Sentenza 22 dicembre 2010
Massime • 1
Il proprietario, possessore del fondo, è penalmente responsabile a titolo di concorso per la violazione delle norme di polizia delle cave e delle miniere, nel caso in cui abbia consentito a terzi lo svolgimento di attività estrattiva nei terreni di cui aveva la disponibilità, essendo irrilevante la circostanza che le norme del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 abbiano come destinatari soggetti diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2010, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2010 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
02326 / 1 1
Composta dagli Ill.mi Sigg. Pubblica udienza del 22.12.2010
Dott. Alfredo Teresi Presidente Sentenza
N.2125 Dott. Aldo Fiale Consigliere
Dott. Amedeo Franco Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Giulio Sarno Consigliere Registro Generale
N.20397/2010
CORTE
ha pronunciato la seguente
بنا
ONE
SENTENZA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA sul ricorso proposto da: il 2 4 GEN. 2011
1) AL VA nato il [...] IL CANCELLIERE
2) IN OV nato il [...]
Mare Luana Mariani
avverso la sentenza del 17.3.2010 del Tribunale di Nicosia
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr.Guglielmo Passacantando, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
OSSERVA
1
9.000,00 di ammenda ed euro 6.000,00 di ammenda per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt.110 c.p., 24 comma 1 e, 28 comma 1 e 681
DPR 128/1959 e succ.modif., perchè, in concorso tra loro, lo AL nella qualità di esecutore dei lavori ed il IN, nella qualità di proprietario e possessore delle aree (in catasto foglio 30 part.187, 189, 360, 96 e 297 del Comune di Sperlinga) effettuavano attività estrattiva di materiale inerte all'interno delle aree medesime senza averne fatto denuncia alle competenti autorità (capo a), di cui agli artt.110 c.p.,
6 e 681 DPR 128/59 e succ,modif. perchè in concorso tra loro nelle rispettive qualità effettuavano l'attività estrattiva senza aver eseguito la nomina di un direttore responsabile (capo b), lo AL anche dei reati di cui agli artt. 110, 24 comma 1, 28 comma 1 e 681 DPR 128/59 e succ.modif., perchè quale esecutore dei lavori, in concorso con Di RC NI (poi mandato assolto), quale utilizzatore dell'area in catasto al foglio 30 part.93 del Comune di Sperlinga, effettuava attività estrattiva senza averne fatto denuncia alle competenti autorità (capo c), per il reato di cui agli artt.110 c.p., 6 e 681 DPR 128/59 per aver svolto l'attività estrattiva di cui al capo c) senza aver eseguito la nomina di un direttore responsabile(capo d). Riteneva il Tribunale che dalle dichiarazioni dei M.LI PA e AM, i quali avevano accertato lo svolgimento dell'attività estrattiva nel Comune di Sperlinga nelle aree indicate nelle imputazioni, emergesse, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ascritti. Tali lavori venivano eseguiti dalla società "Nord sud costruzioni", di cui era rappresentante legale DI Carmela, moglie dell'imputato AL;
quest'ultimo dirigeva di fatto, secondo le dichiarazioni dei testi di p.g., l'attività dell'impresa avvalendosi di una squadra di escavatoristi. I siti utilizzati per l'estrazione del materiale di cui al capo a) risultavano in possesso di IN OV, tra l'altro interessato alla esecuzione dei lavori (il materiale estratto veniva utilizzato come sottofondo della strada interpoderale "Mandre-Pianogorgo", per la quale l'associazione omonima, di cui erano soci la moglie del IN ed il padre deLL
AL, aveva ottenuto rilevanti fondi).
Non risultando effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa contestata, erano configurabili tutti i reati ascritti.
2) Ricorrono per Cassazione lo AL ed il IN, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo la erronea applicazione degli artt.6, 24 comma 1 e 28 comma 1 DPR 128/59. Dopo aver riportato il testo delle norme richiamate, si assume che lo AL non rivestiva il requisito soggettivo richiesto, essendo titolare dell'impresa la moglie DI Carmela (come emerge dalle dichiarazioni dei testi e dal certificato della Camera di Commercio prodotto in atti). Per quanto riguarda il IN le norme richiamate nel capo di imputazione non prevedono la responsabilità del proprietario/possessore del fondo, ma esclusivamente quella del titolare dell'impresa. 3
Con il secondo, terzo e quarto motivo denunciano la contraddittorietà ed iLLgicità e mancanza della motivazione. Sulla base delle medesime risultanze il Di RC è stato mandato assolto, mentre è stata affermata la responsabilità del IN, pur non essendo stato costui mai visto sui luoghi. Né è emersa la prova che lo AL abbia di fatto eseguito l'attività di estrazione. Le deposizioni dei testi, cui fa riferimento il
Tribunale, sono inidonee a sostenere che il predetto svolgesse mansioni direttive o che eseguisse materialmente l'estrazione.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Non c'è dubbio che il DPR 128/1959 abbia come destinatari delle norme ivi previste gli imprenditori. Il capo III del predetto DPR fa riferimento invero agli
"Obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio e dei sorveglianti".
3.1.1) Il Tribunale, con accertamento in fatto, adeguato ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto, pur dando atto che titolare della "Nord sud costruzioni" era DI Carmela, che lo AL, marito della titolare, dirigesse di fatto l'attività della impresa, avvalendosi di una squadra di escavatoristi. Tanto sulla base di precise risultanze processuali, emergenti dalle dichiarazioni del M.LL PA AN, comandante della Stazione CC di Sperlinga, e del M.LL AM UG, i quali avevano effettuato un approfondito servizio di osservazione dei lavori di estrazione, con rilievi fotografici e video riprese. Il ricorrente propone una diversa "lettura" delle predette risultanze, assumendo che da esse non era emersa la prova che l'attività di estrazione fosse a lui riconducibile in termini di direzione e organizzazione dei lavori, e, per di più sulla base (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso), di "stralci" delle deposizioni dei predetti operanti AM e PA.
3.1.2) Quanto al IN il Tribunale ha correttamente applicato le norme sul concorso nel reato. Ha infatti ritenuto, motivando adeguatamente, che il ricorrente avesse concorso nei reati contestati, consentendo l'attività estrattiva nei terreni di cui aveva la disponibilità, ed ha sottolineato, anzi, che il medesimo avesse un preciso e rilevante interesse alla realizzazione dei lavori essendo la moglie socia dell'associazione "Mandre-Pianogorgo" che aveva ottenuto cospicui fondi pubblici per la realizzazione dei lavori medesimi.
Né vi è alcuna contraddizione, poi, con la disposta assoluzione del Di RC, avendo il Tribunale motivato con riferimento alla circostanza che il predetto non aveva consapevolezza dei prelievi di materiali nel proprio fondo, essendo egli in quel periodo assente per la transumanza dei capi di bestiame e non essendo emersi un qualsiasi suo interesse nella realizzazione dei lavori o accordi con lo AL.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2010 Il Consigliere est.onsiglier Kin Il Presiden
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