Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio dell'avvocato D'ANNIBALE ENRICO, difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
MAJORANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell'avvocato ITALO CARDARELLI, che la difende, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 115/01 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 17/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Napoli ha impugnato, nei confronti della s.p.a. OR, con ricorso notificato il 18.7.01, la sentenza della C.T.R. di Napoli, notificatagli il 7.6.01, confermativa di quella di 1 grado, che, in parziale accoglimento del ricorso della controricorrente, le aveva ridotto del 40%, ai sensi del 4 co. dell'art. 59 D.Lgs. 507/93 lo importo dovuto per la T.A.R.S.U. degli anni 96 e 97, in forza degli impugnati atti impositivi. Lamenta il ricorrente: 1) la violazione dello art. 9 regolamento comunale n. 258/94 in relazione al co. 4^ dell'art. 5 D.Lgs. 507/93, atteso che la s.p.a. OR aveva omesso di esperire la procedura amministrativa prescritta onde metterlo a conoscenza della disfunzione del servizio;
2) l'omessa motivazione in riferimento alla sua doglianza concernente l'asserita applicabilità alla fattispecie del 4^ co. dell'art. 59 D.Lgs. 507/93. Con controricorso notificato l'8.10.01, la s.p.a. OR resiste. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 1^ motivo, oltre che inammissibile, concernendo una questione nuova, prospettata per la 1^ volta in questa sede, è comunque infondato;
atteso che l'esercizio del diritto alla riduzione della tassa in parola, disposto per legge in ragione della non agevole fruibilità del servizio, non può certo essere limitato o condizionato da disposizioni di non precisate, sul punto, fonti secondarie. Anche il 2^ motivo, poi, è privo di qualsiasi fondamento, atteso che la C.T.A. di Napoli, contrariamente all'assunto del ricorrente, ha adeguatamente motivato, sulla base della riscontrata oggettiva impossibilità per il contribuente di usufruire del servizio di raccolta, l'applicabilità alla fattispecie del disposto di cui al 4^ comma dell'art. 54 D.Lgs. 507/93.
Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del grado, in dispositivo indicate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado, in euro 900, di cui euro 800 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 GIUGNO 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 GENNAIO 2004