Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Integra esclusivamente il reato di cui all'art. 632 cod. pen. la deviazione di una frazione o quantità di un complesso di acque, la sua mobilizzazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua sottrazione al possessore, nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico preesistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2002, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO PRESIDENTE
1. Dott. MARZANO FRANCESCO CONSIGLIERE
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
3. Dott. CHILIBERTI ALFONSO "
4. Dott. BIANCHI LUISA "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SA OR nato il [...];
avverso SENTENZA del 04/06/2002 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CHILIBERTI ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del dr. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 19.9.2002 RI OR ha proposto ricorso avverso la sentenza 4.6.2002 della Corte d'appello di Catania che confermava la sentenza 3.6.1999 del Pretore di Ragusa con la quale esso ricorrente, imputato del reato di cui all'art. 632 c.p., era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa per il reato di furto continuato aggravato con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Lamenta il ricorrente il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza e l'erronea applicazione della legge penale, costituendo il fatto mero illecito amministrativo, per il quale aveva. già effettuato oblazione.
Osserva questa Corte che non sussiste violazione del principio di correlazione tra la contestazione e la sentenza (art. 521 c.p.p.), in quanto tra il reato dell'art. 632 c.p. e quello di furto c'è continenza dell'oggetto materiale, che è più ampio nel primo reato:
ed infatti in questo si ha deviazione dell'intero complesso delle acque, mentre nel furto si ha il prelievo soltanto di una porzione o quantità dell'acqua mobilizzata mediante il parziale distacco dalla massa complessiva, senza una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico da quello preesistente (Cassazione penale, sez. II, 3 febbraio 1987, CU e altro). In entrambi poi l'elemento psicologico è costituito dal fine di profitto, e la ritenuta continuazione attiene alla plurima sottrazione di masse ben determinate d'acqua.
Né ha pregio il fatto che sia stata contestata una violazione amministrativa per la quale è stata effettuata oblazione, violazione peraltro neppure ben identificata, non potendosi ravvisare quella il cui precetto è contenuto nell'art. 7 (riguardante le domande per concessione ed utilizzazione di acque) e la cui sanzione sarebbe contenuta nell'art. 219 del T.U. 1775/33. Nel caso di specie, semmai potrebbe ravvisarsi la violazione di cui all'art. 17 di tale legge, che recita: "Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.
L'Autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque".
Vero è che la legge 24 novembre 1981, n. 689, estende all'articolo 9 il principio di specialità, dettato per il concorso apparente tra norme penali dall'art. 15 c.p., all'illecito amministrativo ed al concorso tra norme penali e norme che stabiliscono una violazione amministrativa, per cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale, ma tra l'ipotesi di violazione amministrativa ed il reato di furto intercorre una relazione di specialità reciproca, per cui su di un nucleo comune si innestano distinti elementi specializzanti, cosa che non consente l'applicazione dell'art. 9 citato, che è estensione dell'art. 15 c.p., in quanto, applicandosi una norma, resterebbe privo di rilievo l'elemento specializzante dell'altra: rispetto al furto, infatti, l'art. 17 del R.D. 1775/33, che vieta di derivare acque pubbliche senza autorizzazione e concessione è indubbiamente speciale in quanto riferito alla sottrazione dì uno specifico bene, ma nel furto il relativo impossessamento richiede il quid pluris, rispetto alla violazione amministrativa, del fine di profitto. Dunque non può affermarsi che la violazione amministrativa escluda il reato di furto. Né l'illiceità penale resta esclusa dal fatto che il ricorrente fosse titolare di una concessione di acque, in quanto l'omessa richiesta di rinnovo non lo legittimava all'acquisizione dell'acqua (non dissimilmente dal titolare di licenza di porto d'armi, che risponderà penalmente allorché porti un'arma fuori dalla propria abitazione senz'aver rinnovata la licenza).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l'11.12.2002.
Depositato in cancelleria il 3 febbraio 2003 .