Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7608 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
AULA- 7 608/0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.17008/00 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Cron. 17484 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.03.04.2001 da FERRO VIE DELL O STATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, giusta procura per notar Paolo Castellini di Roma, rep. n. 56911 del 23 febbraio 1999, rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Ozzola, presso il quale elett.te domicilia in Roma, corso Germanico, n. 172, giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente 3 - 8 5 4 contro 1 1 ON O BI rappresentato e difeso dall'avv. G. Sante Assennato, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Carlo Poma, n. 02, giusta procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16371/99 dell'11.12.1998/10.09.1999, R.G. n. 43066/91. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03 aprile 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Massimo Ozzola per la Ferrovie dello Stato s.p.a., e G. Sante Assennato per IA ON Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 0454/90 resa nel 1990 il Pretore di Velletri, rigettava la domanda proposta da IA ON contro l'allora Ente Ferrovie dello Stato, oggi Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie), diretta al riconoscimento della maggiorazione di rendita per infortunio sul lavoro del 12 giugno 1984, già conseguita nella misura del 12%. Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava il diritto del ON alla 2 rendita da infortunio sul lavoro con inabilità permanente " del 20% con decorrenza I° aprile 1998. Osservava il Tribunale: la natura e la gravità dei postumi derivanti dall'inforunio sul lavoro del 12 giugno 1984, come accertati dalla nuova consulenza medico-legale espletata in secondo grado, determinavano una inabilità permanente del 20% a far data dalle operazioni peritali;
tale giudizio, anche sulla decorrenza, poteva essere condiviso in assenza di ulteriori elementi, da fornirsi da parte del richiedente, idonei ad individuare una diversa pregressa decorrenza. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Ferrovie dello Stato s.p.a., già Ente Ferrovie dello Stato, demandando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. ON IA si è costituito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla percentuale di invalidità riconosciuta in capo al dipendente ed alla sua riferibilità al sinistro avvenuto nel 1984, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: non avendo il Tribunale 3 proceduto a motivazione di sorta, e dovendosi pertanto rifare alla relazione medico-legale cui il giudice di appello rinviava, appariva chiaro che il consulente tecnico 1 di ufficio, facendo derivare la maggiorazione della peggioramento del quadroinabilità permanente da un psichiatrico, si era posto in contrasto con gli accertamenti del consulente di ufficio di primo grado, il quale non aveva ritenuto di una qualche rilevanza il medesimo fattore;
in presenza di una così evidente discrasia fra le due relazioni medico-legali, il Tribunale avrebbe dovuto maggiormente e diversamente motivare le ragioni del proprio convincimento. Il ricorso è infondato. La censura, come peraltro risulta dall'insistente riferimento della Ferrovie, denunzia la sostanziale discrasia fra le due relazioni medico-legali, in riferimento ad un disconosciuto legame tra "l'evento traumatico subito e le sue (compromesse) condizioni psichiche" da parte del consulente di primo grado, valorizzato invece dal secondo consulente, nonché ad una diversa valutazione dei postumi accertati. In realtà, il consulente di secondo grado, quanto al nesso eziologico tra i disturbi psichici e il trauma del 1984, si è rifatto proprio all'accertamento del consulente di primo grado, allorché espressamente richiama "la persistenza di quelle patologie riconosciute quali esiti permanenti del trauma del 12/6/1984", tra le quali la "sindrome soggettiva del traumatizzato cranico", con evidente riferimento alla relazione peritale di primo grado circa i “modesti esiti di contusione cranica" ed alla copia della cartella clinica del Servizio di Reumatologia del Policlinico Umberto 1°, che, a sua volta, registra in data 15 novembre 1984, e cioè a circa cinque mesi dall'infortunio, "Soggetto neurolabile in terapia con Tavor Psicomizer Liposom Forte". Lo stesso consulente, quanto alla valutazione dei postumi permanenti, nel riconoscere modificazione dello stato del soggetto in forma " una peggiorativa anche in considerazione del fisiologico> in particolar modo per un sicuro divenire legato all'età - aggravamento del quadro psichiatrico (depressione del tono dell'umore, senso di sfiducia nelle proprie capacità psico- fisiche con focalizzazione ideativa" a distanza di qualche dall'infortunio e anche dalla stessa relazione di anno primo grado, ribadita la certezza del nesso eziologico si è visto, già accertato dal consulente di primo come grado giustifica l'aggravamento dell'affezione, peraltro - motivatamente fatto decorrere dalla data della perizia (di secondo grado), in relazione ad una facilitazione per la "neurolabilità" riscontrata, e che non è affatto insorta prima dell'infortunio, come, evidentemente per mero lapsus, 5 A si afferma in ricorso. Ed allora, la censura non trova logica introduzione, essendo essa fondata sull'equivoco di fondo di una insussistente "neurolabilità" antecedente all'infortunio, quanto al primo profilo, e su una inesistenza omissione di motivazione, ancorché quest'ultima espressa per relationem, quanto al secondo profilo. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 03 aprile 2001. Il consigliere est. Giovanni Mazzarella Il presidente Giovanni Mapperella Giuseppe Ia to Phillie E A L G E G 7 3 1 L E D L 1 8 - - N 5 3 3 . R . A L T D L ' 1 T R E T S O I O I E I D A I 0 S N G I T E R E O A O R S D , I S N S T A G A , A S E S E N D E T M A P I O S D T I A O D B O I , L L IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5611 2001 oggi, IL CANCELLER 6