CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20431 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LAGANA' COMANDE' PE ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO MO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 9 luglio 2020, depositata il 10 novembre 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto PE NI LA ND responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 629, 416-bis.1 cod. pen. e 61 n.2) cod. pen., 2, 4 e 7 L.n.895/1967, 416-bis.1 cod. pen. reato di ricettazione;
avverso la sentenza ricorre il difensore di LA ND, eccependo:
1.1. mancanza, contradditorietà ed illogicità della motivazione: con l’atto di appello si era sollecitata una diversa valutazione del materiale istruttorio, ma la Corte di appello aveva riportato intere pagine della sentenza di primo grado, senza peraltro avvedersi della parziale Penale Sent. Sez. 2 Num. 20431 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI PE Data Udienza: 31/03/2026 diversità del materiale probatorio ritenuto utilizzabile ai fini della decisione posto che, diversamente da quanto statuito dal Giudice per l’udienza preliminare, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla persona offesa erano colpite da sanzione di inutilizzabilità; nell’atto di appello era possibile rinvenire preciso riferimento agli elementi a sostegno di quanto dichiarato da LA ND, e precisamente nella conversazione riportata a pag.38 della informativa di reato dell’1.9.2018; era inoltre assente quel necessario confronto con le argomentazioni della difesa, che evidenziava che non poteva dirsi sussistente il metodo mafioso unicamente per la peculiare carica di intimidazione connessa allo strumento prescelto dal reo o per il contesto territoriale in cui erano avvenuti i fatti;
1.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione: l’ampia ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello consentiva di ritenere che la persona offesa MO fosse vittima di plurime richieste estorsive, in particolare provenienti dalla famiglia Santaiti di Seminara, con un tentativo da parte della stessa di un approccio tramite la famiglia Grasso;
proprio in quel momento si era creata una indebita commistione tra le vessazioni alle quali la persona offesa era sottoposta e il danneggiamento che vedeva coinvolto LA ND, che non era prodromico ad una richiesta estorsiva: la qualificazione giuridica di estorsione pareva fondarsi sulla più generale esposizione di MO a richieste estorsive e sul contesto nel quale i fatti venivano inseriti, piuttosto che sull’effettiva sussistenza dei presupposti integranti la fattispecie, visto che LA ND non veniva mai sovrapposto o collegato a pretese di dazioni monetarie ed aveva dichiarato che l’atto violento era stato originato dal rifiuto di MO di prestare la propria attività sui suoi terreni agricoli, circostanza che emergeva anche dalla intercettazione del 24 maggio 2018; non era stato poi considerato che nel corso dell’incontro avvenuto tra MO e LA ND a casa di Grasso, l’imputato aveva avanzato le sue scuse per il proprio comportamento, fatto che chiariva come l’episodio di danneggiamento non poteva certo essere sotteso ad alcuna richiesta estorsiva;
per quanto riguardava la vicenda OS, l’imputato, dopo aver cercato di farsi consegnare una somma di denaro destinata da OS a MO, si era limitato a prendere atto del rifiuto oppostogli, segno dell’assenza di alcuna caratura criminale che muoveva il gesto, e dopo il danneggiamento non vi erano state altre richieste o contatti con MO;
1.3 la sentenza meritava inoltre di essere censurata anche in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta sussistente esclusivamente per l’utilizzo dell’arma e per essere lo stabile oggetto di danneggiamento all’interno del territorio di pertinenza di un sodalizio mafioso;
inoltre, la figura dell’imputato non destava minimamente timore in capo a MO;
la Corte di appello non si era neppure confrontata con i motivi della difesa in merito alla insussistenza dell’aggravante sotto il profilo della agevolazione della cosca LA-Caia, né vi era alcun elemento dal quale inferire che il profitto- neanche individuato- fosse destinato a vantaggio della cosca;
1.4 qualora non si fossero ritenute condivisibili le superiori considerazioni, la sentenza 2 della Corte di appello meritava censura anche in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare errata nel punto in cui aveva ritenuto che l’imputato avesse ammesso solo quanto già emerso dalle attività di indagine;
né risultava sufficiente a giustificare la severità sanzionatoria la mancata indizione delle modalità di apprensione dell’arma; nulla era stato aggiunto dalla Corte di appello alle censurate considerazione del Giudice per l’udienza preliminare sulla mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Con riferimento alle censure dei primi due motivi di ricorso se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); Quanto alle dichiarazioni della persona offesa MO, si deve ribadire che l’inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico. (così Sez.2, n. 9473 del 21/01/2025, Rv. 287773); peraltro, la dichiarazione di responsabilità del ricorrente si è basata non solo sulle dichiarazioni di MO, ma anche sull’esito delle intercettazioni (pag.39 della sentenza impugnata); particolare rilievo deve essere dato, relativamente al dolo del reato di estorsione, all’episodio riportato a pag.16 della sentenza della Corte di appello, secondo cui dalle conversazioni del 14 e 23 maggio, era emerso che LA ND, nei giorni precedenti al danneggiamento della saracinesca, aveva chiesto a ES OS la consegna del denaro che OS attendeva a titolo di contributi previdenziali per avere lavorato presso l’azienda agricola della persona offesa MO (vedi motivazione del giudice per l’udienza preliminare riportata alle pagine 32 e 33 della sentenza impugnata).
1.2 Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., si deve ribadire che “è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire 3 mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato. (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637); proprio in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, questa Corte ha affermato che «l'accertamento dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali» (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, [...], Rv. 271062); pertanto, l’avere sparato colpi di pistola contro la saracinesca del magazzino della persona offesa, già interessata da condotte estorsive, sicuramente configura l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso. Sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa, deve essere richiamata la motivazione del giudice di primo grado riportata a pag.36 della sentenza impugnata, nella quale si dà atto che MO aveva versato all’imputato una somma di denaro destinata ai carcerati, di cui si avvantaggiava la cosca LA.
1.3 Relativamente alle censure sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità delle azioni, l’intensità del dolo e la personalità dell’imputato, tutti indici che impedivano la concessione del beneficio e l’attenuazione del trattamento sanzionatorio.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere PE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO MO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 9 luglio 2020, depositata il 10 novembre 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto PE NI LA ND responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 629, 416-bis.1 cod. pen. e 61 n.2) cod. pen., 2, 4 e 7 L.n.895/1967, 416-bis.1 cod. pen. reato di ricettazione;
avverso la sentenza ricorre il difensore di LA ND, eccependo:
1.1. mancanza, contradditorietà ed illogicità della motivazione: con l’atto di appello si era sollecitata una diversa valutazione del materiale istruttorio, ma la Corte di appello aveva riportato intere pagine della sentenza di primo grado, senza peraltro avvedersi della parziale Penale Sent. Sez. 2 Num. 20431 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI PE Data Udienza: 31/03/2026 diversità del materiale probatorio ritenuto utilizzabile ai fini della decisione posto che, diversamente da quanto statuito dal Giudice per l’udienza preliminare, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla persona offesa erano colpite da sanzione di inutilizzabilità; nell’atto di appello era possibile rinvenire preciso riferimento agli elementi a sostegno di quanto dichiarato da LA ND, e precisamente nella conversazione riportata a pag.38 della informativa di reato dell’1.9.2018; era inoltre assente quel necessario confronto con le argomentazioni della difesa, che evidenziava che non poteva dirsi sussistente il metodo mafioso unicamente per la peculiare carica di intimidazione connessa allo strumento prescelto dal reo o per il contesto territoriale in cui erano avvenuti i fatti;
1.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione: l’ampia ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello consentiva di ritenere che la persona offesa MO fosse vittima di plurime richieste estorsive, in particolare provenienti dalla famiglia Santaiti di Seminara, con un tentativo da parte della stessa di un approccio tramite la famiglia Grasso;
proprio in quel momento si era creata una indebita commistione tra le vessazioni alle quali la persona offesa era sottoposta e il danneggiamento che vedeva coinvolto LA ND, che non era prodromico ad una richiesta estorsiva: la qualificazione giuridica di estorsione pareva fondarsi sulla più generale esposizione di MO a richieste estorsive e sul contesto nel quale i fatti venivano inseriti, piuttosto che sull’effettiva sussistenza dei presupposti integranti la fattispecie, visto che LA ND non veniva mai sovrapposto o collegato a pretese di dazioni monetarie ed aveva dichiarato che l’atto violento era stato originato dal rifiuto di MO di prestare la propria attività sui suoi terreni agricoli, circostanza che emergeva anche dalla intercettazione del 24 maggio 2018; non era stato poi considerato che nel corso dell’incontro avvenuto tra MO e LA ND a casa di Grasso, l’imputato aveva avanzato le sue scuse per il proprio comportamento, fatto che chiariva come l’episodio di danneggiamento non poteva certo essere sotteso ad alcuna richiesta estorsiva;
per quanto riguardava la vicenda OS, l’imputato, dopo aver cercato di farsi consegnare una somma di denaro destinata da OS a MO, si era limitato a prendere atto del rifiuto oppostogli, segno dell’assenza di alcuna caratura criminale che muoveva il gesto, e dopo il danneggiamento non vi erano state altre richieste o contatti con MO;
1.3 la sentenza meritava inoltre di essere censurata anche in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta sussistente esclusivamente per l’utilizzo dell’arma e per essere lo stabile oggetto di danneggiamento all’interno del territorio di pertinenza di un sodalizio mafioso;
inoltre, la figura dell’imputato non destava minimamente timore in capo a MO;
la Corte di appello non si era neppure confrontata con i motivi della difesa in merito alla insussistenza dell’aggravante sotto il profilo della agevolazione della cosca LA-Caia, né vi era alcun elemento dal quale inferire che il profitto- neanche individuato- fosse destinato a vantaggio della cosca;
1.4 qualora non si fossero ritenute condivisibili le superiori considerazioni, la sentenza 2 della Corte di appello meritava censura anche in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare errata nel punto in cui aveva ritenuto che l’imputato avesse ammesso solo quanto già emerso dalle attività di indagine;
né risultava sufficiente a giustificare la severità sanzionatoria la mancata indizione delle modalità di apprensione dell’arma; nulla era stato aggiunto dalla Corte di appello alle censurate considerazione del Giudice per l’udienza preliminare sulla mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Con riferimento alle censure dei primi due motivi di ricorso se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); Quanto alle dichiarazioni della persona offesa MO, si deve ribadire che l’inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico. (così Sez.2, n. 9473 del 21/01/2025, Rv. 287773); peraltro, la dichiarazione di responsabilità del ricorrente si è basata non solo sulle dichiarazioni di MO, ma anche sull’esito delle intercettazioni (pag.39 della sentenza impugnata); particolare rilievo deve essere dato, relativamente al dolo del reato di estorsione, all’episodio riportato a pag.16 della sentenza della Corte di appello, secondo cui dalle conversazioni del 14 e 23 maggio, era emerso che LA ND, nei giorni precedenti al danneggiamento della saracinesca, aveva chiesto a ES OS la consegna del denaro che OS attendeva a titolo di contributi previdenziali per avere lavorato presso l’azienda agricola della persona offesa MO (vedi motivazione del giudice per l’udienza preliminare riportata alle pagine 32 e 33 della sentenza impugnata).
1.2 Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., si deve ribadire che “è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire 3 mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato. (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637); proprio in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, questa Corte ha affermato che «l'accertamento dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali» (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, [...], Rv. 271062); pertanto, l’avere sparato colpi di pistola contro la saracinesca del magazzino della persona offesa, già interessata da condotte estorsive, sicuramente configura l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso. Sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa, deve essere richiamata la motivazione del giudice di primo grado riportata a pag.36 della sentenza impugnata, nella quale si dà atto che MO aveva versato all’imputato una somma di denaro destinata ai carcerati, di cui si avvantaggiava la cosca LA.
1.3 Relativamente alle censure sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità delle azioni, l’intensità del dolo e la personalità dell’imputato, tutti indici che impedivano la concessione del beneficio e l’attenuazione del trattamento sanzionatorio.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4