Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
L'opposizione alla cartella esattoriale, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, non può essere proposta oltre il termine di giorni trenta, a pena di decadenza. Essa non è suscettibile di sanatoria, anche nell'ipotesi in cui la parte - nei confronti della quale sia stata proposta - abbia accettato il contraddittorio nel merito dell'opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12545 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET AN, elettivamente domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA RITA SURANO, ELENA SAVASTA, VINCENZA PALMIERI, FRANCESCO PIROCCHI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di MILANO, depositata il 28/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GUARDI;
udito per il resistente l'Avvocato Pirocchi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella cancelleria della Pretura di Milano il 10 settembre 1997 l'avv. Anna Righetti in proprio proponeva opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 avverso n. 11 cartelle esattoriali concernenti l'iscrizione a ruolo di numerose sanzioni amministrative relative ad infrazioni al codice della strada, risalenti in massima parte agli anni 1987, 1988 e 1989. Il OR, cui il ricorso era stato assegnato per la trattazione, aveva fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 23 febbraio 1999, con ordine al Comune di Milano di depositare almeno dieci giorni prima dell'udienza copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Con provvedimento dell'8 ottobre 1999 veniva disposta la sospensione dell'esecuzione della cartelle.
All'udienza del 15 dicembre 1999, fissata per la discussione, erano seguite altre due udienze di trattazione.
Con ordinanza del 23/28 giugno 2000, notificata il 7 luglio 2000, il giudice onorario del Tribunale di Milano dichiarava inammissibile, in quanto proposto fuori termine, il ricorso dell'Avv. Rughetti. Avverso tale ordinanza l'Avv. Righetti ha proposto ricorso per Cassazione, formulando tre motivi.
Il Comune di Milano ha resistito depositando controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689 in quanto l'ordinanza contemplata nella norma - ove il ricorso risulti depositato fuori termine - dovrebbe essere emanata subito dopo la presentazione del ricorso medesimo. In relazione all'"invocata imprescrittibilità dell'azione per nullità della sanzioni perché ... tutte prescritte", ed alla circostanza che "ben due Pretori dirigenti la Pretura di Milano hanno ritenuto proponibile il ricorso ... tanto da provvedere rispettivamente, alla fissazione dell'udienza, alla notifica del ricorso al Comune, all'ordine allo stesso di produrre documenti ed atti", ed all'emissione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, nonché in relazione alla circostanza che il Comune si era costituito in giudizio accettando il contraddittorio, il OR (in realtà, il Giudice Onorario di tribunale) avrebbe dovuto invitare le parti a precisare le conclusioni e decidere le questioni pregiudiziali e preliminari con sentenza, previa estensione del contraddittorio alla Prefettura. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto che l'ordinanza impugnata sarebbe poi viziata per avere il g.o.t. erroneamente ritenuto che il Comune si fosse limitato ad eccepire l'inammissibilità del ricorso e che ciò avrebbe impedito la trattazione del merito.
Con il terzo motivo essa ha infine lamentato che il g.o.t. abbia omesso di pronunciarsi su un punto decisivo e, cioè, sulle sorti del provvedimento di sospensione.
Il ricorso, quantunque ammissibile (la ricorrente ha infatti indicato a sostegno di tutti e tre i motivi la supposta violazione dell'art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689) deve essere rigettato per infondatezza.
È fuor di dubbio, infatti, che l'opposizione alle cartelle esattoriali è stata proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, termine di natura decadenziale e quindi insuscettibile di sanatoria anche nell'ipotesi in cui la parte nei confronti della quale l'opposizione sia stata proposta abbia accettato il contraddittorio nel merito dell'opposizione. Nella specie, peraltro, è altrettanto certo che il Comune di Milano, costituendosi in giudizio, ha formulato l'eccezione di decadenza prima di ogni altra difesa. Il fatto, poi, che l'opposizione non sia stata dichiarata inammissibile subito dopo la presentazione del ricorso, che si sia provveduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e che sia stata disposta anche la sospensione dell'esecuzione, non vale certo a snaturare la natura del termine più sopra indicato, nè lo svolgimento di attività processuale può avere avuto l'effetto di consentire il superamento della maturata decadenza. E se la previsione della pronuncia di inammissibilità con ordinanza, prima che ancora che si sia instaurato il contraddittorio, lascia emergere con evidenza la finalità acceleratoria e semplificatoria del processo perseguita dal legislatore, ciò non significa che la mancata emissione dell'ordinanza stessa pur in presenza dei presupposti di legge per la sua pronuncia, precluda la possibilità di una dichiarazione di inammissibilità successiva, atteso che il controllo in ordine alla tempestività dell'opposizione rientra tra i compiti officiosi del giudice (nè con il ricorso è stata prospettata alcuna questione, che sarebbe peraltro irrilevante, in ordine alla forma adottata per la pronuncia di inammissibilità pur dopo lo svolgimento del contraddittorio).
È ovvio, infine, che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione resta travolto dalla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione, pur in mancanza nel provvedimento impugnato di un'esplicita dichiarazione al riguardo.
Il ricorso deve dunque essere respinto, e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore del Comune di Milano nella misura di euro 600, di cui euro 500 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore del Comune di Milano nella misura di euro 600, di cui euro 500 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003