Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora - come consentito dall'art. 14, comma quarto, legge n. 689 del 1981, dall'art. 12 legge n. 890 del 1982 e, quindi, dall'art. 201.3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell'amministrazione secondo il regime di cui alla legge n. 890 del 1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell'atto, la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della richiamata legge n. 890 del 1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1999, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NI CL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 500/96 della Pretura di BRESCIA, depositata il 14/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/99 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.1.96 UD IO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S.n.c. C.L.C. di IO UD, proponeva opposizione, avanti al Pretore di Brescia, avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di lire 4.100.000 per violazione dell'art. 11 D.M. 228/90, emessa dal Direttore dell'Ufficio di Milano dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Deduceva, tra gli altri motivi, che l'obbligazione sanzionatoria si era estinta per mancata contestazione.
L'Amministrazione opposta resisteva.
Con sentenza del 28.5.96 il Pretore annullava l'ordinanza- ingiunzione. Osservava che la notificazione dell'infrazione amministrativa, eseguita a mezzo posta dal funzionario dell'amministrazione ai sensi dell'art. 14 L. 689/81, era rituale in quanto priva delle formalità richieste dall'art. 3 L.890/82. Propone ricorso per la cassazione della sentenza il Ministero delle Risorse Agricole, Forestali ed Alimentari.
Il ON non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso il Ministero delle Risorse Agricole, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 149 c.p.c., 14 L. 689/81, 3 e 12 L. 890/82, in relazione all'art. 360 nn.
3 e 5 c.p.c., si duole che il Pretore abbia, erroneamente, ritenuto inesistente la notificazione a mezzo del servizio postale dell'ordinanza ingiunzione in quanto priva sia della sottoscrizione dell'agente notificatore che della relata di notifica. Il motivo di ricorso è fondato.
Con sentenza del 19.7.95 n. 7821 le sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza e riaffermando l'orientamento già espresso da SU 890/94, hanno stabilito che in tema di sanzioni amministrative, ove la contestazione sia effettuata mediante notifica da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla l. 20 novembre 1982 n. 890, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull'originale e sulla copia dell'atto la relazione di notifica, costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della medesima. Il riferito principio è basato sul rilievo (a) che la relazione redatta dall'ufficiale giudiziario prima dell'esecuzione dei vari adempimenti ai sensi dell'art. 3 cit. l.890/82 assolve la mera funzione di fornire al notificatore la garanzia della effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale nonché il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare in caso di eventuale disguido;
(b) che essa, pertanto, non assolve alcuna funzione essenziale al procedimento notificatorio e la sua omissione realizza un semplice vizio che, comunque, non può essere fatto valere dal destinatario una volta che l'adempimento non è previsto nel suo interesse (art. 157 c.2^ c.p.c.). In applicazione del riferito condivisibile principio la sentenza pronunciata dal Pretore di Caltanissetta - che ha annullato l'ingiunzione per la ritenuta inesistenza della notificazione effettuata a mezzo posta senza l'osservanza della disposizione che prevede la relazione della notificazione ai sensi dell'art. 3 L.890/82 - deve essere cassata.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Pretura Circondariale di Brescia in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999