Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2001, n. 9670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9670 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POF1 9670 0 1 S ZI LA CORTE SUP SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.6003/99 Presidente Dott. Massimo GENGHINI 7672/99 ✓ Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO 22272 Cron. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Ud. 19/03/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI del Commissario PORTUALI in liquidazione, in persona liquidatore, dott. Antonio Delfino, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 109, presso gli avv. Antonio Siena e Biagio Bertolone, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente 1865
contro
COMPAGNIA PORTUALE GIUSEPPE GARIBALDI Cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3 presso 10 studio dell'avv. Massimo Mellaro, rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv. PP Saitta e PP Cardile del Foro di Messina;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonché
contro
: intimatoCORSO Benito avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 26 novembre- 10 dicembre 1998, n. 249, RGAC 106 del 1994, cron. 10805 del 1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Bertolone e Saitta;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale (condizionato). г 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 novembre-10 dicembre 1998, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva Compagnia parzialmente l'appello proposto dalla Portuale PP LD cooperativa a r.l. di Milazzo, avversO la sentenza del locale Pretore distaccata di Milazzo n.180 del 1993, sezione pronunciata nei confronti del lavoratore in epigrafe indicato, nonché del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione. Il Tribunale, conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo n.159, emesso dal Pretore di Milazzo il 24 ottobre 1990, condannava il Fondo a rimborsare alla Compagnia la somma eventualmente già pagata alla parte ricorrente in primo grado, in dipendenza dell'esecutorietà della decisione di primo grado, per ratei di pensione integrativa di invalidità del periodo gennaio-giugno 1990. Dichiarava compensate, tra tutte le parti, le spese del giudizio. I giudici di appello osservavano che la Compagnia portuale non è tenuta alla corresponsione delle somme richieste dall'ex dipendente, per ratei di pensione di invalidità del periodo gennaio-giugno 33 1990. Infatti, le disposizioni all'epoca vigenti (art.24 comma quarto della legge n.4 del 28 gennaio 1994, commi decimo e undicesimo dell'art.l del decreto legge n. 535 del 21 ottobre 1996, convertito in legge n. 647 del 23 dicembre 1996) avevano posto a carico del Fondo, in via transitoria, nel periodo intermedio tra la soppressione del Fondo e l'intervento della legislazione innovativa ( decreto legge n. 6 del 22 gennaio 1990, convertito in legge n. 58 del 24 marzo 1990) i ratei di pensione di invalidità erogati agli ex dipendenti. I giudici di appello richiamavano anche le disposizioni di legge più recenti, per confermare la tendenza del nostro legislatore ad attribuire gli oneri economici anzidetti alla gestione commissariale del Fondo (art. 8, comma ottavo, e 9, comma primo, del decreto legge n. 457 del 30 dicembre 1997, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998 n. 30, e decreto ministeriale 2 aprile 1998 e 23 settembre 1998). In conseguenza di tali premesse, i giudici di appello concludevano che il Fondo doveva essere condannato a rimborsare alla Compagnia la somma eventualmente da questa già pagata all'ex 4 dipendente a seguito della sentenza di primo grado, comprensiva della rivalutazione già versata. Non poteva, invece, secondo il Tribunale, essere riconosciuta la rivalutazione ulteriore, maturata fino al momento del rimborso alla Compagnia di quanto versato all'ex dipendente, ostando a tale pronuncia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo unico, comma undicesimo, del decreto legge n. 535 del 21 ottobre 1996, convertito dalla legge n. 637 del 23 dicembre 1996. Avverso tale decisione il Fondo Gestione Istituto lavoratori portuali propone ricorso Contrattuali cassazione, sorretto da un unico complesso per motivo. Resiste la Compagnia Portuale con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il lavoratore non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve disporsi la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). Occorre innanzi tutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, formulata 5 dalla controricorrente Compagnia Portuale. Secondo la controricorrente, il ricorso principale sarebbe divenuto inammissibile, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del Fondo di quanto già versato dalla Compagnia Portuale ai lavoratori risultati vittoriosi per effetto delle sentenze del Pretore di Milazzo, relative tutte al pagamento dei ratei di pensione di invalidità dal gennaio al giugno 1990. Nel controricorso, la Compagnia Osserva che a seguito dell'accollo operato dal legislatore (art.9 del D.L. n. 457 del 3 dicembre 1997,comma convertito con modificazioni nella legge n.30 del 27 febbraio 1998, e dei successivi decreti ministeriali 2 aprile e 23 settembre 1998) la stessa Compagnia potrebbe eventualmente richiedere al Fondo solo "la restituzione della differenza percentuale (circa il 17%) fra quanto corrisposto all'ex lavoratore e quanto accreditatole dal Fondo, nonché il rimborso di interessi, rivalutazione monetaria e spese giudiziali”. La eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dalla Compagnia Portuale infondata. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, 6 la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone: che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale о atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
che vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente dal suo difensore, munito di procura ad hoc, (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). Nel caso di specie non risulta soddisfatta l'ultima delle tre condizioni, poiché l'ente ricorrente non ha manifestato il proprio accordo in ordine alla richiesta di estinzione del giudizio. Deve, inoltre, escludersi l'esistenza di un fatto sopravvenuto, idoneo a determinare la eliminazione di ogni contrasto: infatti, a seguito dell'intervento legislativo che ha previsto l'accollo alla Compagnia delle somme già dovute dal Fondo, quest'ultimo sarebbe comunque esposto nei confronti della società, limitatamente alla differenza del 17%1 oltre interessi 7 rivalutazione, tra quanto da questa erogato al lavoratore e quanto stanziato dal Ministero. E' pertanto possibile passare all'esame del ricorso principale. Con l'unico motivo, il Fondo ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del decreto legge 22 gennaio 1990 n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990 n. 58, violazione ed erronea applicazione del decreto legge 18 dicembre 1995 n. 535, convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. n. 457, 647, e del decreto legge 30 dicembre 1997 convertito nella legge 27 febbraio 1998 n. 30, nonché difetto di motivazione (in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). In base a tali disposizioni, secondo il ricorrente, i ratei di pensione integrativa di invalidità, per quanto riguarda il periodo gennaio-giugno 1990, sarebbero a carico della Compagnia. Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, disposizione di cui al comma 11infatti, la dell'art.1 del decreto legge n. 535 del 1996, convertito nella legge n. 647 dello stesso anno (che pone a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori 8 portuali le indennità contrattuali ed il trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato) richiede il presupposto della già intervenuta quiescenza solo con riferimento ai lavoratori dell'ex gruppo portabagagli di Olbia e di Porto Torres, prevedendo solo per questi l'erogazione delle indennità a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali. Il comma 10 del medesimo art.1 prevede, al riguardo, che: "Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti а carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli Istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale". Con la disposizione di legge, da ultimo richiamata, veniva, tra l'altro, abrogato l'art. 156 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 32, che prevedeva particolari modalità di accertamento 9 della inidoneità permanente al lavoro portuale, a cura di una apposita commissione medica, istituita presso le Capitanerie di porto, rinviando poi, riferimento al relativoimplicitamente, con trattamento previdenziale, al regime generale della assicurazione obbligatoria, conseguendone che, nella ipotesi di accertata perdita della capacità di lavoro specifica (secondo la definizione contenuta nell'art.1 della legge 12 giugno 1984 n. 222) - ma non anche in quella di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art.2) 1 l'ente previdenziale era tenuto a corrispondere solo l'assegno ordinario di invalidità. Era, tuttavia, prevista l'erogazione di un trattamento integrativo a carico del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, istituito con legge n. 26 del 1981 al posto del precedente Fondo assistenza sociale lavoratori portuali (di cui alla legge 22 marzo 1967 n. 161). Il Fondo fu poi posto in liquidazione e quindi soppresso con il decreto legge 22 gennaio 1990 n.6, convertito nella legge 24 marzo 1990 n.58: cfr. Cass. 10 giugno 1993 n. 6468. Secondo l'art.2 della nuova normativa, le compagnie 10 ed i gruppi portuali dovevano provvedere, a partire dal febbraio 1990, al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente ed al pagamento delle prestazioni contrattuali. Questa previsione rimase ferma fino all'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, che all'art.24 comma 4, stabiliva: "ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai numero 2, del sensi dell'art. 156, primo comma, codice della regolamento per l'esecuzione del navigazione (navigazione marittima), approvato si applica il trattamento di cui con.../ all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.222". Con questa disposizione, quindi, venne posto а carico dell'INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, l'onere di corrispondere ai lavoratori -in ogni caso- la pensione ordinaria di inabilità in presenza di accertata inidoneità allo specifico lavoro portuale, e ciò а prescindere dalla ricorrenza del requisito della assoluta incapacità al lavoro, conservandosi un trattamento di favore per i lavoratori già dichiarati inabili al lavoro portuale. Con sentenza n. 16 del 1996, la Corte 11 Costituzionale dichiarò infondati i dubbi di incostituzionalità di questa norma, pur rilevandone l'anomalia nel quadro normativo vigente. Nella motivazione della propria pronuncia, il giudice delle leggi sottolineava che questa disposizione non aveva creato ex novo un trattamento privilegiato in favore della specifica categoria dei lavoratori portuali, ma si era -più semplicemente- limitato a conservare a questi un trattamento già goduto in virtù di una precedente legislazione (che, in vari momenti, lo aveva dapprima e per la quota parte non a carico dell' INPS posto a carico del Fondo gestione (fino al gennaio 1990), successivamente, а carico delle gruppi portuali, provvedendo,compagnie e dei dapprima con una serie di decreti legge non convertiti ed, infine, con la legge n. 84 del 1994, a trasformare un onere improprio delle imprese portuali in un onere di assistenza sociale, а carico della gestione dell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti). Una conferma definitiva del fatto che debbano essere proprio le compagnie ed i gruppi portuali a sopportare il peso economico di tali pensioni può legge 30rinvenirsi nell'art.9 del decreto 12 dicembre 1997 n. 457, convertito nella legge n.30 del 1998, che, al comma 1, prevede l'autorizzazione alla gestione commissariale del Fondo a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali le indennità contrattuali corrisposte ai lavoratori, con riferimento alle cancellazioni per inidoneità disposte a partire dal febbraio 1990. Con il comma 4 dello stesso articolo furono, proprio а questo scopo, previste forme di aiuto economico agli enti stessi, consistenti in "interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali..nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Conclusivamente, con il comma 5 del medesimo articolo, venne disposta la soppressione, dalla stessa data, delle 'casse locali di previdenza...per la corresponsione di pensioni integrative а favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza". Deve pertanto essere accolto il ricorso principale. All'accoglimento del ricorso principale consegue 13 l'esame del ricorso incidentale condizionato. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la PP LD denuncia Compagnia portuale applicazione dell'art.86 del violazione e falsa Trattato di Roma, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 110 e 112 codice della navigazione e dell'art. 203 del Regolamento di esecuzione di detto codice, in relazione al decreto - legge 22 gennaio 1990 n. 6, convertito in legge n. 58 del 24 marzo 1990, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). A prescindere dall'evidente incostituzionalità della legge del 1990 n. 58, nella parte in cui la stessa ha inteso trasferire su soggetti privati oneri di pertinenza esclusiva del sistema previdenziale ed assicurativo pubblico, l'incremento della tariffe portuali, finalizzato al reperimento delle risorse economiche occorrenti per il pagamento di una indennità contrattuale era da considerare, ab origine, illegittimo ed inapplicabile in Italia, perché confliggente con le comunitarie che regolano la materia.disposizione Secondo la Cooperativa, infatti, devono ritenersi incompatibili con la normativa comunitaria le 14 disposizioni di cui agli articoli 112 codice della regolamento della navigazione navigazione e 203 marittima, nella parte in cui non prevedono che le autorità competenti debbano procedere alla omologazione delle tariffe per il lavoro portuale solo dopo aver accertato che le stesse siano determinate sulla base di criteri semplificati e e proporzionate ai costitrasparenti e siano eque sopportati dalle imprese portuali per le operazioni di carico e scarico delle merci. Con la sentenza n. 163 del 10 dicembre 1991, ricorda ancora la ricorrente incidentale, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sancito il divieto di applicare addizionali tariffarie eccedenti il costo industriale. A questo proposito, la società ricorrente deduce che, poiché la normativa comunitaria stabilisce il divieto di applicazione di addizionali tariffarie eccedenti il costo industriale (Corte Giustizia Comunità Europea, sentenza 10 dicembre 1991 n. 179), la previsione di cui al comma 2 del testo sopra specificato - di una rideterminazione delle portuali - introdotta al fine di consentire alle г misure delle addizionali percentuali della tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori 15 compagnie ed ai gruppi portuali di fare fronte agli oneri economici loro imposti, di natura previdenziale ed estranea al costo industriale, con riferimento alla necessità di pagamento delle prestazioni contrattuali già a carico del Fondo aveva l'effetto di rendere non concorrenziali le tariffe praticate nei porti italiani, tanto che la relativa richiesta che venne avanzata non fu accolta, poiché avrebbe comportato un incremento tariffario del 1800%. La normativa in materia, vigente all'epoca dei fatti, può mantenere la sua compatibilità con l'art. 86 del Trattato di Roma solo ove non si atteggi nella forma dell'abuso di una posizione dominante, abuso che si verifica tutte le volte in cui sia accertata l'imposizione di tariffe che includono oneri di personale non connessi alle effettive necessità dei lavoratori addetti alle operazioni portuali, ma motivate da fini sociali o di tutela del posto di lavoro, 01 comunque, riguardanti oneri non in funzione del costo effettivo delle operazioni. conclude la Compagnia portuale sarebbeг L'imposizione dell'addizionale occorrente per fare fronte all'indennità contrattuale di causa 16 illegittima, in quanto la stessa avrebbe esclusivamente natura previdenziale, al di fuori quindi di ogni rapporto con il costo industriale. Il ricorso incidentale è infondato. Nella presente causa, infatti, non è in questione disposizione della l'applicazione о meno della quale si denuncia il contrasto con la normativa comunitaria, conseguendone l'irrilevanza della questione dedotta con l'unico motivo di ricorso incidentale. Quanto, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale del testo normativo in questione per essersi con esso trasferiti a soggetti privati esclusiva pertinenza del sistemaoneri di previdenziale e assicurativo pubblico deve rilevarsi che la questione venne implicitamente esaminata dal giudice delle leggi con la sentenza n. 16 del 1996, già ricordata, alle conclusioni della quale va fatto integrale rinvio. Si aggiunga che le misure introdotte con il decreto legge n. 457 del 1997, delle quali si è fatto cenno, hanno incontestabilmente avuto l'effetto di -in gran parte quella "anomalia" della sanare - cui esistenza la stessa Corte diede atto. Si impone, pertanto, la cassazione della decisione 17 impugnata. Poiché non si ravvisa la necessità di ulteriori la causa deve essereindagini in punto di fatto, decisa nel merito, e, in applicazione dei principi di diritto già enunciati, l'appello proposto dalla società cooperativa а responsabilità limitata Compagnia Portuale PP LD deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la I D , O L L O sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta B l'appello proposto dalla società cooperativa nei confronti della sentenza del Pretore di Milazzo del 6- 14 dicembre 1993. Compensa le spese di questo giudizio tra il Fondo e la stessa società, e quelle del giudizio di appello tra la stessa società, il Fondo e Corso Benito. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Секийнорецкій IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17 LUG. 2001 oggi, -18-- IL CANCELLIERE