Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2001, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A 1 5885 / 0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 23181/1999 Dott. Rosario De Musis Presidente Corrado Guglielmucci - Consigliere Z 66 66Pasquale Picone Relatore Rep. 66 66Maura La Terza Cron.12676 66 Giovanni Mammone 66 Ud. 15.2.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OD CC, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Borghese, n. 3 (studio Guarino), presso l'avv. Claudio Morrone, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Morrone con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 778
contro
CAMERA TERRITORIALE DEL LAVORO DI CROTONE, in persona del segretario generale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli, n. 13, presso l'avv. Salvatore Tangari, che, unitamente all'avv. Domenico Pitingolo, la rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- nonché
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Paolo Marchini e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente - Z per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Crotone n. 523 in data 14 dicembre 1998 (R.G. 396/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.2.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
avv. uditi gli Luigi Morrone e Paolo Marchini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del primi due motivi del ricorso, con assorbimento o, in subordine, rigetto del terzo motivo. Svolgimento del processo Il Tribunale di Crotone, giudicando infondato l'appello di CC OD, ha confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta contro la Camera del lavoro territoriale di Crotone, nonché nei confronti dell'Inps, per ottenere il pagamento di £ 125.949.571 per differenze retributive rivendicate per l'asserito svolgimento, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato con la Camera, mansioni proprie della qualifica di dirigente, o comunque tali da rendere inadeguate le retribuzioni di fatto ricevute, con la conseguente regolarizzazione contributiva ai fini previdenziali. La stessa domanda era stata proposta anche contro la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), ma con l'atto di appello il OD aveva dichiarato di rinunziarvi. Il Tribunale ha, in primo luogo, escluso che fosse comprovato lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica dirigenziale, considerato che dalle deposizioni testimoniali era emerso semplicemente che il OD partecipava a riunioni ministeriali, ad incontri e trattative sindacali, senza che fosse neppure possibile distinguere ciò che faceva come membro della segreteria della Camera del lavoro ovvero come associato alla Cgil o in qualità di segretario del Patronato e, soprattutto, senza fornire indicazioni precise circa l'ampiezza e incisività dei suoi poteri in relazione all'organizzazione e al funzionamento della Camera. Quindi, in ordine all'adeguatezza delle retribuzioni ricevute, il Tribunale ha osservato che la contrattazione collettiva delle aziende commerciali non era direttamente applicabile al rapporto e che, anche considerata come parametro utile ai fini dell'art. 36 Cost., non giustificava le differenze retributive rivendicate, mancando la prova della quantità di lavoro prestato a favore della Camera, anche in considerazione del fatto che, in costanza del rapporto di lavoro, il OD aveva disimpegnato una serie di compiti al di fuori delle prestazioni di lavoro subordinato (di consigliere e assessore del Comune di Crotone;
di socio della Cgil;
di vice-presidente e consigliere dell'Amps). La cassazione della sentenza è chiesta da CC OD per tre motivi, ai quali resistono con controricorsi la Camera territoriale del lavoro di Crotone e l'Inps. Motivi della decisione Con il primo motivo - con il quale denunzia violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e vizio della motivazione - il ricorrente critica la sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle deposizioni dei testimoni, perché tutto il complesso delle attività svolte doveva ritenersi pertinente all'oggetto sociale dell'associazione datrice di lavoro, e, quindi, all'elaborazione e attuazione delle strategie sindacali a lui affidate in piena autonomia;
in particolare, il Tribunale avrebbe dovute adeguatamente considerare talune circostanze di fatto, quale la partecipazione come esperto ai lavori del consiglio del lavoro portuale di Crotone, la tenuta del libro cassa e l'effettuazione dei pagamenti a tutti gli altri dipendenti della Camera;
nel descritto contesto, conclude il ricorrente, l'affermazione della mancanza di prova dello svolgimento di mansioni di livello dirigenziale risultava del tutto priva di giustificazione. Il secondo motivo denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale, ai fini della verifica della corrispondenza dei compiti svolti alla qualifica di dirigente, omesso di valutare in modo adeguato l'autonoma elaborazione delle strategie sindacali in attuazione delle direttive degli organi centrali, l'assunzione di piena responsabilità, segnatamente in ordine alle trattative sindacali e alle diverse riunioni, all'organizzazione e gestione del servizio cassa e delle pratiche affidate dai lavoratori alla Camera o al Patronato;
il Tribunale, inoltre, aveva escluso l'applicazione del contratto delle aziende commerciali, pur in difetto di contestazioni in ordine all'avvenuta applicazione di fatto delle relative clausole, ed escluso il diritto a differenze retributive perché mancava la prova del dato quantitativo, dimenticando che in tema di lavoro dirigenziale la prevalenza va data al dato qualitativo. I due motivi, come sopra riferiti in sintesi, concernenti entrambi la decisione di segno negativo in ordine al diritto alla qualifica di dirigente o comunque alle differenze retributive correlate allo svolgimento di mansioni dirigenziali, vanno esaminati congiuntamente. La Corte li giudica privi di fondamento. Premesso che non si configura la denunciata violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. poiché il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, né ha omesso di valutarle, la decisione non è neppure affetta da vizi della motivazione, con la conseguenza che il giudizio di merito non è suscettibile di cassazione. Alla stregua dei principi enunciati più volte dalla giurisprudenza della Corte, ai 4 fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente per l'espletamento di fatto delle relative mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., spetta al lavoratore che rivendichi tale qualifica l'onere di dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza di esse con quelle delineate dal contratto collettivo di categoria applicabile al rapporto di lavoro, ovvero, in mancanza, con quelle tipicamente inerenti alla funzione dirigenziale, come precisata dai criteri di massima della giurisprudenza alla stregua della clausola generale dettate dall'art. 2095 c.c., corrispondenza la cui valutazione è compito istituzionale del giudice del merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo in ordine all'esistenza, completezza e congruità logica delle ragioni che la giustificano (cfr. Cass. 15 gennaio 2000, n. 431). Nel caso di specie, il Tribunale ha richiamato la nozione elaborata in generale della figura del dirigente, caratterizzata dall'ampiezza delle funzioni, estesa all'intera azienda o ad un suo ramo autonomo, funzioni in grado di incidere 5 connesse responsabilità ed esercizio poteri decisionali tali da fare del dirigente sull'andamento e sulla vita dell'azienda stessa, o del ramo, con assunzione delle sercizio l'alter ego dell'imprenditore, operando in sua vece, in assenza di un vincolo gerarchico in senso stretto e della soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro (cfr., fra le più recenti, Cass. 11 febbraio 1998, n. 1434; 12 novembre 1999, n. 12571). Al riguardo, è da aggiungere che, sebbene il ricorrente affermi l'applicabilità al rapporto controverso del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti di aziende commerciali - peraltro, esclusa dal Tribunale sul rilievo che non era provato l'applicazione di fatto da parte della Camera del lavoro di questo contratto non deduce minimamente l'esistenza di clausole negoziali di definizione della - Z figura di dirigente in maniera divergente dalle fonti legali. Pertanto, il giudice del merito, operata del tutto correttamente la ricognizione in astratto delle caratteristiche delle mansioni dirigenziali, ha sottoposto a valutazione le prove raccolte, osservando che erano emersi fatti connotati da estrema genericità (partecipazione a riunioni, incontri e trattative), senza che emergessero i dati significativi dell'ampiezza e incisività dei poteri, della posizione gerarchica, dell'autonomia decisionale. Questa motivazione, in modo sufficiente e logico sorregge la decisione di rigetto della pretesa, relegando al rango di considerazioni prive di incidenza causale su di essa quelle relative al fatto che talune delle descritte incombenze non era chiaro se fossero espletate nell'interesse della Camera del lavoro o del Patronato o della Cgil. Né ha pregio la censura rivolta a tali considerazioni con l'accusa di aver determinato la decisione negativa sulla base di profili quantitativi, poiché il Tribunale ha ritenuto che fossero sforniti di supporto probatorio proprio i profili qualitativi caratteristici dei compiti dirigenziali. Quanto alla denunciata, infine, omessa considerazione di altre circostanze di fatto, quali l'organizzazione e gestione del servizio cassa 0 l'autonomia nell'espletamento delle diverse pratiche di interesse di singoli lavoratori, nessuna di esse può considerarsi, nei termini generici in cui il ricorso le riferisce, decisive ai fini del riconoscimento del livello dirigenziale dei compiti svolti. Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2070 c.c. e dell'art. 36 Cost., nonché vizio di motivazione, perché il contratto collettivo del commercio avrebbe comunque dovuto costituire il parametro per giudicare dell'adeguatezza della retribuzione di fatto corrisposta da un'organizzazione erogatrice di servizi, alla stregua di una domanda che deve sempre ritenersi formulata allorché si rivendichino differenze retributive contestando la sufficienza dei compensi ricevuti. Il motivo è inammissibile perché non censura l'effettiva ratio decidendi del giudice del merito, ma altra, diversa ed estranea ai contenuti della decisione. Il Tribunale, infatti, dopo aver escluso la diretta applicabilità del contratto collettivo invocato dal OD in base all'asserita applicazione costante ad opera della Camera del lavoro, non ha dubitato, contrariamente a quanto si assume nel motivo di ricorso, che fosse stata proposta una domanda di adeguamento dei compensi in relazione all'art. 36 Cost. e che, in relazione ad essa, fosse possibile utilizzare il contratto collettivo invocato quale parametro utile per giudicare della congruità dei compensi di fatto percepiti. Ha, invece, respinto la domanda sul rilievo che mancava la prova della quantità del lavoro prestato, in considerazione del molteplici attività che impegnavano il lavoratore in compiti estranei a quelli 7 inerenti al suo rapporto di lavoro subordinato, come si è riferito nella parte narrativa. Nessuna censura specifica ha, quindi, investito la ragione posta dal Tribunale a fondamento della decisione sul punto. Le peculiarità della controversia inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001. onsigliere estensore Rosario be misРучно ееShilli Il C Il Presidente Termale сонл IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,.20 APR. 2001 IL CANCELLIERE