Sentenza 15 marzo 2006
Massime • 1
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, è configurabile anche in caso di emissione di fatture fra società facenti capo allo stesso soggetto, atteso che anche in tale ipotesi si delinea la intersoggettività richiesta per integrare la finalità di consentire a terzi l'evasione dall'imposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2006, n. 13947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13947 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2006 |
Testo completo
OMposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/03/2006
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00335
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 048126/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AT TO N. IL 17/06/1936;
avverso ORDINANZA del 14/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di FERRARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino che ha concluso:
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI VE, nell'ambito del procedimento penale nei confronti di PP RO ed altri, per i reati di cui agli art. 81 cpv c.p. ed D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 14 dicembre 2005 con la quale il tribunale di Ferrara aveva respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo delle quote della società "Lares" a r.l., dell'immobile sito in Ferrara via Zanatta 100, delle pertinenze e dei beni mobili, emesso, in data 16.11.2005, dal G.I.P. presso il tribunale di Ferrara.
Deduce il ricorrente:
1) nullità ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per mancanza di motivazione ed inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 321 c.p.p., avendo il tribunale omesso di depositare la motivazione del termine di dieci giorni di cui al combinato disposto degli articoli 324 e 309 c.p.p.;
2) nullità ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) per mancanza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo-inosservanza dell'art. 321 c.p.p. - mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Al riguardo il ricorrente contesta anzitutto che non risulterebbe individuata la somma costituente l'ipotetico profitto del reato;
che manca nel provvedimento impugnato l'indicazione di un nesso di derivazione tra l'attività illecita e il denaro utilizzato per l'acquisto dei beni;
che speciosamente la motivazione farebbe riferimento, oltre al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, effettivamente contestato, anche all'articolo 640 quater c.p., non contestato, da cui discenderebbe l'applicabilità dell'articolo 322 ter c.p.p. che consente la confisca per equivalente;
che l'omesso versamento dell'IVA da parte della società emittente costituisce solo illecito amministrativo;
che difetterebbe, nella specie, la motivazione in ordine al rapporto di immediatezza con il reato quale elemento caratterizzante la cosa suscettibile di confisca e di sequestro;
che mancherebbe anche il profitto effettivamente riferibile ai reati per cui si procede in quanto, in quanto il RO risulta sottoposto ad indagine per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 in relazione alla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e l'unico beneficio ottenuto, quindi, dal ricorrente consisterebbe nella realizzazione di nuove nicchie di mercato vendendo beni e ad un prezzo inferiore a quello normalmente praticato;
che sarebbe rimasto indimostrato che il denaro necessario per l'acquisizione dei beni sottoposti a sequestro era proprio quello derivante dall'indebita detrazione e dal mancato pagamento dell'IVA, essendo invece non contestato che le società facenti capo al RO avevano conseguito utili dalla cessione dei cellulari;
che nulla a che vedere avevano con i denari relativi all'evasione dell'IVA l'acquisto dell'immobile sito in Ferrara via Taranto numero 100 e delle quote della società Lares s.r.l.. 3) nullità ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per mancanza dei presupposti legittimanti il sequestro di cui all'articolo 321 c.p.p. - violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p. in quanto sarebbe stato necessario verificare con riferimento specifico a ciascun bene la provenienza dello stesso e, quindi, stabilire se ed in quale misura e lo stesso potesse ritenersi eventualmente derivante dai reati per cui si procede.
4) mancanza di un rapporto di derivazione diretta tra i beni in sequestro ed i reati per cui si procede. Si sottolinea, in proposito l'incongruenza del sequestro relativo all'immobile sito in Ferrara, via Zanatta 100, acquistato secondo l'accusa da una delle società "cartiere", la Big OM di GN AN, in quanto il G.I.P. di Ferrara aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in relazione agli illeciti commessi tramite la società citata. Inoltre, in relazione alla permuta della villetta sita in Ferrara, località Boara, via Virgili n. 20/L, si evidenzia che l'immobile risulta comunque acquistato certamente prima dell'11.1.2001, data del contratto di vendita da parte del VE e che, pertanto, l'investimento in questione si colloca fuori dal perimetro cronologico in cui si sarebbero svolti i fatti di cui alle imputazioni che va dal gennaio 2003 al novembre 2004. Inoltre per il pagamento dell'immobile in esame sarebbe stato stipulato un contratto di mutuo le cui rate non sono state ancora in larga parte pagate. E da pagare sarebbero anche i mobili che ne costituiscono l'arredo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Per quanto concerne il primo motivo va anzitutto precisato che, nonostante l'esistenza di una pronuncia nel senso indicato dal ricorrente, le Sezioni Unite, hanno, successivamente chiarito che "la disposizione di cui all'art. 309 cod. proc. pen., comma 10, secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti;
la motivazione dell'ordinanza di riesame, viceversa, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 cod. proc. pen., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio - la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen. - dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta." (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996 Rv. 205256). E tale indirizzo, costantemente seguito anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite non può che essere ribadito in questa sede. Per quanto concerne, invece, i restanti motivi, essi sono evidentemente finalizzati tutti ad escludere la sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei beni rispetto ai reati contestati. A monte si oppone, infatti, che in relazione alla condotta indicata nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 non può essere configurata l'esistenza del profitto per colui il quale emette le fatture "inesistenti" postulando il reato il fine di consentire (in via esclusiva) a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
In ogni caso si contesta comunque la mancanza di prova in ordine al rapporto di derivazione diretta tra i beni in sequestro ed i reati per cui si procede.
Ora, va preliminarmente ricordato in proposito che, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355 c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non anche per difetto o illogicità della motivazione, sicché sono inammissibili le censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato.
Ciò posto, osserva il Collegio che, in merito al primo aspetto, appare ineccepibile la motivazione del tribunale secondo cui la necessità del dolo specifico - favorire l'evasione fiscale di terzi - non esclude che la "società cartiera" possa direttamente realizzare anch'essa un indebito profitto.
Prescindendo dai casi in cui l'apparente svantaggio per l'emittente dell'indicare in contabilità un incasso non realizzato viene addirittura direttamente compensato attraverso accordi economici tra le parti, o dai casi in cui l'interesse a far figurare delle vendite dipenda da altre ragioni quali, ad esempio, la presenza di precedenti evasioni o operazioni in nero, non si può negare che la "società cartiera" possa anche in via autonoma trarre profitto dalla attività criminosa espletata omettendo, come nella specie contestato, di corrispondere l'IVA dovuta.
Nella specie, peraltro, il quadro di riferimento appare, secondo la ricostruzione operata dal tribunale, più complesso. L'emissione di fatture sarebbe, infatti, avvenuta, almeno in parte, tra società facenti capo alla stessa persona, circostanza questa che, come già rilevato da questa Corte, consente comunque di delineare l'intersoggettività richiesta per integrare la finalità di consentire a terzi l'evasione di imposta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (Sez. 3 10.10.2002 n. 38199).
Ed, invero, si evidenzia in motivazione che il RO da un lato consentiva a ditte spesso a lui riconducibili di approvvigionarsi pagando un'IVA inferiore rispetto a quella dovuta ove fosse risultato effettivo l'acquisto dall'iniziale fornitore e, per altro verso, consentiva alle cartiere - da lui controllate - di trattenere per sè le somme percepite a titolo d'IVA.
La società di comodo, infatti, acquistava da fornitori che operavano in regime di esenzione dall'IVA (o da fornitori di San Marino o da fornitori nazionali mediante cd. dichiarazioni d'intenti con cui attestavano falsamente la propria qualità di esportatori abituali) cellulari rivenduti, con una ricarica simbolica, ma comprensiva d'IVA, ad altre ditte, anch'esse in vari casi - come la Centro Sevizi 99 s.a.s. e l'Italia Elettronica s.p.a. - controllate di fatto dal RO le quali, a loro volta, si assicuravano un prodotto a basso costo, - inferiore, quindi, anche a quello che avrebbero dovuto pagare acquistando direttamente dalla società che agiva in regime di esenzione -; detraevano l'IVA corrisposta al fornitore, nella consapevolezza che quest'ultimo giammai avrebbe versato le somme a tale titolo ricevute, e potevano rivendere i prodotti a prezzo concorrenziale. Le società fornitrici, come detto, non versavano dal loro canto l'IVA.
Nè possono avere pregio al riguardo contestazioni di merito sull'andamento delle operazioni.
Occorre al riguardo ricordare, infatti, che il controllo del giudice del riesame (ed a fortiori di quello della legittimità) non può investire, riguardo alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (ex plurimis Sez. 1^, n. 1419 del 23/03/1994 Rv. 197485).
Venendo ora al secondo aspetto della questione, il tribunale indica, in realtà, l'entità della somma asseritamene illecita conseguita dal RO, quantificandola in un importo superiore a due milioni di Euro.
Vale ovviamente anche per tale specifico aspetto il rilievo relativo alla insindacabilità sia in sede di riesame che di legittimità della concretezza del dato. Il punto in discussione è che, secondo il ricorrente, si rendeva necessario, per procedere al sequestro, dimostrare che il denaro per l'acquisizione dei beni fosse quello derivante dall'indebita detrazione o dal mancato pagamento dell'IVA. Sul punto, in effetti, la motivazione del provvedimento impugnato appare carente. Vero è, infatti, che, come già affermato da questa Corte, "la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibile o infungibile, non è di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. Infatti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa" (Sez. 6 21/10/1994, n. 4114, Rv. 200855); e che oggetto del sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.) può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e,
quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Sez. 6, n. 29797 del 20/06/2001 Rv. 219855). Tuttavia, come già evidenziato, ad esempio, da Sez. 3^ 20/03/1996, n. 19960 Rv. 205466, occorre pur sempre, sia pure a livello indiziario, dare conto del necessario rapporto di derivazione diretta tra Invasione dell'imposta e le disponibilità del denaro non essendo sufficiente affermare che la disponibilità1 liquida sia frutto dell'indebito arricchimento per una somma equivalente all'imposta evasa.
Nella specie si afferma, in sostanza, nel provvedimento impugnato che il denaro per gli acquisti dei beni sequestrati proveniva direttamente dal RO - per il tramite di società cessionarie controllate - o dai conti accesi presso istituti bancari dalle società cartiere, anch'esse controllate, secondo l'accusa, dallo stesso RO.
Nel caso di interposizione soggettiva va, tuttavia, ricordato che può ritenersi inesistente, dal punto di vista oggettivo, solo l'operazione documentata dalla seconda fattura (quella emessa dall'intermediario in favore dell'effettivo cessionario). A monte vi è, invece, un'operazione vera - seppure con un destinatario falsamente indicato - ed è quella descritta nella prima fattura emessa dal cedente in favore dell'apparente intermediario. E ciò ha sicuramente rilevanza in relazione al sequestro. Anzitutto, se è vero, infatti, che nell'ipotesi di interposizione soggettiva l'intermediario può essere nella gran parte dei casi - un soggetto giuridico la cui esistenza è legata unicamente alla finalità di creare fittizi debiti verso il fisco al fine di consentire l'evasione di terzi, che abitualmente non presenta alcuna dichiarazione ne' ai fini delle imposte dirette che dell'IVA, è pur vero che, ove si assuma l'illecita provenienza del denaro proveniente dai conti delle predette società, è anzitutto necessario che di tale circostanza si dia espressamente conto dipendendo sostanzialmente da tale accertamento la presunzione di illiceità delle somme utilizzate.
Ma non basta.
Proprio la circostanza che l'operazione illecita va ad incidere su una realtà commerciale esistente, nel senso che, seppure frodando in alcuni casi l'IVA, le società cessionarie svolgono comunque un'attività commerciale propria, impone in qualche modo di tenere conto del fatto che i proventi delle attività svolte dalle società medesime non possono essere automaticamente imputati, in via esclusiva e senza distinzione, alla condotta criminosa contestata. Nè parimenti può essere aprioristicamente escluso che il destinatario del provvedimento di sequestro possa comunque beneficiare di redditi propri diversi dai ricavi dell'attività commerciale.
In sostanza si rende necessario, nel disporre il sequestro, evidenziare, sia pure a livello indiziario, gli elementi che consentono di accostare - anche temporalmente - la provenienza ed il reimpiego del denaro all'attività illecita contestata. Ed è proprio questo il punto che dovrà essere chiarito in sede di rinvio.
Invero, il provvedimento del riesame, in relazione all'acquisto delle quote della società Lares s.r.l. e dell'immobile sito in Ferrara, via Zanatta 100, con pertinenze e mobili, non si sofferma, in realtà, sulla provenienza dei denari utilizzati per l'acquisto, sostanzialmente omettendo di rispondere alle deduzioni in proposito dei ricorrenti fondate sulla estraneità al procedimento penale (a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale) della società da cui provenivano alcuni assegni e sulla circostanza che l'acquisto si fondava sulla esistenza di una permuta e sull'accensione di un mutuo bancario e valorizza, piuttosto, la circostanza che le quote della società sarebbero state successivamente intestate alla Italia Elettronica s.p.a. gestita dal RO e dal VE. Diversamente opinando si finirebbe, infatti, per ammettere, anche per i reati fiscali, la confisca per equivalente attualmente (per gli stessi) non prevista.
OMe evidenziato dal ricorrente il tribunale del riesame accenna, invero, anche alla possibilità di applicare nella specie l'istituto citato. Rileva, infatti, in proposito che gli artifici e raggiri posti in essere dal RO potrebbero integrare anche altre ipotesi di reato quale, ad esempio, quella di cui all'ari art. 640 cpv c.p., n. 1, ed effettivamente aggiunge anche che le stesse consentirebbero la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 640 quater c.p.. Indipendentemente dalla questione che pure si è posta nella giurisprudenza della Corte circa la possibilità per il tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittima e corretta applicazione delle misure cautelari reali, di sostituire ed integrare ipotesi accusatorie autonomamente e senza iniziativa della parte pubblica, (contro Sez. 3, n. 2072 del 23/06/1994 Rv. 198837; Sez. 3, n. 26754 del 26/04/2001 Rv. 219217; diversamente, invece, Sez. 5, n. 49376 del 18/11/2004 Rv. 230428, secondo cui il tribunale del riesame può confermare un provvedimento di sequestro - nella specie, probatorio -, anche sulla base di una ritenuta, diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale si rappresenta il "fumus commissi delicti", ma non può, di sua iniziativa, porre a base della propria decisione un fatto diverso), osserva tuttavia il Collegio che il tribunale stesso non coltiva in realtà questa prospettazione evitando di giungere a conclusioni sul punto.
Alla luce di quanto esaminato rimangono assorbite le altre questioni poste dal ricorrente.
Va disposto dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Ferrara per un nuovo esame sul punto indicato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata nella sola parte confermativa della misura cautelare reale e rinvia al tribunale di Ferrara per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006