era svolta anche in contraddittorio con la TÀ RA, e l'ANAS ha riassunto il giudizio davanti alla Corte di appello di Roma con atto del 27 ottobre 1995.
Nel giudizio si è costituita la TÀ RA, che ha resistito all'opposizione, e non si è costituita la AN d'IT.
4. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 giugno 1998, ha accolto l'opposizione all'esecuzione, dichiarando che il credito azionato dalla TÀ RA '84 non era azionabile. La Corte di appello, richiamata la vicenda della cessione del credito dal SI alla Societa' RA '84, ha ritenuto che il credito erariale, fondato sulle contestazioni' fatte al SI, era anteriore non solo alla cessione del credito all'ANAS, ma alla stipulazione del contratto di cessione.
5. Per la cassazione di questa sentenza la TÀ RA '84 in liquidazione ha proposto ricorso, illustrato con memoria. Resiste con controricorso l'ANAS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso svolge quattro motivi.
2. Il primo motivo del ricorso si riferisce alla questione, sollevata dall'ANAS, che il credito della Societa' RA '84 non era azionabile.
La ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello si e' affrettata ad esaminare il merito della controversia e non ha considerato che legittimata a sollevare l'eccezione di compensazione giudiziale dei crediti era la AN d'IT, destinataria del fermo amministrativo, e non l'ANAS, la quale non aveva interesse all'assegnazione del credito alla TÀ RA all'erario dello Stato: censura di omessa motivazione violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ..
Il motivo non è fondato.
2.1. Nell'espropriazione forzata che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi quest'ultimo non è il soggetto passivo dell'esecuzione e non vi è assoggettato;
quindi, non è legittimato a svolgere opposizione all'esecuzione sotto nessuno dei profili in cui questa può essere articolata.
2.2. L'ANAS, come debitore esecutato, pertanto, era legittimata a proporre opposizione all'esecuzione come soggetto passivo dell'esecuzione ed interessata a non effettuare alla TÀ RA '84 un pagamento che non dovuto;
non lo era la AN d'IT che è terzo estraneo alla procedura esecutiva.
3. Con il secondo motivo sono censurati gli effetti che la sentenza impugnata ha attribuito al fermo amministrativo.
La Corte di appello, premesso che la misura del fermo amministrativo è diretta a legittimare la sospensione del pagamento di un debito liquido ed esigibile della pubblica amministrazione a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale di esso con un credito, non liquido ed esigibile, che la stessa od altra branca dell'amministrazione pretende di avere nei confronti del suo creditore, ha ritenuto che con l'espressione "a qualsiasi titolo, ragione di credito" la norma denunciata non indica un credito che non è liquido ed esigibile, ma si riferisce ad una pretesa creditoria che sia ragionevole e che questa ragionevolezza assisteva la pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.
La TÀ RA critica questo inquadramento e sostiene che "la ragione di credito", indicata nella legge, deve possedere, quanto meno, i requisiti della facile e pronta liquidazione ed essi solo consentono un provvedimento cautelare in favore dell'amministrazione, terzo rispetto al credito il cui il pagamento è sospeso. In conseguenza, l'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto essere esaminata non sotto il profilo della ragionevolezza della pretesa dell'intendenza di finanze, come dichiarato nella sentenza impugnata, ma sotto quello che il credito opposto in compensazione fosse di pronta e facile compensazione. Secondo la ricorrente questo profilo non sarebbe stato esaminato: censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 69 u. co. r.d. 19 novembre 1923, n. 2440 e degli artt. 1241 e 1243 cod. civ. Con il terzo motivo è riferito che nella sentenza impugnata l'accoglimento dell'opposizione è stato giustificato anche con la seguente motivazione: "il provvedimento di fermo amministrativo ha l'effetto di degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo del creditore e conseguentemente non può essere disapplicato dal giudice ordinario (il provvedimento che ha disposto il fermo del credito vantato dalla società procedente non è stato neppure impugnato). Da ciò deriva che il credito azionato non ha il carattere della esigibilità".
La ricorrente sostiene che non avrebbe mai potuto impugnare il provvedimento di fermo: censura di violazione dell'art. 69, u. co., del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ. ed omesso esame di punto decisivo della controversia.
I due motivi possono essere esaminati insieme per ragioni logiche e non sono fondati.
3.1. L'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 dispone: a) "le cessioni [ed altro: n.d.r.] relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente [...] cui spetta ordinare il pagamento (primo comma), b) "nessun impedimento al pagamento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide" (quinto comma); c) "qualora una amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo" (sesto comma).
3.2. La finalità perseguita dalla norma non deve essere confusa con lo strumento con cui sono realizzate.
Finalità della norma è quella di realizzare una futura compensazione del credito azionato dal terzo verso la pubblica amministrazione con quello della stessa o di altra amministrazione verso il soggetto che agisce.
Strumento per realizzare questa finalità è la "sospensione del pagamento" al terzo, e la sospensione "deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo" sulla ragione di credito che, a qualsiasi titolo, l'amministrazione dello Stato ha verso il titolare del credito.
In altra parole, poiché il diritto di credito verso una amministrazione pubblica non può essere paralizzato con la semplice inibitoria o diffida amministrativa (come dispone il penultimo comma della norma citata), l'amministrazione può chiederne la sospensione del pagamento del credito ceduto in attesa del provvedimento definitivo sulla ragione di credito della stessa amministrazione. Questa sospensione, della quale il carattere cautelare è evidente e pacifico, quando sia introdotta nel corso di una procedura esecutiva ordinaria in danno di una pubblica amministrazione, si configura come una causa di opposizione all'esecuzione, caratterizzata dall'esistenza di un impedimento giuridico alla realizzazione della situazione di vantaggio indicata nel titolo esecutivo.
3.3. Alla luce di questo principio, compito della Corte, giudice dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'ANAS, non era quello di rendere un provvedimento definitivo sulla ragione di credito dell'amministrazione o di verificare i presupposti di una qualsiasi forma di compensazione, che non poteva essere eccepita e non doveva essere dichiarata dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, ma di accertare se ricorrevano i presupposti della disposta sospensione del pagamento del credito chiesto alla pubblica amministrazione. Ciò la Corte di appello ha fatto dichiarando, si ripete, che la pretesa tributaria vantata dalla pubblica amministrazione presentava i caratteri della ragionevolezza con riferimento evidente ai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, propri di un provvedimento avente natura cautelare.
3.4. Si aggiunga che, nella specie, alcuna contestazione è stata mossa dalla creditrice procedente sulla legittimità sostanziale del fermo amministrativo.
Occorre precisare, al riguardo, che, contrariamente all'assunto della ricorrente, nella sentenza impugnata non è fatta menzione di una contestazione che TÀ RA '84 abbia svolto contro il provvedimento di sospensione e la stessa Societa' non si duole del fatto che una sua contestazione non sia stata esaminata dalla Corte. Le ragioni della decisione, indicate dalla ricorrente nel quarto motivo e sopra riportate, non figurano, infatti, nella sentenza impugnata.
4.1. Con il quarto motivo la ricorrente richiama le seguenti circostanze di fatto: a) le contestazioni di natura fiscale a carico della TÀ EA (della quale il SI era amministratore) risalgono al 1984; b) la cessione del credito fu notificata all'amministrazione nel 1985, c) il fermo amministrativo reca la data del 26 febbraio 1986.
Da queste circostanze la RA '84 trae la conclusione che, quando intervenne il fermo amministrativo, il SI non era piu' creditore dell'amministrazione e che il provvedimento di fermo, emesso in carenza di potere, era illegittimo, perché lesivo del diritto di credito della cessionaria.
La TÀ RA '84, in via subordinata, rinnova l'eccezione di incostituzionalita' del citato art. 69 del d.p.r. n. 2440 del 1923 e degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1248 e 1264 cod. civ., se le norme fossero interpretate nel senso che l'amministrazione può avvalersi di un provvedimento di fermo anche dopo la notificazione della cessione del credito alla p.a.
Il motivo non è fondato.
4.2. Nel motivo, la scansione della data delle contestazioni a carico della TÀ EA (della quale il SI era amministratore), della data della notificazione della cessione alla pubblica amministrazione e della data del fermo amministrativo non corrispondono a quelle ricostruite nella sentenza impugnata.
Ciò comporta che la diversa ricostruzione compiuta dalla ricorrente non può formare oggetto di ricorso per cassazione;
semmai di diverso mezzo di impugnazione.
Inoltre, il motivo, per come è indicato, contiene una censura nuova, posto che la ricorrente non indica in quale punto delle sue difese di merito la questione dell'illegittimità del provvedimento di fermo fu sollevata.
La novità della questione rende non rilevante nel giudizio la questione di costituzionalità sollevata.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in L. 120.000, oltre onorari liquidati in lire 5 milioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001