Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di inquinamento atmosferico cagionato da composti organici volatili (COV), per l'integrazione della contravvenzione punita dall'art. 6, comma primo del D.Lgs. 161del 2006 è necessario che le condotte attive previste dalle lettere a), b) e c) della disposizione, attribuibili al produttore e a colui che effettua la miscelazione, abbiano comportato l'immissione sul mercato di uno dei prodotti indicati nell'Allegato I e che, inoltre, il contenuto di esso superi i limiti di COV stabiliti dall'Allegato II al decreto medesimo. (In applicazione del principio, la Corte, escludendo la configurabilità del reato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver miscelato vernici senza rispettare le istruzioni previste a tale scopo, indipendentemente dall'avvenuto superamento dei valori limite di COV previsti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2014, n. 6106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6106 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 118
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA VI - Consigliere - N. 17040/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA EN N. IL 21/05/1950;
avverso la sentenza n. 2540/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MESSINA, del 25/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, con sentenza del 25.1.2013, emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha condannato alla pena dell'ammenda ZA VI, riconoscendolo responsabile del reato di cui alla L. n. 161 del 2006, art. 6, perché, quale titolare dell'esercizio commerciale "AUTOPARTICOLOR s.a.s.", effettuava attività di miscelazione di vernici senza alcuna autorizzazione e, quindi, alterava o contraffaceva la necessaria etichetta, realizzando così sostanze prive di etichetta o con etichetta riportante caratteristiche non conformi al prodotto (Taormina, il 17.4.2012). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che il giudice del merito lo ha condannato, a fronte di una imputazione concernente la miscelazione di vernici non autorizzata e l'alterazione o contraffazione dell'etichettatura, per la violazione prevista dalla L. n. 161 del 2006, art. 6, comma 1, senza che risultasse peraltro dimostrato il necessario requisito del contenuto di composti organici volatili (COV) superiore ai valori limite richiesto dalla legge medesima.
3. Con un secondo motivo di ricorso rileva che il mancato accertamento circa il superamento dei valori limite suddetti evidenzierebbe la carenza di prova in ordine alla sua responsabilità.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161 ha per oggetto la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.
Con la sua emanazione è stata data attuazione alla direttiva 2004/42/CE, il cui scopo è, appunto, quello di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente stabilendo un contenuto massimo di composto organico volatile (COV) per pitture, vernici e prodotti per carrozzeria, considerato che tali materiali determinano emissioni significative di COV nell'atmosfera, che contribuiscono alla formazione a livello locale e transfrontaliero di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera.
La direttiva reca modifiche alla direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti ed è stata a sua volta modificata dal Regolamento 1137/2008/CE e dalle direttive 2008/112/CE e 2010/79/UE.
5. Il D.Lgs. n. 161 del 2006, oggetto di ripetuti interventi modificativi (da ultimo, ad opera del D.M. 1 febbraio 2013 "Emissioni dei composti organici volatili - Modifica dell'allegato 3^ D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161"), determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nell'allegato 1^, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato. A tale scopo fornisce, nell'art. 2, alcune definizioni, stabilendo le modalità di immissione sul mercato (art. 3) dei prodotti medesimi e della etichettatura (art. 4), nonché quelle concernenti la raccolta e la trasmissione dei dati e delle informazioni, previsti all'allegato 4, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, da quest'ultimo, alla Commissione europea (art. 5).
Le sanzioni sono invece contemplate dall'art. 6, il quale, al comma 1, prevede la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per l'immissione sul mercato di prodotti elencati nell'allegato 1, aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato 2. L'immissione sul mercato è definita, dall'art. 2, comma 1, lett. o) come "qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito", stabilendo che rientrano nella medesima definizione anche "la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario".
La disposizione ha, quale destinatario, il produttore - che l'art. 2, comma 1, lett. p) definisce "colui che produce i prodotti elencati nell'allegato 1^, pronti all'uso o non pronti all'uso, o che importa tali prodotti nel territorio doganale comunitario;
chi effettua, su tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso secondo le definizioni contenute nell'allegato 1" - nel caso in cui il prodotto non abbia subito operazioni di miscelazione o se tali operazioni sono state effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso fornite dal produttore medesimo (art. 6, comma 1, lett. a), mentre, in caso di miscelazione, è chiamato a rispondere della violazione colui che la effettua se il superamento dei valori limite è stato determinato da successive operazioni di miscelazione attuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso fornite dal produttore (art. 6, comma 1, lett. b), ovvero in modo difforme dalle istruzioni per l'uso fornitegli o in assenza di tali istruzioni (art. 6, comma 1, lett. c).
Il medesimo art. 6, comma 2 stabilisce, inoltre, che la sanzione non si applica se il prodotto, secondo le istruzioni per l'uso che lo accompagnano, non è pronto all'uso e si applica, invece, in caso di immissione sul mercato di prodotti che, secondo le istruzioni per l'uso che li accompagnano, e indipendentemente dal proprio contenuto di COV, non sono pronti all'uso e che, a seguito dell'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o miscele contenenti solventi, prevista dall'art. 3, comma 2, effettuata in modo conforme alle istruzioni stesse, presentano un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato 2^.
L'art. 3, comma 2 stabilisce, infatti, che se i prodotti elencati nell'allegato 1^, richiedono, per essere pronti all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o miscele contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato 1^, i valori limite previsti nell'allegato 2^, si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta.
L'art. 6, comma 3, prevede le medesime sanzioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque altera o contraffa l'etichetta da applicare ai prodotti elencati nell'allegato 1^, ovvero appone un'etichetta riportante caratteristiche non conformi al prodotto.
La disposizione contiene un esplicito richiamo all'art. 4, il quale stabilisce (comma 1), per i prodotti elencati nell'allegato 1^, inclusi quelli non pronti all'uso, che la loro immissione sul mercato possa avvenire soltanto se provvisti di un'etichetta, nella quale siano indicati, in modo chiaro e leggibile, il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell'allegato 1^ ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato 2^, espresso in g/l, nonché il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all'uso.
All'etichettatura devono provvedere il produttore e chi trasferisce il prodotto da una confezione ad una o più confezioni differenti (comma 2).
L'immissione sul mercato di prodotti elencati nell'allegato 1^ privi di etichetta, o con etichetta incompleta o evidentemente alterata o contraffatta è, invece, punito, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzione amministrativa pecuniaria all'irrogazione della quale provvede la Regione competente per territorio o la diversa autorità indicata dalla legge regionale (art. 6, comma 4). L'art. 6, commi 5 e 6 prevedono, infine, ulteriori limitazioni all'applicabilità delle sanzioni penali indicate nei commi precedenti.
In particolare, nel comma 5 è stabilito che le sanzioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano se i prodotti sono destinati, fin dal primo atto di immissione sul mercato, ad un'attività prevista dall'art. 3, comma 4, il quale stabilisce, a sua volta, che i valori limite previsti nell'allegato 2^ non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato 1^ che vengono utilizzati nelle attività effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformità al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 275 e che, se presso tali impianti si effettuano attività di restauro o manutenzione dei veicoli di cui al comma 5, il gestore non deve ottenere l'autorizzazione ivi prevista. Sempre nell'art. 6, comma 5 l'applicazione della sanzione è esclusa se i prodotti sono destinati ad un'operazione autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 5 (restauro e manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali dal D.Lgs. n. 42 del 2004, restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992) e per chi, prima di immettere il prodotto sul mercato, acquisisce dal soggetto che lo utilizzerà una dichiarazione scritta in merito al possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 4, o una copia dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, comma 5. Infine l'art. 6, comma 6, esclude l'applicabilità delle sanzioni in caso di immissione sul mercato dei prodotti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, effettuata nei termini ivi previsti.
L'art. 7 contiene, infatti, disposizioni transitorie e finali e stabilisce che i prodotti elencati nell'allegato 1, aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti nell'allegato 2^, possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data (comma 1) e che i valori limite previsti dall'allegato 2^ non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato 1^, che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea (comma 2).
6. Così sommariamente delineato l'ambito di operatività del D.Lgs. n. 161 del 2006, occorre rilevare, con riferimento alla violazione individuata dall'art. 6, comma 1, che essa presuppone, per la sua configurabilità, l'immissione sul mercato di un prodotto tra quelli elencati all'allegato 1 (la definizione di "prodotto", contenuta nell'art. 2, lett. q), si riferisce alle "pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato 1") ed il superamento dei limiti di COV stabiliti dall'allegato 2^ ed individua quali soggetti attivi, come si è detto, il produttore e chi effettua operazioni di miscelazione.
7. Nel caso in esame, come emerge chiaramente dal provvedimento impugnato, le condotte contestate all'imputato, in precedenza descritte, riguardano l'effettuazione di attività di miscelazione in assenza di autorizzazione e l'alterazione o contraffazione dell'etichettatura.
Il giudice del merito, dopo aver compiutamente riportato gli esiti degli accertamenti espletati presso l'azienda del ricorrente, ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere configurata l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 6, lett. b), non essendo stato accertato il superamento dei valori limite di COV e di quella di cui al comma 3 della medesima disposizione, mancando la prova dell'alterazione o della contraffazione dell'etichettatura, escludendo, nel contempo, la rilevanza in sede penale dell'eventuale immissione sul mercato di prodotti privi di etichettatura, stante la previsione della sola sanzione amministrativa nell'art. 6, comma 4. All'esito di tale verifica, ha tuttavia ritenuto che la miscelazione di vernici, in quanto effettuata in forma artigianale e senza il rispetto delle precauzioni minime richieste, fosse avvenuta senza il rispetto delle istruzioni fornite allo scopo, ponendo quindi in essere la condotta sanzionata dall'art. 6, comma 1, lett. c), che ha ritenuto ricompresa nell'ambito dell'imputazione contestata. Ritiene però il Collegio che, come correttamente rilevato dal ricorrente, le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito siano errate.
8. Risulta in primo luogo evidente, dalla semplice lettura dell'imputazione riportata nella sentenza impugnata, che la stessa contiene un generico richiamo al D.Lgs. n. 161 del 2006, art. 6 (peraltro erroneamente indicato come "legge" tanto nell'imputazione che nel corpo della motivazione) senza alcun richiamo ai commi che prevedono le singole condotte e, ciò che maggiormente rileva, che, nella descrizione delle condotte, essa richiama esclusivamente un'attività che sarebbe stata posta in essere in assenza di titolo abilitativo e l'assenza, alterazione o contraffazione dell'etichettatura.
Manca, quindi, qualsiasi riferimento all'effettuazione di operazioni di miscelazione in modo difforme dalle istruzioni per l'uso o in assenza di tali istruzioni di cui tratta l'art. 6, comma 1, lett. c). È pertanto evidente la totale mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, che, tuttavia, il ricorrente non rileva in ricorso, lamentando, però, che mancherebbe comunque la prova certa della condotta sanzionata.
9. L'assunto è comunque fondato, poiché il giudice del merito ha apoditticamente ritenuto l'inosservanza delle istruzioni nell'effettuazione della miscelazione sulla base di una mera presunzione, assumendo che l'esecuzione della miscelazione in maniera artigianale e senza l'adozione di elementari precauzioni costituisca dato sufficiente a dimostrare tale evenienza.
Sembra peraltro, dal tenore complessivo della motivazione, che il giudice del merito abbia ricavato tale convinzione da quanto riferito dalla dirigente dell'A.R.P.A., escussa ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5 e riportato in sentenza, in parte anche testualmente, ma quanto affermato dalla testimone, la quale ha parlato di emissioni che avrebbero dovuto essere convogliate, di autorizzazioni necessarie a tale scopo, di esalazioni e della necessità di utilizzare mascherine protettive nella lavorazione, sembra piuttosto riferibile a situazioni rientranti nell'ambito di operatività di altre disposizioni normative, quali il D.Lgs. n. 152 del 2006 e quelle sulla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e non anche alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 161 del 2006. 10. Ma, al di là di tutto questo, ciò che maggiormente evidenzia l'erronea conclusione cui è pervenuto il giudice del merito è l'ulteriore motivo di ricorso ove correttamente viene richiamata l'attenzione sul fatto che difetterebbe, nel caso in esame, il presupposto del superamento dei valori limite di COV, comunque necessario per la configurabilità della violazione contemplata dal D.Lgs. n. 161 del 2006, art. 6, comma 1. A tale evenienza la sentenza impugnata non fa alcun riferimento laddove ritiene applicabile l'art. 6, comma 1, lett. c) e la circostanza che, nel richiamare i dati fattuali valorizzati ai fini della decisione, il giudice del merito abbia sommariamente ricordato come la teste escussa avesse precisato di non aver effettuato alcun controllo sulla "qualità ed intensità delle emissioni presenti presso i locali" non disponendo di idonea strumentazione, deve far ritenere che abbia ritenuto configurabile la violazione di cui al D.Lgs. n. 161 del 2006, art. 6, comma 1, lett. c) indipendentemente dal superamento dei valori limite di COV che non sarebbe, altrimenti, minimamente provato.
Una tale lettura della disposizione richiamata deve, però, ritenersi errata.
11. La stessa formulazione letterale dell'art. 6, comma 1 chiarisce, infatti, che le condotte descritte nelle lettere a), b) e c) riguardano comunque l'immissione sul mercato di prodotti elencati nell'allegato 1, aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato 2.
La premessa effettuata dal legislatore nella prima parte del comma 1 è inequivocabile ed il richiamo ulteriore al superamento dei limiti contenuto nella lett. b) assolve, evidentemente, ad una funzione meramente esplicativa della condotta descritta, collegando il superamento dei limiti a successive operazioni di miscelazione effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso fornite dal produttore.
Del resto, se così non fosse, non avrebbe alcun senso, ad esempio, il contenuto della lett. a), laddove, volendo attribuire rilevanza all'assenza di un riferimento esplicito al superamento dei valori limite, si andrebbe paradossalmente a sanzionare il produttore per aver immesso sul mercato un prodotto che non ha subito operazioni di miscelazione, o rispetto al quale tali operazioni sono state effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite, mentre la mera inosservanza delle istruzioni per la miscelazione sarebbe sanzionata penalmente, in base a quanto indicato nella lett. c), rispetto alla immissione sul mercato di prodotti privi di etichetta o con etichetta incompleta o evidentemente alterata o contraffatta, soggetta, come si è detto, alla sola sanzione amministrativa di cui al comma 4.
Invero, il rispetto dei valori limite di COV costituisce una delle priorità della disciplina in esame, come si ricava, ad esempio, dall'art. 3 della direttiva 2004/42/CE, laddove stabilisce che "gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di cui all'allegato 1^ siano immessi sul mercato nel loro territorio a partire dalle date stabilite nell'allegato 2^ solo se hanno un contenuto di COV non superiore ai valori limite fissati nell'allegato 2^ e se sono conformi all'art. 4 e dallo stesso D.Lgs. n. 161 del 2006, il quale specifica, nell'art. 1, che esso "...determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, di seguito unitariamente denominati prodotti, elencati nell'allegato 1, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato" richiamando, nell'art. 3, comma 1, quanto indicato dalla direttiva comunitaria e prevedendo i valori limite di cui nell'allegato 2^ e l'applicazione, per la loro verifica, dei metodi analitici di cui all'allegato 3^. 12. Deve in definitiva affermarsi il principio secondo il quale la contravvenzione prevista e punita dal D.Lgs. n. 161 del 2006, art. 6, comma 1 richiede, con riferimento a tutte le condotte, attribuibili al produttore ed a colui che effettua la miscelazione, di cui alle lett. a), b) e c), l'immissione sul mercato di uno dei prodotti di cui all'Allegato 1, al medesimo decreto ed il superamento dei limiti di COV (composto organico volatile) stabiliti dall'Allegato 2. 13. Da ciò consegue l'insussistenza, nel caso in esame, del fatto attribuito all'imputato, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014