Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 282 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, la nozione di residenza di cui all'art. 2 della convenzione di New York, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 ottobre 1957 n. 1163, deve ritenersi caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza in un determinato luogo e da quello soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, sebbene si lavori in altro luogo e purché si confermi la abitazione nel primo e vi si ritorni quando è possibile. (Fattispecie di importazione di veicoli integrante il reato di contrabbando per mancanza di residenza all'estero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2010, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 34
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 31194/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA Nicola, n. il 3.2.1982;
avverso l'ordinanza del 17.7.2009 del tribunale di Sondrio;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Bologna, in sostituzione dell'avv. Gerosa M., ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 10 giugno 2009 il P.M. presso il Tribunale di Sondrio convalidava il sequestro probatorio eseguito dalla Guardia di Finanza di Chiavenna il 9 giugno 2009 dell'autoveicolo AUDI tg. GR104053 intestato a AV Nicola.
Il difensore del IA chiedeva l'annullamento e/o la revoca del sequestro dell'autoveicolo.
Il g.i.p. presso il Tribunale, con ordinanza dell'11 luglio 2009, rigettava l'istanza.
Ha rilevato il g.i.p. come l'indagato, pur essendo iscritto all'A.I.R.E. e lavorando in Svizzera quale socio della BIAVA S.A. con sede in St. Moritz, avesse l'effettiva residenza in Italia, giacché in sede in sede di contestazione aveva dichiarato di vivere a Chiavenna in via Violina n. 86/a e di essersi iscritto all'AIRE per motivi di lavoro.
Sicché, dovendosi ricondurre la effettiva residenza del IA in Italia, non sussistendo i presupposti per la temporanea importazione in franchigia prevista dalla convenzione di New York e dalle norme comunitarie, apparivano configurabili i reati ipotizzati, non avendo l'indagato assolto gli obblighi doganali cui sono soggetti gli autoveicoli importati nel territorio nazionale. Ha ritenuto poi il g.i.p. che le esigenze probatorie poste a fondamento del sequestro erano evidenti, costituendo l'autovettura sequestrata oggetto del reato di contrabbando, soggetta a confisca obbligatoria D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 301. Ritenuta quindi la legittimità del sequestro impugnato, il g.i.p. ha rigettato la richiesta di riesame.
2. Avverso questa pronuncia l'indagato propone ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso il ricorrente censura il provvedimento impugnato perché muove dall'erroneo presupposto della sussistenza, in capo all'indagato, degli indizi di colpevolezza per i reati previsti e puniti dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70. Invece la documentazione agli atti permette di ritenere provata in particolare la residenza anagrafica dell'indagato, cittadino italiano, a Saint Moritz (ch), dove era anche la residenza effettiva dell'indagato, unitamente alla propria famiglia, presso l'unità abitativa in Saint Moritz condotta in locazione dal 2006, stante anche l'attività di lavoro dipendente dell'indagato presso la Biava Frutta e verdura s.a., società di diritto svizzero costituita nel 1983.
Inoltre il ricorrente lamenta l'omesso previo avviso prescritto dell'art. 114 disp. att. al c.p.p..
2. Il ricorso è infondato.
Come ha correttamente rilevato il g.i.p., l'art. 719 Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 n. 2454 pone come unici limiti, al fine dell'importazione temporanea di veicoli, che i veicoli siano importati da persone stabilite fuori dal territorio doganale, che l'utilizzo del veicolo sia fatto a fini privati;
che l'immatricolazione sia a nome di una persona stabilita fuori dal territorio doganale.
Questi essendo i presupposti del contestato reato, deve considerarsi nella specie che il g.i.p. ha ritenuto che, allo stato degli atti, l'indagato risultava residente in Italia e non già in Svizzera, come assume il ricorrente. Trattasi di circostanza di fatto, valutata dal g.i.p., che non consente di radicare una censura con ricorso per cassazione ammesso, nel caso di sequestro, solo per violazione di legge. Cfr. Cass., sez. 6^, 21 gennaio 2009, Vespoli, secondo cui in caso di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Cfr. altresì Cass., Sez. 3^, 14 gennaio 1998 -. 18 febbraio 1998, n. 1933, che, con riferimento alle ipotesi di reato previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 282 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70, ha precisato che l'espressione "residence normal" di cui all'art. 2 della convenzione di New York, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 ottobre 1957, n. 1163, va intesa come abituale residenza all'estero, che ricorre sia quando il cittadino ha eseguito all'estero le prescritte variazioni anagrafiche, sia quando di fatto abbia stabilmente trasferito all'estero la dimora abituale. In proposito va sottolineato come la nozione di residenza sia caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza in un determinato luogo (peraltro la durata della dimora non va intesa come assoluta continuità della medesima, ma soltanto come abitudine alla dimora), e da quello soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, sebbene si lavori in altro luogo e purché si confermi la abitazione nel primo e vi si ritorni quando è possibile.
3. Quanto all'ulteriore profilo di censura (il ricorrente deduce che il sequestro operato in data 9 giugno 2009 dalla guardia di finanza di Chiavenna fosse nullo per violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.) deve considerarsi che si tratta di questione non eccepita tempestivamente.
Questa Corte (ex plurimis Cass., sez. 5^, 2 aprile 2003, Annibaldi) ha affermato che è vero che la polizia giudiziaria, quando agisca di propria iniziativa e non su delega del p.m., prima di procedere al sequestro, ex art. 354 c.p.p., deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ex art. 114 disp. att. c.p.p.), in quanto anche il sequestro - come le ispezioni e le perquisizioni - rientra nella categoria degli atti per i quali è previsto l'avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore ad inizio di operazioni;
ma la violazione di tale obbligo determina una nullità a regime intermedio, la quale, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari, è sanata se non eccepita tempestivamente entro il giudizio di primo grado.
4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010