Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in tre distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (fattispecie relativa alle qualifiche di segretario, segretario superiore e segretario superiore di prima classe previste, per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dai c.c.n.l. del 1987/1989 e del 1990/1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11925 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALUMBO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO ABATE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/9697 proposto da:
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
TI LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALUMBO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO ABATE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 39497/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 12/12/00 R.G.N. 18432/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato GIANNUZZI CARDONE per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12 dicembre 2000, il Tribunale di Roma, accogliendo in parte l'appello della s.p.a. Ferrovie dello Stato, riconosceva il diritto di CH SC all'inquadramento nella settima categoria con la qualifica di segretario superiore, in luogo di quella di ottava categoria - con la qualifica di segretario, attribuita dal Pretore.
I giudici di appello esaminavano le risultanze probatorie raccolte, rilevando che il SC si occupava della normativa da applicare al personale dipendente, svolgendo attività di studio e ricerche, comprendente anche ricerche giurisprudenziali sui" diversi istituti contrattuali. Egli non era tuttavia responsabile dei risultati del proprio lavoro, il cui esame era approfondito a livello di staff. Tali mansioni, concludeva il Tribunale, consentivano di riconoscere il diritto alla settima categoria che riguarda la "partecipazione alla attività di studio e ricerca" non potendo rientrare in quella di ottava categoria che prevede lo "svolgimento in prima persona della attività di studio e ricerca altamente qualificata". La sesta categoria, nella quale era inquadrato il SC, prevedeva semplicemente il "sussidio a studi e ricerche".
Per spiegare la propria decisione, i giudici di appello sottolineavano che il SC non svolgeva questa attività di studi in prima persona, ma collaborava semplicemente all'interno del reparto ad alcune ricerche che non potevano neppure considerarsi di elevato contenuto o "altamente qualificate". Tra l'altro, egli non aveva contatti diretti con il superiore EC, riferendo invece ad un altro dipendente, la TI.
Avverso tale decisione il SC ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo. Resiste la s.p.a. Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria italiana s.p.a.) con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, illustrato da memoria, cui resiste il NT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, in quanto proposti entrambi contro la medesima decisione.
Con l'unico motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.M. 14 maggio 1985 n.1085, dell'art. 10 della legge n.42 del 1979, degli articoli 1362, 1363, 2095 e 2103 del codice civile, dell'art. 96 disposizioni di attuazione del codice civile e della legge 13 maggio 1985 n.1985, in riferimento all'art. 360 n.3 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n.5 codice di procedura civile.
Il ricorrente osserva che in maniera addirittura incomprensibile i giudici di appello avevano escluso che l'attività di studio avesse carattere non elevato, pur emergendo chiaramente che l'oggetto della attività di studio e di ricerche presupponeva di necessità una laurea in giurisprudenza.
Il SC sottolinea che il Tribunale ha escluso che egli lavorasse in autonomia solo per il rilievo che il risultato dell'attività dei suoi studi era versato nell'ambito di una ricerca complessiva, effettuata a livello di staff.
Tale circostanza, tuttavia, ad avviso del ricorrente principale, non escludeva, di per sè; che il livello delle ricerche fosse particolarmente elevato ne' che il lavoro fosse svolto con piena autonomia di ciascuno dei componenti.
Del tutto irrilevante, del pari, era l'ulteriore circostanza che il referente del capo del reparto non fosse il NT, ma un altro soggetto intermedio (TI). Ciò infatti non era sufficiente ad escludere l'autonomia della ricerca, ne' il grado elevato della attività di studio svolta.
Esaminando i risultati delle prove testimoniali raccolte e la declaratoria contrattuale, il SC osserva che le attività di segretario, segretario superiore, e segretario superiore di prima classe, rispettivamente di 6^, 7^ e 8^ categoria, si riferiscono tutte ad attività di carattere amministrativo.
Nell'ambito di queste, l'attività di segretario superiore di prima classe si caratterizza, rispetto a quella immediatamente inferiore, per una maggiore qualificazione e professionalità, nonché per un maggior grado di discrezionalità ed autonomia nello svolgimento dell'attività medesima.
I giudici di appello, ad avviso del SC, avevano del tutto trascurato alcuni elementi di fatto, che pure erano stati chiaramente accertati nel corso del giudizio.
In particolare, doveva escludersi che la TI costituisse una sorta di tramite tra il SC e il caporeparto, EC. Quest'ultimo, del resto, aveva confermato che il SC si occupava della normativa da applicare al personale, per poi sottoporla all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, svolgendo attività di studio e ricerca anche giurisprudenziale, di elaborazione della normativa concernente gli istituti contrattuali. Dalla testimonianza del EC era risultato che il lavoro veniva svolto dal SC in piena autonomia. Del resto, l'approfondimento dei risultati degli studi a livello di staff non escludeva affatto tale autonomia e, pertanto, non poteva escludere di per sè il riconoscimento della settima categoria, in luogo dell'ottava. Le censure formulate del ricorrente principi sono inammissibili ancor prima che infondate, poiché il ricorrente sollecita un riesame nel merito della controversia, inammissibile in questa sede. Il SC deduce di essere in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza e di essere stato utilizzato sistematicamente, sin dal 1984, in attività di studio e ricerca relativamente a problematiche connesse con la gestione del personale, in particolare occupandosi di diritto del lavoro per quanto riguarda i profili connessi con la nuova organizzazione del personale a seguito della trasformazione da Azienda Autonoma ad Ente Ferrovie dello Stato. Lo stesso SC ha precisato di essersi occupato, a partire dal 1987, in particolare, delle problematiche relative all'orario di lavoro del personale.
Con motivazione adeguata e sufficiente, i giudici di appello hanno escluso che l'attività di studio e ricerca svolta dal SC fosse dotata di piena autonomia e fosse altamente qualificata:
requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica di segretario superiore di prima classe (8^ categoria). Gli stessi testimoni hanno confermato che il SC riferiva ad altra segretaria superiore (la TI) e non aveva rapporti diretti con il capo reparto, EC.
Il Tribunale ha osservato che "il SC non aveva mai goduto, nel periodo in questione, di alcuna autonomia decisionale, di iniziativa e della discrezionalità di poteri necessaria ai fini del riconoscimento della qualifica invocata. Nelle mansioni svolte dall'odierno appellato difettava, infatti, anche l'elemento di diretta responsabilità sui risultati, che qualifica i più elevati livelli richiesti".
I giudici di appello hanno sottolineato che l'attività svolta dall'odierno ricorrente era sempre stata preordinata all'adozione di un provvedimento o di un atto concernente uno specifico soggetto. Egli non aveva mai svolto attività di ricerca e studio preordinata alla definizione di questioni o problematiche di carattere generale, svolgendo l'istruttoria di singole pratiche di computo di servizio o di periodi di lavoro, nonché l'elaborazione del nuovo orario di lavoro. Quest'ultimo, più rilevante incarico, era stato svolto all'interno di una commissione, in sostituzione del superiore gerarchico, cui il SC doveva fare periodicamente rapporto. I risultati di questa attività erano sempre stati vagliati a livello superiore e di staff.
Il personale di ottava categoria, sottolinea il Tribunale, non si limitava a svolgere i compiti suddetti, ma svolgeva, in via del tutto preponderante, mansioni di rilevanti contenuti specialistici, che richiedevano una più elevata professionalità, come l'esame di questioni di carattere generale e l'attività di revisione delle istruttorie svolte da altro personale nonché degli atti redatti a conclusione delle medesime.
A fronte di questo, motivato, accertamento si infrangono le censure del ricorrente principale che chiede una diversa interpretazione delle risultanze probatorie.
Può ora essere esaminato li ricorso incidentale proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato (ora rete Ferroviaria italiana s.p.a.). Con l'unico motivo, la società denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2103 e 1362 e seguenti codice civile, in relazione ai D.M. 1085 del 1985, nonché alla contrattazione nazionale di categoria del 1987/89 e del 1990/92, violazione degli articoli 115 e 116 codice di procedura civile, nonché 2697 codice civile, illogica ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Ad avviso della società, il SC era correttamente inquadrato nella sesta categoria, nel profilo di appartenenza di segretario. La ricorrente incidentale richiama le disposizioni della contrattazione collettiva nonché il D.M. n.1085 del 1985. La prerogativa principale del Segretario principale, profilo professionale attribuito dal Tribunale al SC, è rappresentata dalle "funzioni di coordinamento e controllo" e della "autonomia decisionale", elementi questi del tutto incompatibili con le risultanze istruttorie e con gli altri elementi di prova emersi in giudizio.
Il SC aveva sempre lavorato sotto il diretto controllo e la responsabilità di un caporeparto (il EC) ed anzi era la collega TI (segretario superiore) ad avere contatti diretti con quest'ultimo.
All'attuale ricorrente principale non era mai stato demandato il compito di elaborare o interpretare dati normativi, ma solo quello, assai più limitato, di sussidio nell'attività di studio e ricerca. Anche le censure formulate dalla ricorrente incidentale sono inammissibili e infondate.
I giudici di appello con motivazione adeguata hanno spiegato per quale ragione al SC doveva essere riconosciuto l'inquadramento nella settima categoria con il profilo di segretario superiore, che giusta la declaratoria letterale del D.M. n.1085 del 1985 spetta a chi "svolge attività di collaborazione nell'attività di studio e ricerca".
L'attività di coordinamento di determinati settori del lavoro non è indispensabile ai fini del riconoscimento di detto profilo professionale, essendo prevista dalla relativa declaratoria solo in via eventuale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando un contratto collettivo preveda - come nel caso di specie - una medesima attività in base a due (o più) distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in materia più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria collega il superiore inquadramento (Cass. 3 maggio 2001 n. 6238). Con riferimento al caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame le modalità di svolgimento della prestazione da parte del SC e con accertamento, incensurabile in questa sede, hanno concluso che le stesse consentissero di inquadrare il dipendente nel livello intermedio (settima categoria con il profilo di segretario superiore), poiché esso non consistevano semplicemente in un "sussidio a studi e ricerche (cat. 6^, già posseduta da SC)" ma erano individuabili nella "partecipazione all'attività di studio e ricerca (7^)" anche se non in prima persona e per ricerche "altamente qualificata" (come previsto per la 8^ categoria, negata invece al ricorrente dal Tribunale).
Conclusivamente, i due ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003