Sentenza 1 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A 0 30 56 /03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.12640/00 +15872/00 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron.7098 14 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. FL Antonio Lamorgese Ud. 30.9.2002 T Florindo Minichiello TL Oggetto;
Stefanomaria GE - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorse n° 12641/00 proposto da BI ME, difesa dagli avv.ti Gaspare Salerno e Gior- gio Allocca con domicilio eletto in Roma, via Nicotera 1. 29, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, per procura speciale a margine del controricorso, da- gli avv.ti Valerio Mercanti e Giovanna Biondi con i quali è 3710 elett.te dom. to in Roma alla via della Frezza 17 presso 11 L'Avvocatura centrale dell'Istituto controricorrente nonché sul ricorso n° 15872/00 proposto da 4- INPS, in per-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, per procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli avv.ti Valerio Mercanti e Giovan- na Biondi con i quali è elett.te dom-to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso 1'Avvocatura centrale dell'Istituto
contro
BI ME intimata per l'annullamento della sentenza non definitiva n' 3908/98 in data 7 ottobre 1997/27 febbraio 1998 e della sentenza de- finitiva n° 7883/00 in data 23 febbraio 1999/14 marzo 2000 del Tribunale di Roma (R.G. 26865/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IO NI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso inciden- tale 2 Svolgimento del processo Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 3908/98, depositata in cancelleria il 27 febbraio 1998, parzialmente riformando le statuizioni rese dal locale Pretore, la condannato l'INPS al pagamento, in favore di BI ME, dell'importo della rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, delle somme già ad essa corrisposte ex art. 19 della legge n. 843 del 1978, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di entrata in vigore det d.]. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge n. 45 del 1986. sino alla data del pagamento della sorte capitale, oltre accessori da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Con successiva sentenza definitiva, n. 7883/2000, depositata in cancelleria ii 14 marzo 2000, lo stesso Tribunale quantificava in lire 924,049 l'importo suddetto, condannando l'INPS al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri già stabiliti con la sentenza pretorile. Contro entrambe le sentenze hanno proposto ricorso per cassazione sia la parte privata sia l'INPS. La prima ha depositato memoria. La parte privata espone in fatto, col suo ricorso principale. che: - aveva ricevuto dall'INPS in data 8 gennaio 1987, lc cosiddette quote fisse ex art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con gli arretrati, maggiorati degli interessi corrispettivi decorrenti dalla medesima data di maturazione del diritto alla somma capitale: gli arretrati erano stati pagati all'Istituto in quanto le dette quote dovevano essere corrisposte per effetto della legge di interpretazione autentica, e perciò retroattiva, 28 febbraio 1986, n. 45, la quale aveva chiarito, in modo favorevole ai pensionati, il significato dell'art. 19, primo comma, della citata legge n. 843 del 1978, in precedenza 3 interpretato nel senso di negare in ogni caso il beneficio a chi fosse titolare anche di pensione integrativa a carico del fondo di previdenza INPS;
- ciò fondava la domanda di condanna dell'Istituto al pagamento delle somme corrispondenti alla rivalutazione del suo credito, con decorrenza fin dall'epoca della maturazione, ed agli interessi legali computati, con uguale decorrenza, sul coacervo di capitale e rivalutazione, detratti gli interessi già percepiti;
il pretore aveva accolto la domanda. Con la citata sentenza non definitiva il Tribunale è pervenuto alla parziale riforma della decisione pretorile sul rilievo che, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutazione del credito del pensionato non poteva avere luogo se non con decorrenza dal 121' dall'entrata in vigore della citala norma interpretativa. poiché, ad onta dell'efficacia retroattiva della medesima, solo la sua sopravvenienza aveva determinato, insieme all'inutile decorso del detto spatium deliberandi, le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore. Quantificando il dovuto, con la sentenza definitiva, lo stesso Tribunale ha precisato che sulla somma liquidata in favore dell'assicurata a titolo di rivalutazione sono dovuti gli interessi e l'ulteriore rivalutazione, secundo i criteri fatți propri dalla decisione pretorile, sui quali non era stato interposto gravame da parte dell'Istituto. li ricorso principale dell'assicurata è direito contro le statuizioni limitative del diritto alla rivalutazione monetaria;
quello incidentale dell'Istituto è diretto contro le statuizioni concernenti il cumulo di (ulteriori) interessi e rivalutazione. Motivi della decisione I duc ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'an. 335 cod. proc. civ., siccome proposti avverso le niedesime sentenze. 4 Il ricorso principale si articola su di un unico, complesso motivo, inteso a riproporre l'assunto difensivo della spettanza della rivalutazione dei ratei arretrati della prestazione de qua con decorrenza fin dalla data di maturazione di ciascuno di essi, essendo: a) irrilevante la posteriorità. rispetto a tale data, dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica implicante l'erogazione della somma capitale, al lume del principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui l'obbligazione dell'ente assicurativo di corrispondere, sulle prestazioni pecuniarie erogate in ritardo, l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate non presuppone l'imputabilità del ritardo all'ente medesimo;
b) non richiesta, per l'erogazione delle maggiori somme dovute alcuna domanda amministrativa dell'assicurato. cui sia ricollegabile l'istituto dello spatium deliberandi concesso all'ente crogatore della prestazione, col conelativo differimento delle condizioni di R responsabilità dell'ente stesso per l'eventuale inadempimento. Con l'unico motivo l'INPS, denunciando violazione eo falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e degli artt. 1284 e 1124 ce, critica l'impugnala sentenza per non avere il Tribunale considerato che gli interessi legali devono essere computati sugli importi di capitale e non già sul capitale rivalutato e che sugli emolumenti accessori non va riconosciuta al creditore la rivalutazione monetaria, mentre interessi sugli interessi possono essere riconosciuti solo a seguito di esplicita domanda giudiziale ex art. 1283, terzo comma (sic), c.c., e la rivalutazione monetaria solo a seguito di formale atto di costituzione in mora, Il ricorso principale è fondato. La Corte osserva che, con giurisprudenza ormai consolidata (cfr. le sentenzo 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre 1996. n. 9085; 7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192; 17 ottobre 1998, n. 10314; 14 agosto 1999, n. 8669), 5 ha espresso il principio per cui la rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 cod. proc. civ. (così come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) sono dovuti anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica eurata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore;
tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di centoventi giorni di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione di domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una domanda a seguito della norma di interpretazione autentica >> Si tratta, inoltre, di un principio affermato con specifico riferimento a crediti maturati, come nella specic, da pensionati in forza dell'art. 9 bis D.I.. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986 n. 45, che ha escluso. in via di interpretazione autentica, la riferibilità a determinati trattamenti pensionistici -integrativi quelli di cui sia prevista la riduzione automatica a seguito dell'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al comma terzo dell'art. 10 legge n. 160 del 1975 della disposizione dell'art. 19, comma primo. legge n. 843 del 1978, direita ad escludere la corresponsione più di una volta, a favore di titolari di più pensioni, dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita. Le difese dell'Istituto resistente non propongono ragioni nuove o diverse rispetto a quelle già confutate nelle precedenti occasioni, sicché la Corte ritiene di doversi uniformare a quel principio, implicante il calcolo della rivalutazione monctaria e degli interessi legali con decorrenza da ciascun ratco di pensione decunato dallo stesso Istituto in applicazione del testo originario dell'art. 19 della 1. 843/1978 n. 843. 6 Ne segue la cassazione di entrambe Ic sentenze impugnate, con rinvio della causa ad altro giudice, che, in applicazione del medesimo principio, provvederà alla nuova quantificazione del credito vantato dalla ricorrente, operazione implicante accertamenti di fatto che precludono la pronuncia nel merito ad opera diretta di questa Corte, cui è inibito anche qualsiasi riferimento agli accertamenti risultanti dalla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Il ricorso incidentale, concernenda la questione della spettanza di ulteriori interessi e rivalutazione, investe una statuizione non travolta dalla cassazione di quella recante la quantificazione della somma liquidata a titolo di rivalutazione, essendone del tutto indipendente, sicché il ricorso stesso non può considerarsi assorbito e va, conseguentemente, esaminato. Esso è infondato, poiché il Tribunale, nel ridurre quantion di rivalutazione spettante alla pensionata, ha stabilito che sulla somma relativa "devono esser e riconosciuti ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, da computarsi secondo i criteri già stabiliti nella gravata sentenza (di primo grado), non avendo l'Istituto formulate specifica doglianza avverso tale capo della decisione”. Quindi, ii Tribunale non ha emesso alcuna pronuncia (di merito) in ordine alla spettanza cai criteri di computo degli accessori in contestazione, esscndosi limitato a richiamare il giudicato interno formatosi su tale capo (autononio) della sentenza pretorile. Consegue che Ic censure che l'INPS muove alla sentenza impugnata involgono statuizioni in essa inesistenti Il ricorso incidentale va, pertanto, rigellato. 7 In conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale e della ritenuta necessità di rinvio della causa ad altro giudice per ulteriore esame, si designa quest'ultimo nella Conte d'Appello di Roma. in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 a successive modificazioni la competenza a conoscere del gravame avverso le sentenze emesse dal pretore stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis 135 le:
1. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla detta corte (Cass., sez.. un.. 28 settembre 2000, D. 1044). Allo stesso giudice si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spose del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello incidentale ed accoglic quello principale. Cassa, nei limiti delle consure accolte, le sentenze impugnate c rinvia la causa, per nuovo esame, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma Così deciso in Roma il 30 settembre 2002 IL PRESIDENTE Cline ther IL CONSIGLIERE - ESTENSORE. Алия волос лично IL/CANCELLIERE Deposita Celleria RE 8