Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
011 1 8 / 0 1 REPUBBLICA ITALIAN IN NOMEL OPO O ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IstituzionE DEREBJ. - MOTIVE DETERMINANTE. SEZIONE SECONDA CIVILE -CONDIZIONE OKOSO -RISOLUZLONE- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -DOMANDA HUEVA- Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 18203/98 - Cron. 2353 Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere Rep. 374 Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 16/06/00 ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente S E N T ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia-studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE RUSSO SALVATORE, RUSSO VENERANDO, RUSSO AGATA, TORRISI per diritti L. 12000 26 GEN. 2001 ROSA VED. RUSSO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 11 VL CANCELLIERE P.L.DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell'avvocato LA PERGOLA ENRICO, che li difende unitamente LIRE 3000 all'avvocato CATANZARO LOMBARDO A, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrenti CG575628
contro
CG575623 COM. CATANIA in persona del Sindaco p.t., CG575603 elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE CG575604 2000 1, difeso dall'avvocato MINEO FRANCESCO, giusta delega 1204 in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Rilasciata copia legale al Sig. LA PERGOL nonchè contro per diritti L. 42.00 GB EREDITA' GIACENTE DE STEFANI CLARA, AZD USL/3, COM. 1 03 MAG 2001- IL CANCELLIERECENTURIPE, COM. ALI' MARINA;
intimati avverso la sentenza n. 579/97 della Corte d'Appello di LIRE 2000 CANCELLERIA CATANIA, depositata il 17/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
BB232125 uditi gli Avvocati LA PERGOLA Enrico e CATANZARO BB232131 LOMBARDO A. difensori del ricorrente che hanno BB232136 chiesto l'accoglimento del ricorso;
BB232141 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BB232145 Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.. LIRE AT645324 LIRE 5000 €0,52 L3000 CANCELLER LIRE 10000830 CANCELLERIA FIRE 5000 CANCELLERIA AYS10023 AT645320 AT645313 AT995865 AY510034 -2- 18203/98 H Oggetto: intiturione d'erede - motivo determinante- condizione o modo- risoluzione domanda uncova. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 28.4-3.5.80, AR De EF premesso che in data 11.7.64 era deceduto il proprio - marito AL IS SS;
che, con testamento ologra- fo, questi aveva nominato erede universale l'Ospedale Generale Regionale Vittorio Emanuele II° di Catania e le aveva legato l'usufrutto di 5/12; che il motivo determi- nante la disposizione testamentaria in favore dell'Ospe- dale era costituito dall'onere imposto all'istituito di provvedere, con i mezzi fornitigli dall'eredità, alla co- struzione d'una nuova ala del complesso da dedicare ai genitori del disponente;
che tale costruzione avrebbe do- vuto essere realizzata entro nove anni dalla data del decesso del disponente;
che l'erede istituito non aveva adempiuto all'onere suddetto conveniva in giudizio, in- nanzi al tribunale di Catania, l'Ospedale Generale Regio- nale Vittorio Emanuele II° ed il fratello del de cuius, CO IS SS, chiedendo la risoluzione della dispo- sizione testamentaria e, per l'effetto, la condanna del- l'ente ospedaliero al rilascio dei beni ereditari, con la devoluzione dei medesimi secondo le norme sulla succes- sione legittima eppertanto, in virtù dell'art. 582 CC (nel testo in vigore al momento dell'apertura della suc- cessione) in favore d'essa attrice e del nominato germano del de cuius CO IS SS. Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, aderiva LIRE 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE alle domande proposte dall'attrice. CANCELLERIA UFFICIO COPIE ARE Richiesta copia studic DIRITTI མི་ནི།ད་མིའི་ལམ་ཡོན་དུ་མི་འི་ D AVACK jal Sig. per diritti Rin BB536090 LUG. ZUU1 IL CANCELLIERE ✗ 18203/98 Costituendosi a sua volta, l'Ospedale contestava il fondamento delle avverse domande e ne chiedeva il riget- to;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale nei con- fronti dell'attrice e di CO IS SS chiedendone la condanna al rilascio, in proprio favore, d'alcuni im- mobili che assumeva dagli stessi illegittimamente detenu- ti in quanto rientranti tra quelli appartenenti all'ere- dità di AL IS SS. Interrotto il giudizio per il decesso di CO Ve- lis SS, l'attrice riassumeva la causa nei confronti degli eredi di questi ND, AL ed AG - SS e OS TO SS - i quali, costituendosi, in- in precedenza formulate dal sistevano nelle conclusioni loro dante causa. L'Ospedale convenuto eccepiva, a questo punto, la propria sopravvenuta carenza di legittimazione passiva, per effetto della L.R. n. 87 del 1980, donde una seconda interruzione del giudizio, successivamente riassunto dal- l'attrice nei confronti del Comune di Catania. Quest'ultimo, costituendosi, eccepiva preliminar- mente la propria carenza di legittimazione passiva;
in subordine, deduceva l'infondatezza delle avverse domande chiedendone il rigetto. Interrotto nuovamente il giudizio per il decesso del procuratore dell'Ospedale, originario convenuto, la De EF riassumeva il processo anche nei confronti dell'Unità Sanitaria Locale n. 35. 18203/98 3 - Quest'ultima, costituendosi, eccepiva in via preli- minare l'avvenuta estinzione del giudizio, per inosser- vanza del termine concesso dal g.i. per la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione del- l'udienza; nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto. Con sentenza non definitiva 28.4-19.9.88 veniva ri- gettata l'eccezione d'estinzione del processo e la causa veniva rimessa in istruttoria per l'integrazione del con- traddittorio nei confronti del Comune di Centuripe e del Comune di Alì Marina. Interrotto per la quarta volta il giudizio, per il decesso dell'attrice AR De EF, il processo veniva riassunto dall'eredità giacente della stessa, in persona del curatore, il quale provvedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni suddetti. Questi ultimi non si costituivano in giudizio. Con sentenza 27.6-14.12.91, il tribunale di Catania dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Uni- tà Sanitaria Locale n.35; rigettava le domande principali di risoluzione della disposizione testamentaria per ina- dempimento dell'onere e di rilascio dei beni ereditari;
condannava il Comune di Centuripe e quello di Alì Marina al pagamento della somma di £. 12.500.000 ciascuno in fa- vore dell'eredità giacente di AR De EF e compen- sava interamente le spese del giudizio. Avverso tale decisione l'eredità giacente di AR De EF, in persona del curatore, proponeva appello 18203/98 - deducendo : 1) che l'adempimento dell'onere da parte del- l'Ospedale aveva rappresentato il solo motivo determinan- te della disposizione testamentaria, non risultando né implicitamente, né esplicitamente alcun altro motivo per cui AL IS SS avesse dovuto beneficiare l'en- te con un lascito così cospicuo;
2) che il detto ente aveva adempiuto l'onere ben oltre la scadenza del termine di nove anni stabilito nel testamento, senza fornire al- cuna prova che il ritardo non fosse ad esso imputabile, e che ciò comportava la risoluzione della disposizione in favore dello stesso ex art. 648 CC;
3) che, comunque, la costruzione eseguita dall'Ospedale non aveva nulla a che vedere con quella di cui all'onere testamentario, essendo stata effettuata in un plesso diverso, attribuito all' ente in epoca successiva al testamento a seguito di pra- tica amministrativa autonoma e diversa. Avverso la medesima sentenza proponevano appello anche ND e AL SS, quest'ultimo in pro- prio e nella qualità di procuratore generale di AG SS, chiedendo dichiararsi aperta la successione legit- tima in favore d'essi appellanti e dell'eredità giacente di AR De EF, con la condanna dei Comuni di Cata- nia, di Centuripe e di Alì Marina alla restituzione del patrimonio oggetto del testamento ed al pagamento dei frutti percetti dall'apertura della successione al soddi- sfo. Costituendosi, il Comune di Catania chiedeva il ri- getto delle avverse impugnazioni e spiegava, a sua volta, 18203/98 5 appello incidentale onde, previa riforma sul punto, della sentenza impugnata, fossero condannati l'eredità giacente di AR De EF, nonché ND, AG e AL SS al pagamento in suo favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado. Si costituiva, altresì, l'Azienda USL 3 subentra- deducendo, in via pregiudiziale, l'inam- ta alla USL 35 - missibilità dell'appello nei suoi confronti, non essendo stata impugnata da alcuna delle parti il capo della pro- nunzia con il quale il primo giudice aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della USL 35; in via subordinata, proponeva appello incidentale av- verso la sentenza non definitiva emessa nello stesso giu- dizio dal tribunale di Catania, rilevandone l'erroneità nella parte in cui non aveva ritenuto estinto il giudizio per mancata corretta riassunzione dello stesso nel termi- ne perentorio concesso dal g.i. Con sentenza 17.9.97, la corte d'appello di Catania ritenuto che fosse fondata l'eccezione, sollevata dall' Azienda USL 3, in merito al passaggio in giudicato del capo della sentenza definitiva con il quale era stato di- chiarato il difetto di legittimazione passiva della USL 35; che, in ordine all'appello incidentale proposto da ND e AL SS, la pronunzia del primo giu- dice dovesse conferma, risultando tardiva ed inammissibi- le ex art. 345 CPC la domanda di declaratoria di cessa- zione degli effetti della disposizione testamentaria per avveramento di condizione risolutiva, detta domanda CO- 18203/98 stituendo non una mera diversa qualificazione giuridica della richiesta originaria formulata con l'atto introdut- tivo del giudizio, bensì una domanda del tutto nuova, sia nel petitum che nella causa petendi;
che, alla stregua del tenore letterale e logico del testamento olografo, l'istituzione dell'ente ospedaliero quale erede universa- le fosse stata operata dal de cuius in modo preliminare, autonomo e del tutto indipendente dalla successiva dispo- sizione accessoria, effettuata per chiari motivi etici, umanitari e di solidarietà sociale;
che siffatta inter- pretazione della volontà del testatore fosse confermata dal fatto che la disposizione testamentaria non costitui- va l'unico modo per conseguire l'ulteriore scopo prefis- sosi dal de cuius, ben potendo l'identico risultato esse- re realizzato a mezzo d'un legato in favore del medesimo beneficiario;
che, pertanto, il modo imposto all'ospedale non potesse essere considerato come solo motivo determi- nante della disposizione testamentaria in favore dello stesso;
che, a norma dell'art. 648 sec. co. ultima parte CPC, dovesse, altresì, escludersi per l'inadempimento di siffatto onere rilevanza risolutoria dell'istituzione di dichiarava la contumacia di OS TO SS e erede - dei Comuni di Centuripe e di Ali Marina;
rigettava gli appelli principale ed incidentale;
confermava le impugna- te sentenze e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale decisione AL, ND ed Aga- ta SS nonché OS TO SS proponevano ricorso 18203/98 per cassazione con due articolati motivi illustrati anche da successiva memoria. Resisteva il Comune di Catania con controricorso. Le altre parti già in giudizio, pur ritualmente in- timate, non si costituivano. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziando vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 633 e seg., 1353 e segg., 1362 e segg. CC, 345 CPC, in riferimento all' si dolgono che la corte territo-art. 360 nn.3 e 5 CPC - riale, pur riconoscendo che l'obbligo imposto dal testa- tore all'istituito fosse una condizione risolutiva pote- stativa e non un modus, abbia ritenuto la prospettazione di tale profilo come domanda nuova, inammissibile in ap- pello ex art. 345 CPC;
non abbia, infatti, al riguardo considerato come la domanda diretta ad accertare la na- tura dell'obbligo imposto all'istituito avrebbe, comun- que, portato alla pronunzia d'una sentenza d'accertamento e di risoluzione, senza importare l'introduzione né d'un diverso petitum né d'una diversa causa petendi;
abbia er- roneamente interpretato le norme regolatrici della condi- zione ed del modo, estendendo illegittimamente gli ele- menti caratterizzanti dell'una all'altro e viceversa;
ab- bia confuso l'ipotesi della condizione sospensiva con quella della condizione risolutiva;
abbia contradditto- riamente affermato, prima, che nella fattispecie si trat- tasse di condizione potestativa risolutiva e, poi, che la 18203/98 - sentenza sarebbe di semplice accertamento e non di riso- luzione. Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione delle norme e dei princi- pi in materia di modus testamentario, di natura giuridica e di qualificazione degli atti civili, d'interpretazione del testamento, nonchè difetto e contraddittorietà di artt. 647-648 CC e 1362 segg. CC in re- motivazione, ex lazione all'art. 360 nn. 3 e 5 CPC - si dolgono che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto il modus "accessorio" rispetto alla disposizione istitutiva d'ere- degradandone la rilevanza rispetto a quest'ultima; de, non abbia, invece, considerato come, in realtà, il modus de quo fosse una disposizione autonoma posta accanto alla disposizione di erede o di legatario, secondo il fenomeno del collegamento negoziale;
non abbia riconosciuto che il motivo determinante dell'onere possa non essere costitui- to da interessi generali bensì solo da un interesse mo- rale del disponente;
non abbia tenuto conto della funzio- rafforzatrice dell'importanza dell'onere ravvisabile ne nella prescrizione del ricorso alla vendita dei beni per adempierlo;
non abbia considerato come il complesso di tali rilievi portasse ad escludere la ritenuta funzione genericamente umanitaria dell'onere e ad evidenziare, invece, come fosse stato radicato e pregnante, nel testa- tore, il motivo dell'intestazione del costruendo edificio ai propri genitori. 18203/98 Gli esposti motivi, che, per l'interdipendenza de- gli argomenti, possono essere congiuntamente trattati, meritano accoglimento e, sebbene tanto nell'impugnata sentenza quanto nel ricorso il primo argomento attenga alla proponibilità in appello della questione relativa alla qualificazione dell'obbligazione imposta all'isti- tuito come condizione piuttosto che come modus, l'accer- tamento della rilevanza dell'obbligazione stessa nel con- assume priorità testo della disposizione testamentaria logica, essendo essenziale ai fini dell'individuazione dell'effettiva volontà del testatore. Va, dunque, in proposito, riconosciuta senz'altro fondata la censura mossa all'impugnata sentenza per es- servisi negata la rilevanza determinante del motivo me- diante un'interpretazione della scheda testamentaria ope- rata in contrasto con il dovuto rispetto delle regole le- gali d'ermeneutica ed, in particolare, per violazione dei posti dagli att. 1362 pr. co. e fondamentali precetti dell'aderenza dell'interpretazione, in primis, 1363 CC al tenore letterale della manifestazione di volontà e, quindi, al senso complessivo di esso. Premesso, infatti, che la disposizione recita No- mino erede universale lo spedale Vittorio Emanuele di Ca- tania con l'obbligo di intestare a nome dei miei amati genitori SS ND e AG IS, un'ala che dovrà essere costruita con i redditi e qualora questi fossero insufficienti con la vendita di parte della mia eredità; detta ala dovrà essere costruita entro nove anni dalla 18203/98 10 data del mio decesso.>>, devesi rilevare come nell'impu- gnata sentenza sia stata operata un'indebita ed apoditti- - nel qualeca sezione materiale e concettuale del testo si ravvisa un'istituzione d'erede operata dal testatore in modo preliminare, autonomo e del tutto indipendente dalla successiva disposizione accessoria>> volutamente ed artificiosamente separando la parte della frase rela- tiva all'istituzione d'erede nomino erede universale lo spedale>> dalla parte susseguente relativa all'imposizio- ne della condotta con l'obbligo d'intestare al nome dei miei amati genitori SS ND e AG IS un'ala che dovrà essere costruita>> che della prima costituisce, per contro, un'indiscutibile prosecuzione, senza soluzio- ne alcuna di continuità né dal punto di vista sintattico né da quello logico. Di tale evidente continuità la corte territoriale non ha tenuto alcun conto ed, anzi, non ha neppure rile- vato come dalla disposizione delle singole proposizioni e dal senso complessivo del periodo emergessero palesi non solo l'imprescindibile connessione tra l'istituzione d'e- rede e l'obbligazione di fare ma altresì la preminenza dell'intento commemorativo (con l'obbligo d'intesta- re>>), costituente l'oggetto specifico dell'obbligazione e come tale indicato immediatamente dopo l'istituzione, rispetto a quello filantropico (un'ala che dovrà essere costruita>>), costituente solo il materiale mezzo di realizzazione del primo e come tale indicato solo a se- guire, ordine di priorità cui si aggiungono, nel prosie- 18203/98 11 guo del periodo, elementi di conferma dello stesso e della rilevanza del motivo, rappresentati dalla prescri- zione d'un criterio di residualità nelle possibili uti- lizzazioni dei beni (con i redditi e qualora questi fossero insufficienti con la vendita>>> e dall'imposizio- ne d'un termine precso e quindi essenziale per l'adempi- mento (ad aver luogo entro nove anni dalla data del mio decesso>>). -Di tale operata sezione che, come evidenziato, contrasta con il significato letterale della frase e con il testo complessivo della disposizione, tenuto conto dell'ulteriore prosecuzione del periodo, quindi effettua- ta in patente violazione delle richiamate prescrizioni degli artt. 1362 primo comma e 1363 CC nell'impugnata sentenza non è dato rinvenire alcuna giustificazione in senso tecnico, giacché le argomentazioni svoltevi si sviluppano non nell'interpretazione oggettiva del testo, come una corretta applicazione delle fondamentali regole ermeneutiche dettate dalle richiamate norme avrebbe im- posto, ma nella soggettiva formulazione di congetture circa i presumibili motivi etico-sociali ai quali sarebbe stata improntata la manifestazione di volontà del testa- tore, quindi con applicazione di criteri ermeneutici sus- sidiari utilizzabili, invece, solo ove i criteri princi- pali fossero risultati, e motivatamente, inidonei o tali, comunque, da lasciar dubbi consistenti non altrimenti ri- solubili se non, appunto, mediante il ricorso a quelle mere ipotesi sugli intenti filantropici del disponente. 18203/98 12 Anche tali giustificazioni si rivelano, peraltro, inidonee a dar ragione dell'adottata decisione ed è, per- tanto, fondata la censura con la quale, in ricorso, se ne è denunziato, sotto i profili dell'insufficienza e dell' il vizio ex art. 360 n. 5 CPC.incoerenza, Le affermazioni sulle quali si basa la motivazione della corte territoriale al riguardo - per cui l'istitu- zione d'erede sarebbe stata operata per chiari motivi etici umanitari e di solidarietà sociale al fine di con- seguire il lodevole intento di ampliare e sviluppare le attività istituzionali dell'ospedale etc'> mentre risul- terebbe privo di qualsiasi logica verosimiglianza rite- nere che l'istituzione di erede rivestisse, nell'animo del testatore, un significato meramente strumentale ri- spetto al preminente essenziale e pregiudiziale (nel te- sto mancano, evidentemente, una o più parole ma ne è, comunque, chiaro il significato: n.d.e.) del proposito di realizzare lo scopo di cui al modus'> non solo appaiono - in evidente contrasto con il tenore letterale della di- sposizione testamentaria, il che già basterebbe, come SO- pra evidenziato, ad inficiarne la validità, ma sono al- trettanto evidentemente prive di consistenti argomenti di supporto, giacché rappresentano un'opinione basata su due illazioni insuscettibili di fornir loro adeguata e logica giustificazione. L'assunto, in vero, per cui il testatore avrebbe potuto conseguire il medesimo risultato mediante attribu- zione di legato su beni determinati piuttosto che median- 18203/98 13 - te istituzione d'erede sull'intero patrimonio, mentre già non sembra portare, di per sé stesso, alcun utile argo- mento in favore della tesi in esame, giacché l'ordinamen- to espressamente prevede la possibilità del motivo deter- minante tanto per l'uno quanto per l'altro istituto, prendendo in considerazione la disposizione testamentaria genericamente intesa (art. 633 in relazione agli artt. 634 e 626 ed art. 647 ter. co. sec. ipotesi CC), risulta, poi, del tutto inconferente nel caso di specie, laddove una più attenta e coerente lettura della disposizione nel suo complesso avrebbe consentito di rilevare come l'isti- tuzione in universum ius avesse trovato una ben precisa ragione nella preoccupazione del testatore che l'utiliz- zazione delle rendite о di una parte soltanto dei beni relitti non fosse sufficiente al conseguimento dello sco- po prefissosi;
donde la ritenuta necessità di dotare il beneficiato, in quanto contestualmente dichiarato obbli- gato a realizzare detto scopo, dell'intero patrimonio me- diante l'istituzione d'erede, e non d'una parte soltanto di esso mediante l'attribuzione d'un legato che, se pur cospicuo, si fosse potuto rivelare, in prospettiva, in- sufficiente, e con l'ulteriore garanzia che l'istituito, accettando, si sarebbe trovato tenuto all'adempimento dell'obbligazione impostagli anche ultra vires, a diffe- 671 CC, sa- renza dal legatario il cui obbligo, ex art. rebbe stato comunque limitato intra vires se pur non cum viribus. 18203/98 14 L'altra affermazione, inoltre, per cui il testato- non ignorando la plusvalenza dell'entità del patrimo- re, nio relitto rispetto al costo dell'opera, sarebbe stato consapevole della destinazione del residuo agli altri fi- ni istituzionali dell'ente, in nessun modo può giustifi- care l'esclusione del carattere determinante del motivo: in primo luogo, in quanto si basa su di un elemento di giudizio indimostrato e, comunque, opinabile, atteso il valore tutt'altro che "cospicuo" del relictum (trenta mi- lioni dichiarati all'atto dell'apertura della successione nel 1964 pur rivalutati all'attualità) se rapportato agli elevati costi di realizzazione d'un ampio edificio spe- cializzato, l'obbligazione avendo ad oggetto una nuova "ala" del complesso eppertanto una pluralità di locali coordinati volumetricamente e funzionalmente con il resto del complesso stesso;
in secondo luogo, in quanto, come già evidenziato, dalla disposizione risulta chiaramente che il testatore, proprio perché ebbe a rendersi conto di quanto economicamente impegnativo potesse risultare l'a- dempimento dell'obbligazione imposta, ritenne di subordi- nare espressamente qualsiasi altra utilizzazione, cui il beneficiario avesse potuto destinare il compendio in at- tuazione dei propri fini istituzionali, alla previa rea- lizzazione dell'obbligazione stessa, quei fini palesemen- te considerando recessivi rispetto allo scopo prefissosi. Sia dal tenore letterale della disposizione sia dal senso logico di essa risulta, in definitiva, erroneo, per violazione delle regole d' ermeneutica e per vizio di 18203/98 15 - motivazione, entrambi fondatamente denunziati in ricorso, il convincimento espresso dalla corte territoriale circa il carattere non determinante del motivo - l'intestazione ai genitori del disponente d'una nuova ala dell'ospedale da realizzare mediante l'utilizzazione dei beni ereditati - che ha indotto il testatore all'istituzione d'erede in dell'ente ospedaliero.favore Ciò posto, erra ancora la corte territoriale nel ritenere che l'originaria parte attrice, nel prospettare con l'atto d'appello l'obbligazione imposta all'istituito come condizione risolutiva piuttosto che come modo que- stione già sollevata con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado abbia proposto una domanda nuo- - va inammissibile. Che la domanda de qua non potesse essere legittima- mente formulata con la comparsa conclusionale nel prece- dente grado del giudizio è esatto, ma non tanto perché, come motivato nell'impugnata sentenza, si trattasse di domanda nuova, bensì semplicemente perché la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 CPC aveva, anche secon- do il sistema codicistico anteriore alla novella 26.11.90 n. 353 ed ancora applicabile al giudizio de quo introdot- to nel 1980, la sola funzione d'illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, onde, ove vi si fosse prospettata per la prima volta una qualsiasi que- stione in precedenza non trattata, il giudice non poteva e non doveva pronunciarsi al riguardo. -哚16 18203/98 Diversa è, invece, la problematica posta dalla ri- proposizione della medesima questione con l'atto d'appel- lo, questione che la corte territoriale ha risolta rite- nendo nuova e, quindi, inammissibile la domanda tanto nella causa petendi quanto nel petitum. Ha, in sostanza, sostenuto la detta corte che, nel- l'ipotesi di condizione risolutiva, essendo estraneo al concetto giuridico di condizione che l'evento condizio- nante risolutivamente l'efficacia della disposizione te- stamentaria ne possa rappresentare il solo motivo deter- minante, la sentenza richiesta sarebbe di mero accerta- dell'intervenuta cessazione ex tunc degli effetti mento del negozio testamentario, mentre, nell'ipotesi dell'one- accertati in via preliminare il carat- re testamentario, tere determinante del motivo e l'imputabilità dell'ina- dempimento e posto che questo non determina la risoluzio- ne ope legis della disposizione, la pronunzia risolutoria avrebbe natura di sentenza costitutiva con efficacia ex nunc. La premessa dalla quale prende le mosse la riporta- ta opinione è evidentemente inesatta. La condizione è, per antonomasia, lo strumento ap- prestato dall'ordinamento acciocché i motivi per i quali il soggetto si è indotto al negozio, altrimenti relegati nell'indifferente della sfera interna del soggetto stes- SO, vengano a far parte del contenuto del negozio ed as- sumano rilevanza e tutela giuridica. 18203/98 - 17 fondamentaleE', pertanto, in contrasto con tale principio ritenere estraneo al concetto giuridico di condizione che l'evento che subordina risolutivamente l'efficacia della disposizione testamentaria rappresenti il solo motivo determinante della medesima disposizio- ne>>, tanto è vero che, come in precedenza già evidenzia- to, lo stesso ordinamento espressamente prevede l'ipotesi in cui la condizione appostavi rappresenti, per l'appun- to, il solo motivo determinante della disposizione testa- mentaria e ne trae le dovute conseguenze con riguardo al- le ipotizzate fattispecie. Ciò posto, va considerato come, secondo il preva- costituisca domandalente orientamento di questa Corte, nuova inammissibile in appello quella che sia fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospet- tati in primo grado ovvero che introduca nuovo tema d'in- dagine e decisione, nel senso che, mutamento essendo l'introduzione d'un elemento estraneo all'ambito del thema decidendum delineato dall'iniziale domanda e questa essendo composta della causa petendi e del petitum, ogni prospettazione che estenda lo spazio dell'una, introdu- cendo nuovi presupposti oggettivi del diritto non pro- spettati in primo grado eppertanto un nuovo tema d'in- dagine, o dell'altro, introducendo una richiesta estranea al contenuto dell'originaria pretesa eppertanto un nuovo oggetto di decisione, è inammissibile modificazione della domanda. 18203/98 18 - consentita la deduzionePiù precisamente, non d'una nuova causa petendi la quale comporti, attraverso situazionila prospettazione di nuove circostanze о giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del dirit- to fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, giacché le modificazioni consentite della causa petendi sono quelle che importano una diversa qualificazione od interpretazione del medesimo fatto costitutivo del dirit- to prospettato con la domanda, mentre l'introduzione d'un diverso fatto costitutivo della pretesa, pur comportando le stesse conseguenze in tema d'attribuzione del bene della vita, concreta domanda nuova. A sua volta, un mutamento di domanda non consenti- to, con riferimento al petitum, può configurarsi solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato, id est come provvedimento richiesto, ma come petitum mediato, id est come richiesta d'attribuzione d'un determinato bene, onde è da escludere mutatio libelli vietata, mentre è da affermare una una consentita emendatio, allorché la modifica della domanda iniziale venga ad incidere sul petitum solo nel senso d'adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto origina- rio della domanda. Osservato, dunque, come, nella specie, l'originario petitum fosse una pronunzia di risoluzione della disposi- 18203/98 19 - zione testamentaria con la quale l'ente era stato isti- tuito erede, in guisa che, caducatine gli effetti, si po- tesse far luogo alla successione legittima, e come l'ori- ginaria causa petendi posta alla base di tale pretesa fosse l'inadempimento dell'istituito, nel termine all'uo- po prefissatogli dal testatore, all'obbligazione pure da questi impostagli nel nominarlo erede, alla luce dei ri- chiamati principi non può ravvisarsi alcuna non consenti- ta mutatio libelli. Premesso, per quanto in precedenza evidenziato, il carattere determinante del motivo che ha indotto il te- statore a volere la persistenza dell'istituzione d'erede subordinata all'adempimento d'una determinata prestazione entro un termine prestabilito, devesi, infatti, rilevare come, pur nella nuova prospettazione operata dagli origi- nari attori in appello, siano rimasti, tuttavia, invaria- ti tanto il petitum, continuando l'oggetto della pretesa ad essere rappresentato da una pronunzia di risoluzione della disposizione testamentaria de qua, quanto la causa petendi, continuando i presupposti oggettivi della prete- sa ad essere rappresentati dalla subordinazione dell' istituzione d'erede all'adempimento dell'obbligazione im- posta all'istituito dal testatore onde conseguire l'es- senziale finalità prefissasi e dall'inadempimento dell' istituito all'obbligazione stessa nel termine assegnato- gli. Fermi, dunque, petitum e causa petendi, quel che la parte ha inteso aggiungere alla propria difesa è solo la 18203/98 20 prospettazione della diversa possibile qualificazione di uno dei fatti costitutivi della pretesa - l'obbligazione imposta all'istituito come condizione potestativa riso- - lutiva oltre alla già prospettata qualificazione di esso come modus, il che rappresenta una consentita emendatio e non un'inammissibile mutatio libelli. Conclusione cui non osta la diversità di natura e d'efficacia della pronunzia a seconda che il giudice del merito ravvisi l'uno piuttosto che l'altro istituto pronunzia retroattiva in entrambi i casi al momento dell'apertura della successione, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, dichiarativa con ef- fetti reali ex tunc sia inter partes che erga omnes, nel caso dell'avveramento della condizione, costitutiva con effetti reali ex tunc ma solo inter partes ed invece ex nunc erga omnes salvi gli effetti della trascrizione della domanda, nel caso dell'inadempimento del modus (parte della dottrina preferisce parlare nella seconda ipotesi di retroattività “obbligatoria" o "relativa" in considerazione dell'efficacia limitata alle parti) - in quanto il fatto che la risoluzione operi ipso iure ovvero ope iudicis e che, di conseguenza, la retroattività di essa operi solo tra le parti nel secondo dei casi consi- derati non incide né sul petitum né sulla causa petendi, ma rappresenta solo una limitazione dell'efficacia della pronunzia nei confronti dei terzi. Il ricorso merita, dunque, accoglimento sotto cia- scuno dei prospettati profili e l'impugnata sentenza va 18203/98 21 - annullata;
B la causa va rimessa per nuovo esame ad altro grado, che si indica nella cortegiudice di secondo d'appello di Messina, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Messina. Così deciso in Camera di Consiglio il 16.6.2000. Il Presidente If entour Il Cons. est. Hettymy IL CANCELLIERE 01 Paolo Telezios 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE 01 Lela rico ROLLY UL IO DELLE ENTR Seite.. 120000 Registrato in 370.000 al n.9665 (lire TRECENTO SETTANTAMICA versate 370000) gente Arga Servizi P Maria O PPO (D.. Respo, cabile Se o Aui Gludizi (Dr, MRACCICHINI) R 100 T N E 2 L L FFICIO E P