Sentenza 5 gennaio 2001
Massime • 2
In tema di prova documentale, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell'accertamento giudiziale, si intende attribuire.
In tema di prova documentale, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell'accertamento giudiziale, si intende attribuire.
Commentario • 1
- 1. Scrittura di comparazionehttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
DIRITTI SEZ0129/01° LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Francesco AR FIORETTI Consigliere Dott. Laura MILANI Consigliere R.G.N. 22335/99 Consigliere Cron.4616 Dott. Luigi MACIOCE SPIRITO - Rel. Consigliere Rep.**4 Dott. Angelo Ud. 24/11/00 ha pronunciato la seguente ORD INANZA C.C. sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ZA DA PP Richiesta copia esecutiva dal Sig. LD
- ricorrente -
per diritti L. 20000 +2 contro il 1.8 APR 2001.. IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA MORO MARIA GEMMA, 12/D, presso l'avvocato ITALO VIA ATTILIO REGOLO rappresenta e difende unitamente LD, che la LIRE 2000 CANCELLERIA all'avvocato FERRUCCIO BARNABA, giusta delega a margine del controricorso;
lh - resistente con procura. avverso la sentenza n. 539/98 della Corte d'Appello di BB101606 BB101607 GENOVA, depositata il 30/06/98; BB101622 udita la relazione della causa svolta nella camera di BB101616 BB101617 2000 consiglio il 24/11/2000 dal Consigli ere Dott. Angelo BB101611 135 SPIRITO;
BB101612 -1- BE101671 BB101602 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte Suprema di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la improcedibilità del ricorso con le conseguenze di legge. -2- La Corte, letto il ricorso proposto da EP EN Menada
contro
AR EM Moro, per la cassazione della sentenza resa tra le stesse parti dalla Corte d'appello di Genova il 30 giugno 1998; rilevato che il menzionato ricorso è stato notificato alla controparte il 27 settembre 1999, ma come risulta dal certificato rilasciato il 29 novembre 1999 dalla cancelleria di questa Corte non è stato depositato in cancelleria;
rilevato che il mancato deposito del ricorso ne determina l'improcedibilità; rilevato, altresì, che la difesa in giudizio spiegata dall'intimata a mezzo di controricorso impone la condanna alle spese del ricorrente,
per questi motivi
dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 2,268,300 di cui ' lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000. Il Presidente CORTE SUPREMAC Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria Corrado Carnevale lower laven 1 5 FEB. 2001Tinie CANCELLIERE Fai un IL CANCELERE. Luisa Passietti Denise TominerТомило