Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
Non è abnorme, e non è quindi immediatamente ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il Gup, dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio contenente l'indicazione della prima udienza dibattimentale, fissi altra udienza dinanzi ad un giudice diverso da quello originariamente individuato, perché a quest'ultimo non era stato trasmesso il fascicolo processuale a causa di un disguido di cancelleria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2013, n. 6762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6762 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/11/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1747
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 21976/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR SI N. IL 13/03/1985;
avverso il decreto n. 2296/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 22/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
lette le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta, inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. MA SI ricorre per cassazione avverso il provvedimento, in data 22-2-13, con il quale il Gip del Tribunale di Milano, dopo aver emesso, il 20-12-12, nei confronti del MA, decreto disponente il giudizio, in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p., fissando l'udienza dibattimentale del 20-2-13, rilevato che, per un disguido di cancelleria, il fascicolo processuale non era stato trasmesso al Tribunale monocratico, ha fissato nuova data di udienza dibattimentale per l'8-5-13.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, abnormità del decreto di fissazione di udienza in disamina, emanato in epoca successiva all'udienza dibattimentale originariamente fissata, non previsto da alcuna norma processuale ed esulante dalle prerogative del Gup, il quale, una volta emesso il decreto disponente il giudizio, esaurisce i propri poteri in merito alla regiudicanda. Il provvedimento impugnato ha altresì determinato una indebita regressione del procedimento, non esistendo un generale potere del Gup, che ha fissato udienza di fronte a un giudice diverso da quello originariamente designato, di modificare de plano i provvedimenti emessi, poiché il dispositivo processuale delineato dall'art. 130 c.p.p. è l'unico esperibile nel caso in disamina, nel rispetto dei limiti e delle garanzie di cui alla norma citata. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
3.Con requisitoria scritta depositata il 17-7-13. Il P.G. presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile . Come è noto, requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4. Quest'ultimo è correlato agli effetti primati e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Sez. un. 13-12- '95, Timpani, rv 203093; Sez. 1^, 17-10-2003, n 47496, Arch n. proc. Pen 2004, 217). Orbene, nel caso sub iudice, l'accoglimento del ricorso non apporterebbe alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed attuale, laddove concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Sez 6^, 21-4-2006 n 24637, C.E.D. Cass., n. 234734). Il provvedimento in disamina, che si sostanzia esclusivamente nell'individuazione di una nuova data di udienza, non ha infatti arrecato alcun pregiudizio alla posizione processuale dell'imputato, che era già stato rinviato a giudizio in forza del decreto, emanato, ex art. 429 c.p.p., il 20-12-12. Ragion per cui, quand'anche il provvedimento impugnato venisse eliminato, la posizione processuale di imputato rinviato a giudizio, rivestita dal MA, rimarrebbe inalterata.
Nè vale a radicare un vizio del decreto oggetto del ricorso la circostanza che, con quest'ultimo, sia stato individuato un giudice diverso da quello designato con il primo decreto. Non può infatti ravvisarsi, in capo all'imputato, un interesse giuridicamente tutelato ad essere giudicato, nell'ambito dello stesso tribunale, da un giudice-persona fisica anziché da un altro. Prova ne sia che l'art 33 co 2 cpp espunge dal novero delle invalidità afferenti alla capacità del giudice le irritualità inerenti all'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. Ed infatti la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 25 Cost., comma 1, la questione di legittimità costituzionale della norma in esame giacché il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti, nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati e verificabili, siano configurabili come elementi costitutivi della generale capacità del giudice. L'art. 33 c.p.p., comma 1, identifica infatti la capacità del giudice con l'idoneità a rendere il giudizio, vale a dire con la riferibilità di quest'ultimo a organi titolari, secondo il disegno dell'ordinamento costituzionale, della funzione giurisdizionale.
I profili inerenti all'assegnazione dei processi esulano pertanto dalla nozione generale di capacità del giudice, che riguarda esclusivamente la titolarità della funzione (C. Cost. 14-12-1998 n 4129, in Giur. Cost. 1998, 3604) e la sussistenza o meno dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali (Sez 6^ 15-1-1992, n. 2402, Unzamo, rv. n. 189570; Sez VI 13-6-200In. 24077, Cossu, Guida al dir. 2001, n. 31, 66).
5.Sotto altro profilo, va rilevato come l'atto non possa essere qualificato in termini di abnormità. Sez. Un. 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957, Toni (rv. n. 243590) ha infatti chiarito che l'abnormità può essere riscontrata: a) allorché il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); b) allorché il provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto dall'ordinamento, è stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Sono queste le ipotesi di c.d. abnormità strutturale o genetica. Accanto ad essa si colloca l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Non induce invece, di per sè, abnormità la regressione del procedimento. Deve infatti distinguersi, al riguardo, tra regresso tipico conseguente al legittimo esercizio dei poteri spettanti al giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge;
regresso illegittimo, conseguente all'esercizio, da parte del giudice, di un potere riconosciutogli dall'ordinamento ma non correttamente attivato, in assenza dei presupposti di legge, come, ad esempio, nel caso in cui sia stata erroneamente dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta per omessa notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., viceversa ritualmente notificato;
regresso abnorme, conseguente ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere. Si pensi alla restituzione degli atti ex art. 552 c.p.p., comma 3, allorché il giudice avrebbe dovuto provvedere a rinnovare direttamente la citazione a giudizio o la relativa notificazione, a norma dell'art. 143 disp. att. c.p.p..
Non può dunque ritenersi l'abnormità di un provvedimento qualora esso costituisca estrinsecazione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento.
5.1. Nel caso sub iudice, non può dubitarsi che il potere di fissare la data della prima udienza dibattimentale competa al giudice. Anche a voler ritenere che, nella fattispecie concreta in disamina, questo potere non sia stato correttamente esercitato, essendone venuti meno i presupposti a seguito dell'emissione del decreto disponente il giudizio, si verserebbe comunque in una ipotesi di illegittimità del provvedimento ma non di abnormità. Ancor meno può ritenersi che ricorra un'ipotesi di abnormità funzionale, in quanto il provvedimento di fissazione della nuova data di udienza, lungi dal determinare stasi del processo, costituiva valido strumento di impulso processuale, consentendo al dibattimento di aver corso. Ne deriva che il provvedimento oggetto del ricorso, non essendo abnorme, è inoppugnabile, in omaggio al principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 c.p.p., comma 1. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014