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Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10983 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NE NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12 gennaio 2022, depositata il 29 aprile 2022, applicava la disciplina prevista dagli artt. 81 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di NC De MO, determinando la pena complessiva nella misura di anni otto, mesi nove ed euro 800,00 di multa. In particolare, la Corte di merito operava in sede di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte — Sez. 1., sentenza n. 1132/2021 depositata il 12 maggio 2021 — in quanto la Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza originariamente impugnata, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione (a) fra il reato previsto dall'art. 416- bis cod. pen., commesso in Marigliano e altrove dal 2010 con condotta permanente, per il quale De MO era stato condannato alla pena di anni sei di Penale Sent. Sez. 5 Num. 10983 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/12/2022 reclusione, e (b) il delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 629, comma 2, 416-bis 1 cod. pen. (già art. 7 I. 203/1991) — commesso in San Felice a Cancello e zone limitrofe tra il 2008 e l'estate del 2010 — con condanna alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 2. Con l'ordinanza ora impugnata è stato riconosciuto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto associativo indicato sub a), l'aumento per il delitto estorsivo tentato e aggravato è stato quantificato in anni 2, mesi 9 di reclusione ed euro 800,00 di multa, con pena complessiva e finale di anni 8, mesi 9 di reclusione ed euro 800,00 di multa. 3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di NC De MO consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Il motivo censura l'ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione. Il ricorso denuncia che la Corte partenopea non avrebbe motivato in ordine alla misura dell'aumento della pena per il delitto satellite, indicata come non proporzionata anche in relazione alla natura tentata del delitto. 5. Il Sostituto procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 9 novembre 2022, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che la difesa del ricorrente richiama Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha fissato il seguente principio di diritto: "ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite". A buona ragione il Procuratore generale ha evidenziato come tale principio non trovi applicazione nel caso in esame in quanto unico è il reato satellite che ha determinato un solo aumento della pena ritenuta più grave. 2 D'altro canto, però, Sez. U, Pizzone definisce anche gli oneri motivazionali sui singoli aumenti richiedendo il rispetto del criterio di proporzione fra aumenti e fra aumenti e pena base, salva la possibilità di motivazioni specifiche sul punto. Infatti le Sezioni Unite hanno chiarito che l'obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, analogamente a quanto previsto per la pena base ovvero per le pene accessorie, ove la motivazione è tanto più necessaria quanto più ci si discosti dal minimo e si superi la media edittale. E bene principi non dissimili — rilevano le Sezioni Unite — «sono stati espressi con precipuo riferimento alle pene determinate per i reati satellite. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, ha persuasivamente affermato che "se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato". Secondo la pronuncia, l'associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione. Nella analitica motivazione della Terza Sezione si coglie il giudizio di una sospetta irragionevolezza di una decisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca. Tale sospetto va superato attraverso una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali si è pervenuti a simili quantificazioni («nello stabilire l'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato meno grave, il giudice non può - almeno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena base, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione»). L'attitudine di una tendenziale proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato a dare dimostrazione di un corretto 3 uso del potere discrezionale emerge da diverse pronunce. Già Sez. 5, n. 1413 del 05/10/1984, dep. 1985, Ottonello, Rv. 167832, reputava debba esserci un rapporto di proporzionalità tra l'entità della pena base e l'aumento dovuto alla continuazione. Nell'appena citata sentenza n. 24979/2018 si rimarca il più accentuato obbligo motivazionale ove il giudice abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato. Le pronunce che danno corpo a quello che in questa sede si è indicato come terzo orientamento esprimono anch'esse l'idea della necessità di un graduale accrescimento dell'impegno motivazionale, in definitiva rapportato all'obiettivo di determinare una pena che sia ragionevole e rispettosa dei limiti legali. Stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile. Al riguardo, può essere condiviso il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540: nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostannento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale. Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile;
ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena». E bene, da tali parametri — i limiti dell'art.81 cod. pen.; che non sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene;
che sussista la proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite — deriva anche la necessaria verifica del rapporto fra minimo edittale per il delitto satellite e aumento applicato a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. La sentenza per la tentata estorsione aggravata condannava De MO ad anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa: la pena rispondente al minimo edittale, ratione temporis, risultava essere di anni due e mesi otto di reclusione (p.b. anni sei di reclusione ex art. 629, comma 2, con aumento per l'art. 7 I. 203/91, nel massimo ex art. 63, comma 4 cod. pen. anni 4 Il Consigliere estensore otto di reclusione;
ridotta nel massimo di due terzi ex art. 56 , comma 2, cod. pen. alla pena su indicata). E' evidente che l'aumento per il delitto satellite operato dalla Corte di appello di Napoli - nella misura di anni due e mesi nove di reclusione — è, seppur di poco, superiore al minimo edittale della pena principale, cosicchè per i principi esposti, è necessaria una motivazione specifica, che non si rinviene nel provvedimento impugnato, che dia conto della ragione per la quale, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., l'aumento di pena sia di poco superiore al minimo edittale della pena prevista quale delitto autonomo. Infatti, come anticipato, le Sez. U. Pizzone affermano il seguente principio: «Se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato». Spetterà pertanto alla Corte di rinvio determinare l'aumento dandone conto con adeguata motivazione, nel rispetto dei principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 05/12/2022 Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12 gennaio 2022, depositata il 29 aprile 2022, applicava la disciplina prevista dagli artt. 81 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di NC De MO, determinando la pena complessiva nella misura di anni otto, mesi nove ed euro 800,00 di multa. In particolare, la Corte di merito operava in sede di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte — Sez. 1., sentenza n. 1132/2021 depositata il 12 maggio 2021 — in quanto la Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza originariamente impugnata, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione (a) fra il reato previsto dall'art. 416- bis cod. pen., commesso in Marigliano e altrove dal 2010 con condotta permanente, per il quale De MO era stato condannato alla pena di anni sei di Penale Sent. Sez. 5 Num. 10983 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/12/2022 reclusione, e (b) il delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 629, comma 2, 416-bis 1 cod. pen. (già art. 7 I. 203/1991) — commesso in San Felice a Cancello e zone limitrofe tra il 2008 e l'estate del 2010 — con condanna alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 2. Con l'ordinanza ora impugnata è stato riconosciuto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto associativo indicato sub a), l'aumento per il delitto estorsivo tentato e aggravato è stato quantificato in anni 2, mesi 9 di reclusione ed euro 800,00 di multa, con pena complessiva e finale di anni 8, mesi 9 di reclusione ed euro 800,00 di multa. 3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di NC De MO consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Il motivo censura l'ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione. Il ricorso denuncia che la Corte partenopea non avrebbe motivato in ordine alla misura dell'aumento della pena per il delitto satellite, indicata come non proporzionata anche in relazione alla natura tentata del delitto. 5. Il Sostituto procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 9 novembre 2022, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che la difesa del ricorrente richiama Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha fissato il seguente principio di diritto: "ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite". A buona ragione il Procuratore generale ha evidenziato come tale principio non trovi applicazione nel caso in esame in quanto unico è il reato satellite che ha determinato un solo aumento della pena ritenuta più grave. 2 D'altro canto, però, Sez. U, Pizzone definisce anche gli oneri motivazionali sui singoli aumenti richiedendo il rispetto del criterio di proporzione fra aumenti e fra aumenti e pena base, salva la possibilità di motivazioni specifiche sul punto. Infatti le Sezioni Unite hanno chiarito che l'obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, analogamente a quanto previsto per la pena base ovvero per le pene accessorie, ove la motivazione è tanto più necessaria quanto più ci si discosti dal minimo e si superi la media edittale. E bene principi non dissimili — rilevano le Sezioni Unite — «sono stati espressi con precipuo riferimento alle pene determinate per i reati satellite. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, ha persuasivamente affermato che "se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato". Secondo la pronuncia, l'associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione. Nella analitica motivazione della Terza Sezione si coglie il giudizio di una sospetta irragionevolezza di una decisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca. Tale sospetto va superato attraverso una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali si è pervenuti a simili quantificazioni («nello stabilire l'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato meno grave, il giudice non può - almeno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena base, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione»). L'attitudine di una tendenziale proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato a dare dimostrazione di un corretto 3 uso del potere discrezionale emerge da diverse pronunce. Già Sez. 5, n. 1413 del 05/10/1984, dep. 1985, Ottonello, Rv. 167832, reputava debba esserci un rapporto di proporzionalità tra l'entità della pena base e l'aumento dovuto alla continuazione. Nell'appena citata sentenza n. 24979/2018 si rimarca il più accentuato obbligo motivazionale ove il giudice abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato. Le pronunce che danno corpo a quello che in questa sede si è indicato come terzo orientamento esprimono anch'esse l'idea della necessità di un graduale accrescimento dell'impegno motivazionale, in definitiva rapportato all'obiettivo di determinare una pena che sia ragionevole e rispettosa dei limiti legali. Stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile. Al riguardo, può essere condiviso il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540: nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostannento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale. Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile;
ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena». E bene, da tali parametri — i limiti dell'art.81 cod. pen.; che non sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene;
che sussista la proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite — deriva anche la necessaria verifica del rapporto fra minimo edittale per il delitto satellite e aumento applicato a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. La sentenza per la tentata estorsione aggravata condannava De MO ad anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa: la pena rispondente al minimo edittale, ratione temporis, risultava essere di anni due e mesi otto di reclusione (p.b. anni sei di reclusione ex art. 629, comma 2, con aumento per l'art. 7 I. 203/91, nel massimo ex art. 63, comma 4 cod. pen. anni 4 Il Consigliere estensore otto di reclusione;
ridotta nel massimo di due terzi ex art. 56 , comma 2, cod. pen. alla pena su indicata). E' evidente che l'aumento per il delitto satellite operato dalla Corte di appello di Napoli - nella misura di anni due e mesi nove di reclusione — è, seppur di poco, superiore al minimo edittale della pena principale, cosicchè per i principi esposti, è necessaria una motivazione specifica, che non si rinviene nel provvedimento impugnato, che dia conto della ragione per la quale, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., l'aumento di pena sia di poco superiore al minimo edittale della pena prevista quale delitto autonomo. Infatti, come anticipato, le Sez. U. Pizzone affermano il seguente principio: «Se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato». Spetterà pertanto alla Corte di rinvio determinare l'aumento dandone conto con adeguata motivazione, nel rispetto dei principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 05/12/2022 Il Presidente