Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE AULA "A" UFFICIO COPIE 0 1 34570 1 Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 OR L 3000 per diritti L. 6000 CANCELLERIA 31 GEN 2001 IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA ° C6408406 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CG408035 12313/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Michele Annunziata Presidente Cons. Rel. Cron. 2759 Dott. Alberto Spanò Rep. Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere Ud. 6 Dott. Luciano Vigolo Consigliere dicembre Dott. Alessandro De Renzis Consigliere 2000 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ditta OR LU, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno n. 1, studio avv. Aniello Costanza, presso l'avv. Raffaele Lebotti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, 5241 LU Cantarini e Patrizia Tadris che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 491/97, decisa il 17 aprile 1997 e pubblicata il 25 giugno 1997, resa dal Tribunale di Potenza nel procedimento n. 1146/93 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 9 aprile 1991, la ditta OR LU, esercente servizio di trasporto pubblico in concessione, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Potenza 1'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere il riconoscimento della natura artigiana e non industriale dell'impresa esercitata. Il Giudice adito, con sentenza in data 8 maggio 1992, accoglieva la domanda, dichiarando che l'Impresa doveva essere classificata, ai fini assistenziali e previdenziali, nel settore dell'artigianato. Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 491/97 emessa in data 17 aprile - 25 giugno 1997, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda di parte 2 attrice e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Richiamava l'autorità della sentenza di questa Suprema Corte n. 4630 del 6 novembre 1989, nel senso che l'impresa esercente un pubblico servizio di linea extraurbano, ancorchè iscritta all'albo delle imprese artigiane, è soggetta all'applicazione, nei confronti del personale, alla disciplina dettata all'art. 2 legge 22 settembre 1960, n. 1054 e alla contribuzione dovuta al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Affermava che i principi ivi espressi rimangono validi anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge quadro sull'artigianato poiché l'iscrizione nel relativo albo costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni spettanti ma non ha efficacia costitutiva ai fini previdenziali, per i quali rimangono validi gli inquadramenti in atto. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione la ditta OR LU con atto notificato in data 10 giugno 1998; deduce a sostegno un solo motivo, variamente articolato. L'I.N.P.S. resiste con controricorso notificato in data 10 luglio 1998. La ditta ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di ricorso si denuncia, con riferimento al n. 3 3 Л dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione della legge L. 29 ottobre 1971, n. 889 che detta "Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto" nonché degli artt. 3 e 4 legge 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro per l'artigianato, e ancora dell'art. 49 legge 9 marzo 1989, n. 88, con la quale ha avuto luogo la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Si denuncia altresì il vizio di motivazione. Si rileva anzitutto che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 non era in atto alcun inquadramento della ricorrente nel settore industria in quanto l'impresa risultava inserita nel settore artigianato. Si Osserva ancora che nella legge n. 889/1971 non si afferma il principio dell'inquadramento nel settore industria delle imprese che esercitano il servizio di trasporto pubblico, ma soltanto si rende obbligatoria l'iscrizione al fondo speciale di previdenza, di cui all'art. 8 R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2311, per i dipendenti delle del aziende, con il conseguente obbligo delle stesse di predette garantire tutte l'identico trattamento previdenziale ai propri dipendenti e di versare gli stessi contributi. Tale uniforme disciplina non può avere peraltro un effetto qualificante della perché quest'ultima trova normalmente lanatura dell'azienda, sua qualificazione soltanto nella legge ed in particolare nell'accertamento in concreto del possesso dei requisiti previsti 4 A dagli artt. 3 e 4 della legge 443/1985. Si osserva ancora che per disconoscere il diritto all'inquadramento tra le imprese artigiane dell'impresa ricorrente, regolarmente iscritta al relativo albo, l'INPS avrebbe dovuto disconoscere l'esistenza per la ditta stessa dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985, e, quindi, promuovere un nuovo accertamento degli stessi о nella fase di merito del giudizio in corso ○ facendo ricorso all'apposito procedimento amministrativo previsto dall'art. 7 della citata legge n. 443 del 1985. Si rileva infine che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non attribuisce all'impresa iscritta la qualifica artigiana in modo definitivo e indiscutibile ma, in assenza di qualsiasi contrario nuovo accertamento, si deve ritenere sempre valido ed efficace quello esperito dalla Commissione provinciale, all'atto dell'iscrizione, in ordine appunto alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985 e confermare il diritto della ditta ricorrente ad essere considerata impresa artigiana ai fini previdenziali ed assistenziali. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cpc la ditta ricorrente richiama le sentenze di questo Supremo Collegio, emesse dopo la notifica del ricorso, n. 1137 del 10 febbraio 1999 1701/99 e 1708/99, con le quali analoghe questioni sollevate da altre ditte di autotrasporti sono state decise in senso favorevole alle ricorrenti. La Corte ritiene di seguire tale orientamento giurisprudenziale, atteso che gli argomenti svolti a sostegno e che per completezza di esposizione verranno di seguito sinteticamente richiamati, appaiono del tutto convincenti e d'altro canto 1'Istituto controricorrente nulla osserva al riguardo. Il Tribunale fonda la sua pronuncia sull'art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 89 ed afferma che la legge 29 ottobre 1971 n. 889 - nel disporre l'iscrizione obbligatoria nell'apposito fondo di previdenza per tutto il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, senza operare una distinzione tra imprese di grandi o piccole dimensioni, va considerata come disciplina speciale che, ai sensi del terzo comma del citato art. 49, comporta l'ultrattività della precedente classificazione e, quindi, la natura industriale della società ricorrente. Le Sezioni Unite di questa Corte di Legittimità, nella sentenza 18 maggio 1994 n. 4837, hanno riconosciuto la portata generale, con conseguente validità anche per il settore artigianato, del criterio di ultrattività delle classificazioni di cui all'art. 49 legge n. 88 del 1989, ponendo in rilievo anzitutto la ratio sottesa alla suddetta disposizione, volta a dettare nuovi ed esaurienti criteri generali di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali ed assistenziali per procedere ad un riordino dell'intera materia, col temperamento, introdotto con la normativa transitoria atto ad evitare drastici ed improvvisi ridimensionamenti di "posizioni previdenziali costituite e di interessi ritenuti meritevoli di tutela ancorchè non qualificabili 6 Л in termini di diritti quesiti". Si è osservato al riguardo che "se è vero che la generale ultrattività degli inquadramenti pregressi ritarda l'attuazione integrale della norma e non è scevra di inconvenienti, è del pari incontestabile che l'applicazione contestuale ed indiscriminata del nuovo sistema classificatorio nei confronti di tutti i datori di lavoro avrebbe prodotto conseguenze non a torto definite telluriche e sconvolgenti, poiché avrebbe comportato la riclassificazione, in base ai criteri di cui all'art. 49, di decine di migliaia di imprese (specialmente di quelle produttrici di servizi, precedentemente inquadrate nel settore industria ed ora collocate nel terziario), con il prevedibile aumento del contenzioso e l'accentuarsi dello stato di confusione e di incertezza del diritto;
avrebbe pesantemente inciso sulle previsioni dei costi e sui programmi economici di moltissimi datori di lavoro che, per effetto della nuova e diversa classificazione previdenziale, avrebbero potuto perdere il diritto a benefici ed a provvidenze varie connesse al precedente inquadramento". Tali considerazioni hanno un unico significato valido per la generalità dei datori di lavoro e, quindi, anche per quelli che sono titolari di imprese artigiane. Il mancato richiamo nell'ultima parte dell'art. 49 al settore artigianato trova d'altro canto una evidente ed agevole spiegazione nel fatto che А contrariamente a quanto avviene per altri comparti, in cui il passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione presenta tratti di marcata innovazione (ad es. con il passaggio delle imprese produttrici di servizi da imprese industriali ex art. 2195 C.C. ad imprese inquadrabili nel terziario), la classificazione delle imprese artigiane ai generali fini previdenziali ed assistenziali continua ad avvenire sulla base delle precedenti discipline sull'artigianato, come si ricava espressamente dal richiamo alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui alla lettera b) dell'art. 49 1. n. 88/1989. La sentenza impugnata nel rigettare la richiesta dell'odierna ricorrente, ha sostenuto che l'impresa doveva considerarsi industriale sulla base del disposto dell'art. 2 L 22 settembre 1960 n. 1054, e specificamente sulla base della contrattazione collettiva (applicabile a tutti i lavoratori di imprese di indipendentementetrasporti, dal limite dimensionale dell'impresa), che quella per le imprese industriali, ed a tal fine ha richiamato la sentenza 6 novembre 1989 n. 4630 di questa Corte. Peraltro detta sentenza riguarda una fattispecie diversa da quella in esame mentre, in relazione alle affermazioni del giudice d'appello, si deve Osservare che per la classificazione dell'impresa a fini previdenziali risulta decisiva la natura dell'attività da essa spiegata, intesa nei suoi profili oggettivi, 8 e non certo il carattere della contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti (cfr. al riguardo Cass. 11 settembre 1997 n. 8932). L'art. 49 della legge n. 88 del 1989 fa chiaro riferimento nell'indicazione delle categorie qualificatorie alla specifica natura dell'attività spiegata dall'impresa, e per quanto riguarda il settore dell'artigianato richiama espressamente la legge n. 443 del 1985, la quale, muovendosi nell'ambito dei criteri enunciati dall'art. 2083 c.c. - richiede, a sua volta, per il riconoscimento dell'impresa artigiana la direzione personale dell'imprenditore e ben predeterminati limiti dimensionali (cfr. art. 2, 3 e 4 1. n. 443/1985). I limiti quantitativi dell'impresa valgono a indicare quando il lavoro dell'imprenditore possa considerarsi prevalente (cfr. in tali precisi termini: Cass. 11 settembre 1997 n. 8932 cit.). Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza denunciata deve essere cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'Appello di Potenza la quale procederà a nuovo esame della controversia, facendo applicazione del principio di diritto che di seguito si enuncia negli stessi termini della massima rv 523115, estratta dalla sentenza di questa stessa Sezione Lavoro n. 1137 del 10 febbraio 1999: 9 Л "Le imprese di trasporto pubblico di linea extraurbano in concessione per le quali ricorra il limite numerico stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. d), 1. 8 agosto 1985 n. 443 sono classificabili ai fini previdenziali e assistenziali tra le imprese artigiane anche dopo l'entrata in vigore della 1. 9 marzo 1989 n. 88, come si ricava espressamente dal richiamo alla citata 1. n. 443 di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), legge 88 del 1989 stessa;
non assumono rilievo in contrario né la mancata menzione esplicita del settore artigiano fra quelli elencati nell'ultimo periodo del comma 3 del citato art. 49 (relativo all'ultrattività dei precedenti inquadramenti) in quanto essa è dovuta al fatto che la nuova normativa non ha apportato in questo settore le innovazioni che invece ha apportato negli altri elencati né il richiamo contenuto nel medesimo comma 3 alle "leggi speciali"; tale richiamo va, infatti, riferito a quelle leggi in materia previdenziale e assistenziale che fanno riferimento a ben individuate forme di attività lavorative con propri e peculiari connotati, le quali non trovano diretta e specifica collocazione negli schemi definitori del comma 1 dell'art. 49, in quanto presentano rispetto alle attività in esso elencate un carattere di "specialità" che il legislatore ha inteso salvaguardare statuendo l'ultrattività dei relativi inquadramenti già in atto;
questo carattere di specialità non si riscontra, con riguardo al settore del 10 л trasporto, negli art. 1 e 2 1. 22 settembre 1960 n. 1054 e nell'art. 4 1. 29 ottobre 1971 n. 889 in quanto essi hanno finalità ed oggetti diversi rispetto all'art. 49 1. n. 88 del 1989, non disciplinando l'attività delle imprese, ma l'applicabilità allimitandosi a stabilire rispettivamente personale degli autoservizi extraurbani della contrattazione collettiva che si applica al personale delle imprese industriali e l'iscrizione obbligatoria nel fondo di previdenza istituito con D.L. 19 ottobre 1923 n. 2311 per tutto il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto". Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione circa le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Potenza. IL PRESIDENTE м. Амишиной Roma, 6 dicembre 2000 I D A 0 S , 3 1 S 3 O . A 5 L T IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberte T L , R . O ber A A B ' N S L I E L 3 P D E S 7 - I D A 8 T N I - S S G 1 O N 1 O P E S A M IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E I D I G A E A Depositata in Cancelleria G , D O E O T L E R T T T 30 GEN. 2001 I S N A R I oggi, I E L G S LABORATOR D L E E IL LABORATORE E N R CA O D E CANCELLERIA R P A 11