Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 5623
CASS
Sentenza 8 luglio 2016

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Il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (DASPO) non determina la automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. (Nella fattispecie, la S.C. ha applicato il suddetto principio ad imputato nei confronti del quale per alcuni reati era stata dichiarata la prescrizione, precisando che le cause di proscioglimento diverse da quelle "perchè il fatto non sussiste" o "perchè l'imputato non lo ha commesso" non escludono automaticamente la sussistenza dei fatti ed il giudizio di pericolosità del loro autore).

L'aggravamento della misura del divieto di accedere a manifestazioni sportive con relativo obbligo di presentazione all'autorità di polizia (DASPO), consistente nella proroga del termine di durata, disposta ai sensi dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in caso di violazione del divieto avvenuta all'estero, non presuppone l'accertamento dei fatti ad opera dell'autorità straniera, come invece previsto dall'art. 6, comma primo, ultima parte, della stessa legge, (come modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 199, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), qualora i fatti rilevanti per l'emissione del decreto siano stati commessi all'estero. (Nella specie, la violazione del divieto era stata accertata da personale della Polizia di Stato al seguito dei sostenitori di una squadra impegnata all'estero).

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 5623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5623
Data del deposito : 8 luglio 2016

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