Sentenza 8 luglio 2016
Massime • 2
Il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (DASPO) non determina la automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. (Nella fattispecie, la S.C. ha applicato il suddetto principio ad imputato nei confronti del quale per alcuni reati era stata dichiarata la prescrizione, precisando che le cause di proscioglimento diverse da quelle "perchè il fatto non sussiste" o "perchè l'imputato non lo ha commesso" non escludono automaticamente la sussistenza dei fatti ed il giudizio di pericolosità del loro autore).
L'aggravamento della misura del divieto di accedere a manifestazioni sportive con relativo obbligo di presentazione all'autorità di polizia (DASPO), consistente nella proroga del termine di durata, disposta ai sensi dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in caso di violazione del divieto avvenuta all'estero, non presuppone l'accertamento dei fatti ad opera dell'autorità straniera, come invece previsto dall'art. 6, comma primo, ultima parte, della stessa legge, (come modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 199, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), qualora i fatti rilevanti per l'emissione del decreto siano stati commessi all'estero. (Nella specie, la violazione del divieto era stata accertata da personale della Polizia di Stato al seguito dei sostenitori di una squadra impegnata all'estero).
Commentari • 5
- 1. DASPO: niente decadenza automatica a seguito di sentenza definitiva di assoluzionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2016 |
Testo completo
massimerio 05623-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent, n. 1754 sez. Aldo Fiale Vito Di Nicola -CC 08/07/2016 R.G.N. 607/2016 Aldo Aceto Relatore - Emanuela Gai Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AD RE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 14/11/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il sig. RE AD ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 14/11/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo che ha convalidato il provvedimento del 05/11/2015 del Questore di quel capoluogo che gli aveva prescritto di presentarsi presso la Stazione Carabinieri di Stezzano (BG) trenta minuti prima dell'inizio e trenta minuti dopo la fine di ogni incontro di calcio a qualsiasi titolo (anche amichevole) disputato dalla squadra dell'Atalanta nell'anno successivo in Italia e nell'Unione Europea.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989, e vizio di motivazione carente o comunque illogica in ordine all'eccepita inutilizzabilità dell'annotazione della D.I.G.O.S. del 07/08/2015, atto sul quale si fonda il provvedimento del Questore.
1.2.Con il secondo eccepisce l'illegittimità del prolungamento degli effetti del provvedimento del precedente D.a.spo. del 09/02/2011, di cui quello del 05/11/2015 costituisce un aggravamento, essendo stato assolto dai fatti-reato per i quali il primo provvedimento fu emesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.Violando le prescrizioni del precedente analogo provvedimento di divieto quinquennale di accesso agli impianti sportivi del 09/02/2011, il ricorrente assistette all'incontro di calcio amichevole disputato il 02/08/2015 dall'Atalanta a Londra contro la locale squadra del Queens Park Rangers.
3.1.Il suo ingresso allo stadio fu fotorilevato dal personale della Polizia di Stato al seguito dei tifosi atalantini.
3.2.Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità dell'accertamento perché - deduce - per i reati commessi all'estero il legislatore ha opportunamente previsto che per l'irrogazione legittima del DASPO ci sia un accertamento dell'autorità straniera competente >>, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 1, ultima parte, come modificato dal d.l. 22 agosto 2014, n. 199, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, a mente del quale: Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura>>.
3.3. L'interpretazione della norma è del tutto errata.
3.4.La norma invocata dal ricorrente si riferisce alla applicazione del divieto in conseguenza dei "fatti" richiamati nella prima parte del comma primo dell'art. 6, cit., che siano stati commessi all'estero e tra i quali non è prevista la violazione del d.a.spo., contemplata dal successivo sesto comma come autonoma ipotesi di reato che peraltro si consuma quando comporta anche la violazione - dell'obbligo di presentazione all'autorità di PS nel luogo stabilito per la presentazione. 2 3.5.Quel che rileva, nel caso in esame, è la disposizione contenuta nel comma quinto, ultima parte, dell'art. 6, secondo cui: Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni>>. La violazione può risultare da documentazione videofotografica o da qualunque altro elemento oggettivo, senza ulteriori aggettivazioni, non essendo richiesto che sia accertata in via esclusiva dall'autorità straniera competente.
4.Il secondo motivo è manifestamente infondato.
4.1.Il ricorrente deduce che il 20 aprile 2015 è stato assolto dal Tribunale di Bergamo dai medesimi fatti-reato per i quali era stato emesso il provvedimento del 09/02/2011 traendone la conclusione della automatica caducazione degli effetti.
4.2. L'eccezione è assolutamente priva di fondamento.
4.3.Innanzitutto osserva il Collegio che per alcuni reati l'imputato non è stato assolto nel merito bensì per intervenuta prescrizione;
in secondo luogo trova applicazione la regola stabilita dall'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, secondo cui: Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 (...) sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione>>.
4.4.La assoluzione dai fatti-reato interagisce sul divieto disposto per i medesimi fatti consentendone la revoca o la modifica (che ben può essere sollecitata dallo stesso interessato), ma mai determinandone la automatica decadenza, men che meno la illegittimità (sopravvenuta) del provvedimento che lo aveva disposto per la cui emissione è sufficiente la "denuncia" del fatto, non il suo accertamento.
4.5.Un diverso ragionamento porterebbe a concludere che l'efficacia del divieto di accesso agli impianti sportivi è sempre subordinata al mancato accertamento dell'innocenza dell'interessato; ma se così fosse non è chiaro perché il legislatore non ha previsto un meccanismo di automatico adeguamento dell'efficacia del divieto alle parallele vicende processuali piuttosto che affidare a un separato e diverso atto amministrativo autonomamente impugnabile (la revoca o la modifica) le sorti del primo provvedimento.
4.6.Appare inoltre evidente che le cause del proscioglimento diverse da quelle perché il fatto non sussiste>> o perché l'imputato non lo ha commesso >> non escludono automaticamente la sussistenza dei fatti e il giudizio di pericolosità del loro autore.
4.7.Ne consegue che fino a quando il provvedimento impositivo del divieto non viene revocato o modificato esso esplica i suoi effetti per intero. 3 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 08/07/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Aldo Aceto Aero fare Aloo Heel DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 FEB 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4