Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
La facoltà del difensore di esaminare gli atti trasmessi al tribunale del riesame, ed estrarne copia, comprende, nei casi in cui gli atti trasmessi siano contenuti in un supporto informatico (nella specie, in un CD-rom), il diritto di chiedere ed ottenere che sia messo a disposizione uno strumento con il quale consultare, nella cancelleria del giudice, gli atti in questione, nonché quello di estrarne copia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2010, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 26/01/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 172
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 38517/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA EN N. IL 06/04/1968;
avverso l'ordinanza n. 881/2009 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 12/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi per il rigetto del primo motivo, e annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 12.6.2009 il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da CI AR nei confronti dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal Gip di Rovigo per numerosi episodi aventi per oggetto il traffico di sostanza stupefacente, confermando altresì la ritenuta competenza territoriale solo per il capo sub 1.10. per aver acquistato a fine di successiva cessione a terzi 100 gr.di cocaina, fatto avvenuto in Modena il 5 agosto 2008.
Il Tribunale escludeva che si fosse verificata la eccepita violazione dei termini di cui all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, in relazione alla trasmissione all'ufficio degli atti su cui la misura era fondata. Rilevava che la richiesta di riesame era stata depositata il 28.5.2009 e che il 3 giugno, in termini poiché il giorno precedente era festivo, era pervenuto in cancelleria un cd-rom contenente gli atti del procedimento;
che la difesa non aveva allegato alcuna richiesta di estrazione copia degli atti, che vi era un unico precedente giurisprudenziale esistente (Cass. Sez. 6^ n. 3409/1999) che poteva essere interpretato nel senso che il supporto informatico può sostituire la trasmissione cartacea degli atti purché il suo contenuto sia compatibile con gli stretti tempi del procedimento ex art. 309 c.p.p. e con il diritto della difesa ad accedere agli atti sui quali si fonda la misura impugnata;
che gli atti cartacei, subito richiesti e pervenuti all'udienza dell'11 giugno cui era stata rinviata quella originariamente fissata per il precedente giorno 10, erano di agevole e semplice lettura in quanto il cd-rom conteneva un numero limitato di atti, non erano presenti questioni di diritto o di fatto di particolare complessità e dunque il ed doveva considerarsi di "facile lettura" così come richiesto, per ritenerne legittima l'equiparazione alla trasmissione del documento cartaceo, dal precedente citato.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il CI AR attraverso il difensore di fiducia. Con un primo motivo deduce violazione della legge processuale, art. 309 c.p.p., comma 5 e 10, sottolineando come non può ritenersi equiparabile la trasmissione del supporto informatico a quella del documento cartaceo, atteso che deve essere tutelata la facoltà della difesa di prendere visione del materiale cartaceo senza richiedere adempimenti di natura tecnica e di difficile attuazione, quale quello di dover portare con sè un computer per poter consultare gli atti;
il precedente invocato era stato male interpretato atteso che l'affermazione in esso contenuta, circa la validità e la facile lettura del supporto informatico, era assolutamente neutra e da verificare in riferimento al caso concreto. Con il secondo lamenta l'assenza, nella impugnata ordinanza, di una sufficiente valutazione critica circa il complesso degli elementi di prova raccolti e tali da costituire il requisito di necessaria gravità indiziaria. Il ricorso non merita accoglimento. In ordine al primo motivo, può in primo luogo osservarsi che a norma dell'art. 100 disp. att. c.p.p., disposizione che riguarda espressamente la impugnazione dei provvedimenti concernenti la libertà personale, è stabilita la tempestiva trasmissione degli atti necessari per decidere "in originale o in copia". Deve altresì ricordarsi che l'art. 64 disp. att. c.p.p. regola la comunicazione di atti tra giudici o tra giudice e pubblico ministero, prevedendo che l'atto è trasmesso in copia e che (comma 3) nei casi di urgenza, tra cui in particolare quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere e (comma 4) la trasmissione può avvenire "con mezzi tecnici idonei" alla sola condizione che il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesti, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. Parallelamente l'art. 42 disp. att. c.p.p. prevede la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei di copia di atti anche nei confronti dei soggetti privati, legittimati, a norma dell'art. 116 del codice, a richiederle. Da tali disposizione risulta che il legislatore si è posto il problema di adeguare il sistema della trasmissione degli atti alle possibilità aperte dai progressi della tecnica, particolarmente utili di fronte ai tempi brevi che caratterizzano la celebrazione di procedimenti che coinvolgono la libertà personale. Con la disposizione che autorizza l'uso di "mezzi tecnici idonei" è stata infatti dettata una norma priva di rigidità, flessibile, e come tale suscettibile di adeguarsi ai mezzi tecnici messi a disposizione dall'evoluzione del progresso, ferma restando la necessità di assicurare la conformità dell'atto trasmesso all'originale, esigenza a cui garanzia la norma richiede una apposita attestazione da parte del funzionario di cancelleria. Attestazione, è opportuno rilevarlo, la cui sussistenza non stata contestata nel presente procedimento.
Deve dunque ritenersi legittima la trasmissione di atti per mezzo di cd-rom, mezzo che, neppure conosciuto all'epoca della redazione dell'attuale codice di rito, rientra però perfettamente tra i mezzi tecnici che lo stesso autorizza e costituisce ormai, nella realtà odierna, un normale strumento di redazione degli atti che si affianca a quello cartaceo.
Può al riguardo richiamarsi, a prescindere dal precedente cui fa riferimento il Tribunale del riesame, peraltro apparentemente di segno contrario alla soluzione che qui si esprime e comunque contraddittorio e di difficile interpretazione, un'altra decisione di questa Corte (sez. 5^ 5.6.1996 n. 2798 rv 205518) con la quale è stata ritenuta legittima la trasmissione via fax, secondo la massima seguente "Come stabilito dall'art. 64 disp. att. c.p.p., comma 4 ai fini della comunicazione di un atto dal giudice al pubblico ministero, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, a condizione che il cancelliere del giudice che lo ha emesso vi attesti in calce di avere trasmesso il testo originale. Pertanto, premessa la legittimità dell'uso del mezzo tecnico di trasmissione mediante fax, con cui sia stato dato al pubblico ministero l'avviso di cui all'art.309 c.p.p., comma 5 (relativo alla presentazione di richiesta di riesame), le indicazioni dell'apparecchiatura segnalate nel provvedimento impugnato (O.K. message confirmation. via fax) documentano l'avvenuta comunicazione dell'atto. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso dichiarazione di inefficacia della misura cautelare sul rilievo della tardività della ricezione degli atti trasmessi dall'autorità procedente, il P.M. ricorrente aveva denunziato violazione di legge, deducendo che il suo ufficio aveva ricevuto solo il 5 marzo, e non il 29 febbraio 1996, quella richiesta, a causa del guasto della apparecchiatura che non aveva consentito la tempestiva stampa del fax in questione)". Tanto chiarito sui mezzi di trasmissione degli atti consentiti dall'ordinamento, deve altresì osservarsi che risultano prive di pregio le censure dell'odierno ricorrente su una pretesa difficoltà di consultazione degli atti che deriverebbe dall'uso del cd-rom. Al riguardo si deve infatti osservare che a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8, è stabilito che gli atti trasmessi al Tribunale del riesame devono restare depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza "con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia", facoltà che ovviamente, nel caso in cui la copia trasmessa sì a contenuta, come nella specie, in un supporto informatico, comprende il diritto del difensore di chiedere ed ottenere che gli sia messo a disposizione uno strumento attraverso il quale consultare, nella stessa cancelleria del giudice, l'atto in questione nonché quello di estrarne copia. Facoltà delle quali, come ha sottolineato la sentenza impugnata, il difensore del ricorrente non si è, nella specie,avvalso. Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Il Tribunale del riesame ha infatti chiaramente e sufficientemente delibato il contenuto delle accuse formulate nei confronti del CI, formulando un preciso giudizio circa la assoluta evidenza del suo stabile inserimento nel traffico di stupefacenti e osservando che risultava assolutamente chiaro, dal linguaggio criptico utilizzato, che il ricorrente, quanto ai capi di imputazione contestatigli, cedeva a terzi sostanza stupefacente. L'ordinanza custodiale, come noto integrativa del provvedimento emesso in sede di riesame, era poi particolarmente precisa e completa nell'indicare, in relazione ai singoli capi di imputazione, il materiale accusatorio esistente, i suoi contenuti e le ragioni della ritenuta evidenza indiziaria, di modo che le doglianze formulate con il presente ricorso, peraltro per lo più generiche e consistenti nell'astratto richiamo di principi espressi da questa Corte in situazioni differenti, si rivelano inammissibili.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria, al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010