Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7197 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
07 197/03 S I . N I I D D U T E E P G C A ( I E C ) 7 , 3 4 N 9 1 1 . 1 - 2 . 1 9 1 - E L 9 3 T A R S E E D I N T A I R E T G S Z R A E N I O NO E DEL POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto L E L O B O SEZIONE TERZA CIVILE лили то дольше Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21889/01 GIULIANO - Presidente Dott. Angelo MAZZA Consigliere Dott. Fabio Dott. Francesco TRIFONE Consigliere P. 16053 Cron. MALZONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio Ud. 05/12/02 SEGRETO Consigliere Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA DE VITO DOMENICO, elettivamente presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE SCILLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 'RC NC;
- intimato -
avversO la sentenza n. 398/01 del Giudice di pace di CATANZARO, emessa 1'11/5/2001, depositata il 08/05/01; RG. 0549/2000; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2457 udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 9.2.2000 AR EN conveniva in giudizio, avanti al giudice di pace di Catanzaro, De Vito Domenico, per ivi sentirlo condannare al pagamen- to della somma di £.
1.302.265 a saldo fattura per for- nitura di materiale per l'edilizia. Il convenuto, costituitosi in giudizio, controdedu- cendo che la merce non gli era stata completamente for- nita, chiedeva la risoluzione del contratto e la con- danna dell'attore ex art.96 c.p.c. Il giudice adito con sentenza 398/01, depositata in data 8.5.01, accoglieva la domanda attrice e condanna- all'attore la somma di va il convenuto a pagare terzo le spese di lite e £1.302.265, compensando di un ponendo i restanti due terzi a carico del convenuto, dichiarando la sentenza provvisoriamente esecutiva. Per la cassazione della decisione ricorre il De Vi- + to esponendo varie questioni attinenti alla regolarità dell'iter procedimentale. Nessuna difesa è stata svolta dall'intimato resi- sterte. 2 Motivi della decisione. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nul- lità della sentenza sia per discordanza tra la data della decisione e quella del deposito della sentenza, risultando quest'ultima anteriore a quella della deci- sione, sia del luogo di residenza del convenu- to, indicato in dispositivo in Catanzaro e nell'intestazione della sentenza in Lamezia Terme. Il motivo è palesemente infondato, vertendosi in ipotesi di mere irregolarità materiali nella stesura della sentenza, agevolmente emendabili con il ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale della sentenza (artt. 287-288,att. 121 c.p.c.). Con il secondo motivo si denuncia la violazione del principio dell'onus probandi, assumendosi che sarebbero state prese in considerazione fatture non afferenti alla lite in oggetto;
sarebbe stato ammessO a testimo- niare la stessa parte attrice;
si sarebbe evidenziata la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale e si sarebbe taciuto dell'assenza dell'attore a rendere lo stesso interroga- torio. Il motivo va disatteso, perché viola il principio di completezza del ricorso per cassazione del provvedi- mento impugnato. 3 Ed infatti, non vengono spiegate le ragioni per le 9 quali le fatture indicate in ricorso non sarebbero af- ferenti alla lite in oggetto non viene specificato se l'attore ha reso meno testimonianza sui fatti di causa né viene indicato su quali circostanze lo stesso attore sarebbe stato chiamato a rendere l'interrogatorio formale. Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motiva- zione della sentenza impugnata, e si sostiene che la decisione sarebbe stata diversa se fosse stata presa in considerazione la documentazione prodotta dal convenuto e la testimonianza resa dal teste Orlando, invece di pretendere la prova scritta sulle stesse circostanze di fatto. Il motivo è palesemente infondato, perché, da un la- to, la doglianza poggia su asserzioni non sorrette da specificate circostanze di fatto e, dall'altro, la sen- tenza impugnata esprime in maniera chiara gli elementi di fatto su cui si fonda la decisione adottata. Non vi obbligo di statuizione sulle spese di lite stante l'assenza dell'intimato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla per le spese giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 5/12/02. 4 Il Consigliere relatore Dott. Ennio Malzone Even Mizan IL CANCELLIERE C1 Innocenry Battista Il Presidente dott. Angelo Giuliano Angle Fam R T A ) T I D P S G I . D C E N E C . A 4 T I E I U ( 6 E 3 L . 9 2 1 - 1 1 - 1 9 1 9 , N . 7 3 4 T E N D A R E S T N E R G S I I E Z O A E L O E B L O DEPOSITATO 2003MAG. Oggi IL CANCELLIER, Innocenzo Battis