Sentenza 26 febbraio 2010
Massime • 1
Ai fini della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato, ma in uso a quest'ultimo).
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- 1. Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 gDi Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Corte di Cassazione S.U. pen. 17 aprile 2012, n. 14484 Il veicolo utilizzato per commettere il reato di cui all'art. 186 c.s., comma 2 lett. c (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), non può essere assoggettato alla misura della confisca obbligatoria se il mezzo è nella disponibilità del trasgressore in forza di un contratto di leasing e il concedente, proprietario del mezzo, risulta del tutto estraneo al reato. RITENUTO IN FATTO 1. In data 2 maggio 2010, la Polizia stradale di Rimini-Sottosezione di Forlì fermava l'autovettura Volkswagen Golf condotta da R. S. il quale, a seguito di espletamento di test alcolimetrico, risultava avere una concentrazione …
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IL PRINCIPIO DI DIRITTO “Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione al contratto di leasing, se il conducente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato“. LA SENTENZA INTEGRALE Cassazione Penale, Sezione Unite, sentenza n. 14484/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPO Ernesto – Presidente Dott. DE ROBERTO Giovanni – Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina – Consigliere Dott. FIALE Aldo – Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero – rel. Consigliere Dott. SANDRELLI Gian Giacomo – Consigliere Dott. …
Leggi di più… - 3. Guida in stato di ebbrezza: va confiscato il veicolo anche al possessore o detentore non occasionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima Ai fini della confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada , la nozione di appartenenza del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Cassazione penale , sez. I , 04/02/2020 , n. 14844). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 04/02/2020 , n. 14844 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza …
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Cassazione Penale, Sezione Unite, sentenza n. 14484/2012 IL PRINCIPIO DI DIRITTO “Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione al contratto di leasing, se il conducente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato“. LA SENTENZA INTEGRALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPO Ernesto – Presidente Dott. DE ROBERTO Giovanni – Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina – Consigliere Dott. FIALE Aldo – Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero – rel. Consigliere Dott. SANDRELLI Gian Giacomo – Consigliere Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2010, n. 20610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20610 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 26/02/2010
Dott. BRUSCO Carlo IU - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 368
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 33434/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN NG, N. IL 18/07/1941;
avverso l'ordinanza n. 185/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 10/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Galati Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria veniva convalidato il sequestro dello scooter ON AI tg. X2XTW5 in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (in quanto condotto da AC IU in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico di 2,3 g/l).
Con lo stesso provvedimento veniva adottato il sequestro preventivo del veicolo.
Con istanza avanzata da ES LA, madre dell'indagato, veniva richiesto il dissequestro del mezzo. Il GIP rigettava la richiesta e con provvedimento del 10/6/2009 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto dalla ES.
Osservava il Tribunale che il motoveicolo solo apparentemente apparteneva alla ricorrente in quanto, avendo l'età di 68 anni, ben difficilmente era la effettiva utilizzatrice del mezzo. Inoltre l'art. 213 C.d.S. esplicitamente consentiva la confisca, in quanto motoveicolo era stato utilizzato per commettere un reato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la ES lamentando la violazione di legge in quanto l'art. 186 C.d.S., comma 2 non consentiva la confisca e, quindi il sequestro, del veicolo se questo apparteneva a terzi;
inoltre non era invocabile l'applicazione dell'art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, in quanto la disposizione operava se il motomezzo era stato finalisticamente utilizzato per commettere un reato (es. una rapina), presupposto questo che nel caso di specie difettava.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Invero, indipendentemente dalla operatività dell'art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, l'art. 186 C.d.S., comma 2 prevede che quando il tasso alcolemico supera il limite di g/l 1,5, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca del veicolo. Ne consegue che in tali casi è ammesso il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2. La citata norma del codice della strada, però, nel prevedere la confisca stabilisce che essa debba essere disposta, "... salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato". Nel caso di specie, come osservato in ricorso, il motoveicolo risulta intestato alla madre dell'imputato, ES LA. Ne ha dedotto il ricorrente che non potendo esso essere confiscato, non poteva neanche essere sequestrato.
Ciò premesso osservato che ad inibire il provvedimento ablativo, secondo la disposizione dell'art. 186 C.d.S. è la "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato, pertanto, di contro, per consentirlo è necessario che esso "appartenga" all'imputato. Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini "proprietà" o "intestazione" nei registri.
Ciò significa che il concetto di "appartenenza" deve inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali. Nel caso de quo, in modo coerente il Tribunale ha ritenuto che la signoria sulla cosa fosse dell'imputato (AC IU di anni 39 al momento del fatto e conducente del motoveicolo) e non della madre ricorrente, di anni 67 e pertanto verosimilmente inidonea alla guida di uno scooter.
Ne consegue che il Tribunale ha fatto buon governo delle disposizioni previste dall'art. 186 C.d.S. che in ricorso si assumono violate. La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000= a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010