Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 2
Integra il delitto di abuso d'ufficio la condotta del dirigente dell'ufficio notifiche di un tribunale, che illegittimamente consenta al proprio coniuge di svolgere l'attività di presentazione per il pagamento dei titoli (nella specie, cambiali ed assegni), percependone i relativi emolumenti (ossia, diritti di protesto e indennità di accesso), in assenza di nomina ed autorizzazione da parte del presidente della corte d'appello, ovvero del presidente del tribunale all'uopo delegato. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il concorso dei reati di abuso d'ufficio e usurpazione di pubbliche funzioni).
Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è richiesto il dolo generico, che consiste nella volontà di assumere ed esercitare la funzione pubblica sapendo di non esserne autorizzato, mentre lo scopo e i motivi che hanno indotto l'agente ad usurpare la pubblica funzione possono essere considerati solo ai fini della determinazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2011, n. 48745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48745 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/12/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1850
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 22291/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT NR, nato il [...];
TR IA, nata l'[...];
avverso la sentenza n. 8417 emessa il 15 dicembre 2010 dalla Corte d'appello di Roma;
Udita la relazione svolta dal cons. Dott. GARRIBBA Tito;
Udito il pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Baglioni Fabio che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 15 dicembre 2010 la Corte d'appello di Roma confermava la condanna inflitta a PO NR e EN IA, perché ritenuti colpevoli di concorso nei reati di abuso d'ufficio e usurpazione di pubbliche funzioni, avendo il primo, nella qualità di dirigente dell'Ufficio Notifiche di Castelnuovo di Porto, sezione distaccata del Tribunale di Tivoli, consentito alla moglie EN IA di svolgere l'incarico - al quale non era autorizzata - di presentatrice per il pagamento di titoli, percependo i relativi diritti e indennità.
Contro detta sentenza gli imputati ricorrono per cassazione e denunciano:
1. la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, perché notificato al domiciliatario avv. Riccardo Rossi, il quale, a seguito della rinuncia al mandato difensivo, aveva in precedenza rifiutato la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado;
2. erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e vizio di motivazione, per la duplice ragione: a) che difetterebbe il requisito della "doppia ingiustizia" del vantaggio patrimoniale conseguito, perché, ammesso pure che la presentazione dei titoli avveniva in violazione di legge, i diritti sarebbero stati invece riscossi lecitamente ai sensi della L. n. 349 del 1973, artt. 7 e 8; b) che mancherebbe la prova del dolo intenzionale, posto che il fatto sarebbe stato commesso non al solo fine di riscuotere i diritti di protesto e relative indennità di accesso, ma soprattutto per assicurare il servizio pubblico di presentazione dei titoli;
3. erronea applicazione dell'art. 347 c.p., perché nella fattispecie non ricorrerebbe la condizione che la pubblica funzione usurpata sia esercitata "per fini esclusivamente propri e in contrasto con quelli della pubblica amministrazione", avendo al contrario svolto il compito di presentazione dei titoli e di elevazione dei protesti nell'interesse pubblico e nel pieno rispetto delle norme di legge. p.
2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la notificazione è stata regolarmente eseguita nelle mani del domiciliatario avv. Rossi, il quale ha ritirato l'atto senza sollevare alcuna obiezione. La circostanza che egli non fosse più il difensore di fiducia degli imputati è irrilevante, posto che mandato difensivo ed elezione di domicilio sono notoriamente negozi autonomi cosicché la revoca dell'uno non incide sulla persistenza dell'altro. L'eccezione, comunque, è anche tardiva, perché dedotta dopo la scadenza del termine indicato dall'art. 491 c.p.p., comma 1, entro il quale, a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 2, periodo secondo, devono, a pena di decadenza, essere eccepite le nullità di ordine generale a regime intermedio verificatesi nella fase degli atti preliminari al dibattimento.
p.
2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Come ha correttamente motivato la sentenza impugnata, il vantaggio patrimoniale conseguito dall'ufficiale giudiziario PO a fronte dell'attività di presentazione di cambiali e assegni svolta dalla moglie grazie al suo illegittimo assenso possiede il requisito dell'ingiustizia. Infatti era illegittimo non solo il comportamento dell'ufficiale giudiziario che, violando la legge, consegnava alla moglie i titoli da presentare al debitore, ma anche il vantaggio patrimoniale conseguitone.
Le somme riscosse a titolo di diritti di protesto e di indennità di accesso i erano ingiuste perché provenivano da un'attività svolta contra legem, in quanto la presentatrice non era stata nominata ne' autorizzata dal presidente della Corte d'appello (o dal presidente del Tribunale all'uopo delegato). I correlativi emolumenti erano dunque percepiti contra ius e, anzi, considerato che l'attività svolta realizzava;
l'usurpazione di una pubblica funzione, essi costituivano il profitto del reato, come tale turpiter datum. Non v'è dubbio poi che gli imputati abbiano agito con dolo intenzionale. (Lo afferma il giudice di primo grado, osservando che la violazione di legge ebbe quale unica causale la riscossione dei diritti e delle indennità innanzi menzionate e lo ribadisce il giudice d'appello, quando, illustrando il grave pregiudizio cagionato dalla EN al regolare andamento dell'Ufficio, esclude che la sua presenza fosse (dettata dallo scopo di migliorare l'efficienza del servizio.
p.2.3 È infondato infine il terzo motivo.
Il dolo del reato previsto dall'art. 347 c.p. consiste nella volontà di assumere ed esercitare la funzione pubblica sapendo di non esserne autorizzato.
Lo scopo e i motivi che hanno indotto l'agente a usurpare la funzione pubblica sono invece indifferenti per la configurazione del delitto e di essi si può tenere conto solamente ai fini della determinazione della pena.
Quindi l'assunto secondo cui i ricorrenti non avrebbero agito a fine di lucro e avrebbero sostanzialmente osservato le norme che regolano l'esercizio della funzione usurpata non rileva ai fini della sussistenza del reato, ma incide soltanto sulla gravità del fatto. I ricorsi devono dunque essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011