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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 6620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6620 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CU OV AG, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC RI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6620 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava l'istanza di liberazione condizionale avanzata dal detenuto OV AG CU, in espiazione, con decorrenza 19 novembre 1993, della pena dell'ergastolo per sequestro di persona a scopo estorsivo, omicidio e altro, nonché ammesso al regime di semilibertà, dal febbraio 2012, previo superamento delle ostatività relative ai titoli di reato. Il giudice adito dava atto della progressione trattamentale in atto, alla quale, tuttavia, non si era sinora accompagnata, secondo il decidente, un processo effettivo di maturazione ed evoluzione personologica. Il detenuto, che non aveva mai riconosciuto la sua responsabilità per i reati più gravi e recenti, sarebbe piuttosto concentrato sulle sue vicende personali e familiari. Prigioniero dello stereotipo dell'uomo forte, che non doveva cedere alle emozioni e ai sentimenti, egli non avrebbe mai realmente avviato una seria analisi e revisione critica del passato deviante;
la recente iniziativa di mediazione penale con le vittime, verso le quali persisteva l'assenza di volontà risarcitoria, appariva dunque strumentale, e comunque sarebbe stato indispensabile attenderne il concreto avvio e verificarne gli esiti. 2. CU ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è strutturato in quattro motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà intrinseca nella valutazione del sicuro ravvedimento. La ribadita professione d'innocenza sarebbe un diritto del condannato, il cui esercizio non poteva precludere l'accesso al richiesto beneficio. Al fine di dimostrarne la meritevolezza, CU aveva dunque richiesto l'attivazione di un programma di giustizia riparativa con le vittime, allo stato inevaso per ragioni finanziarie a lui non imputabili. Tale condotta avrebbe dovuto fungere da parametro oggettivo di riferimento nella considerazione del caso, mentre sarebbe stata dal giudice a quo falsamente apprezzata. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza e manifesta illogicità di motivazione nella valutazione del sicuro ravvedimento. La strumentalità, a tal fine, dell'invocato percorso di mediazione penale e giustizia riparativa sarebbe stata ritenuta su base meramente congetturale. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto piuttosto attivarsi per consentire che l'iniziativa, collocantesi nella giusta prospettiva, potesse essere intrapresa, tanto più considerando l'ampia disponibilità che l'interessato avrebbe potuto assicurare, siccome in licenza premio speciale per l'emergenza epidemiologica (goduta nell'assoluto rispetto delle prescrizioni). 2 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, e manifesta illogicità di motivazione, sul punto inerente il rapporto tra sicuro ravvedimento e confessione. Se l'ordinanza impugnata apparentemente afferma la non necessità di quest'ultima ai fini del riscontro del primo requisito, essa purtuttavia addebita al condannato la mancata adozione di comportamenti (le scuse, il risarcimento del danno) che della confessione sarebbero sinonimi. E la carenza di solidarietà verso le vittime sarebbe smentita dalla richiesta di attivazione della mediazione penale. Il procedimento di sorveglianza non dovrebbe, alfine, avere la funzione di consacrare ulteriormente la colpevolezza del reo, ma unicamente quella di verificare la possibilità del suo reinserimento sociale nell'ottica finalistica imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 176 cod. pen. circa il concetto di sicuro ravvedimento. Quest'ultimo andrebbe desunto dal grado di risocializzazione raggiunto dal condannato e dall'assenza totale di rischio di recidiva, e non già dalla rilevazione di comportamenti dal significato confessorio, ingiustamente pretesi, quasi essi fossero indici presuntivi assoluti del venir meno della pericolosità sociale;
indici in realtà incompatibili (alla pari delle condotte dì collaborazione, riferite ai reati ostativi) con la Costituzione. Il sicuro ravvedimento andrebbe inteso pur sempre in chiave prognostica, come reso palese dalla prevista possibilità di revoca della liberazione condizionale nei casi, purtroppo esistenti, di postuma smentita della previsione probabilistica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei suoi quattro motivi, connessi e congiuntamente esaminabili, è infondato. 2. Come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041-01; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269-01; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183-01), la nozione di «ravvedimento», che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, 3 affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata. Nella valutazione del suddetto percorso trattamentale, ai fini in discorso, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di sua competenza (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982-01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, Di Pasqua, Rv. 220029-01), il giudice di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica. In proposito, se numero, titolo e gravità dei reati non sono in sé giammai ostativi, ove ne ricorrano i presupposti, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato al fine di accertarne il ravvedimento, che deve essere «sicuro», sicché si impone una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dai crimini commessi (v. già Sez. 1, n. 1699 del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872-01); valutazione che non si esaurisca nella mera verifica della partecipazione all'opera di rieducazione, ma implichi un esame particolarmente attento ed approfondito, volto ad accertare l'esistenza di un effettivo ed irreversibile cambiamento, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime. In questa cornice, la mancata ammissione delle proprie responsabilità, da parte del condannato, non può neppure essa, di per sé sola, rappresentare fattore ostativo, in caso di rilevata compresenza degli elementi pregnanti sopra illustrati, espressi dall'adesione convinta al trattamento rieducativo, dall'accettazione dell'espiazione della pena e dal riscontro di positivi e tangibili risultati in termini di conseguito ravvedimento (Sez. 1, n. 33302 del 27/06/2013, Calzetta, Rv. 257005- 01; Sez. 1, n. 196 del 10/12/2004, dep. 2005, Micaletto, Rv. 230543-01). 3. L'ordinanza impugnata, scrutinata alla luce di tali principi, supera il vaglio di legittimità. Essa non ancora il giudizio prognostico sfavorevole, in ordine alla possibilità di escludere con ragionevole certezza capacità il recidivare di comportamenti criminali, all'assenza di abiure formali da parte del condannato, o al mancato 4 espresso riconoscimento di suoi errori o colpe;
né dissimula, nelle formule adottate, e nelle valutazioni operate, un tale malcelato intendimento. L'ordinanza neppure disconosce un certo grado di avanzamento trattamentale, riflesso dal consentito e vigente regime di semilibertà. Viceversa, dalla ponderazione dei più recenti dati di osservazione il giudice di sorveglianza ricava una sostanziale sottovalutazione del passato deviante, una rielaborazione critica largamente manchevole e manifestazioni embrionali, se non addirittura strumentali, di solidarietà riparatrice nei confronti dei familiari delle vittime. Alla luce di ciò, il medesimo giudice, in un'ottica di più che giustificata prudenza, trae l'ineccepibile convincimento che i comportamenti del condannato non siano allo stato oggettivamente tali da riflettere l'irreversibile accettazione di modelli di condotta normativamente e socialmente conformi, essendo preferibile, al fine di conclamare l'avvenuto sicuro ravvedimento, protrarre per congruo termine il trattamento penitenziario esistente. Così motivando, l'ordinanza impugnata ha dato ragionato conto dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, e le censure mosse dal ricorrente si risolvono - a fronte - in apprezzamenti confutativi, inidonei ad infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale ed estranei all'ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare. 4. Segue la reiezione del ricorso. Spese a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC RI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6620 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava l'istanza di liberazione condizionale avanzata dal detenuto OV AG CU, in espiazione, con decorrenza 19 novembre 1993, della pena dell'ergastolo per sequestro di persona a scopo estorsivo, omicidio e altro, nonché ammesso al regime di semilibertà, dal febbraio 2012, previo superamento delle ostatività relative ai titoli di reato. Il giudice adito dava atto della progressione trattamentale in atto, alla quale, tuttavia, non si era sinora accompagnata, secondo il decidente, un processo effettivo di maturazione ed evoluzione personologica. Il detenuto, che non aveva mai riconosciuto la sua responsabilità per i reati più gravi e recenti, sarebbe piuttosto concentrato sulle sue vicende personali e familiari. Prigioniero dello stereotipo dell'uomo forte, che non doveva cedere alle emozioni e ai sentimenti, egli non avrebbe mai realmente avviato una seria analisi e revisione critica del passato deviante;
la recente iniziativa di mediazione penale con le vittime, verso le quali persisteva l'assenza di volontà risarcitoria, appariva dunque strumentale, e comunque sarebbe stato indispensabile attenderne il concreto avvio e verificarne gli esiti. 2. CU ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è strutturato in quattro motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà intrinseca nella valutazione del sicuro ravvedimento. La ribadita professione d'innocenza sarebbe un diritto del condannato, il cui esercizio non poteva precludere l'accesso al richiesto beneficio. Al fine di dimostrarne la meritevolezza, CU aveva dunque richiesto l'attivazione di un programma di giustizia riparativa con le vittime, allo stato inevaso per ragioni finanziarie a lui non imputabili. Tale condotta avrebbe dovuto fungere da parametro oggettivo di riferimento nella considerazione del caso, mentre sarebbe stata dal giudice a quo falsamente apprezzata. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza e manifesta illogicità di motivazione nella valutazione del sicuro ravvedimento. La strumentalità, a tal fine, dell'invocato percorso di mediazione penale e giustizia riparativa sarebbe stata ritenuta su base meramente congetturale. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto piuttosto attivarsi per consentire che l'iniziativa, collocantesi nella giusta prospettiva, potesse essere intrapresa, tanto più considerando l'ampia disponibilità che l'interessato avrebbe potuto assicurare, siccome in licenza premio speciale per l'emergenza epidemiologica (goduta nell'assoluto rispetto delle prescrizioni). 2 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, e manifesta illogicità di motivazione, sul punto inerente il rapporto tra sicuro ravvedimento e confessione. Se l'ordinanza impugnata apparentemente afferma la non necessità di quest'ultima ai fini del riscontro del primo requisito, essa purtuttavia addebita al condannato la mancata adozione di comportamenti (le scuse, il risarcimento del danno) che della confessione sarebbero sinonimi. E la carenza di solidarietà verso le vittime sarebbe smentita dalla richiesta di attivazione della mediazione penale. Il procedimento di sorveglianza non dovrebbe, alfine, avere la funzione di consacrare ulteriormente la colpevolezza del reo, ma unicamente quella di verificare la possibilità del suo reinserimento sociale nell'ottica finalistica imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 176 cod. pen. circa il concetto di sicuro ravvedimento. Quest'ultimo andrebbe desunto dal grado di risocializzazione raggiunto dal condannato e dall'assenza totale di rischio di recidiva, e non già dalla rilevazione di comportamenti dal significato confessorio, ingiustamente pretesi, quasi essi fossero indici presuntivi assoluti del venir meno della pericolosità sociale;
indici in realtà incompatibili (alla pari delle condotte dì collaborazione, riferite ai reati ostativi) con la Costituzione. Il sicuro ravvedimento andrebbe inteso pur sempre in chiave prognostica, come reso palese dalla prevista possibilità di revoca della liberazione condizionale nei casi, purtroppo esistenti, di postuma smentita della previsione probabilistica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei suoi quattro motivi, connessi e congiuntamente esaminabili, è infondato. 2. Come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041-01; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269-01; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183-01), la nozione di «ravvedimento», che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, 3 affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata. Nella valutazione del suddetto percorso trattamentale, ai fini in discorso, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di sua competenza (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982-01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, Di Pasqua, Rv. 220029-01), il giudice di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica. In proposito, se numero, titolo e gravità dei reati non sono in sé giammai ostativi, ove ne ricorrano i presupposti, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato al fine di accertarne il ravvedimento, che deve essere «sicuro», sicché si impone una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dai crimini commessi (v. già Sez. 1, n. 1699 del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872-01); valutazione che non si esaurisca nella mera verifica della partecipazione all'opera di rieducazione, ma implichi un esame particolarmente attento ed approfondito, volto ad accertare l'esistenza di un effettivo ed irreversibile cambiamento, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime. In questa cornice, la mancata ammissione delle proprie responsabilità, da parte del condannato, non può neppure essa, di per sé sola, rappresentare fattore ostativo, in caso di rilevata compresenza degli elementi pregnanti sopra illustrati, espressi dall'adesione convinta al trattamento rieducativo, dall'accettazione dell'espiazione della pena e dal riscontro di positivi e tangibili risultati in termini di conseguito ravvedimento (Sez. 1, n. 33302 del 27/06/2013, Calzetta, Rv. 257005- 01; Sez. 1, n. 196 del 10/12/2004, dep. 2005, Micaletto, Rv. 230543-01). 3. L'ordinanza impugnata, scrutinata alla luce di tali principi, supera il vaglio di legittimità. Essa non ancora il giudizio prognostico sfavorevole, in ordine alla possibilità di escludere con ragionevole certezza capacità il recidivare di comportamenti criminali, all'assenza di abiure formali da parte del condannato, o al mancato 4 espresso riconoscimento di suoi errori o colpe;
né dissimula, nelle formule adottate, e nelle valutazioni operate, un tale malcelato intendimento. L'ordinanza neppure disconosce un certo grado di avanzamento trattamentale, riflesso dal consentito e vigente regime di semilibertà. Viceversa, dalla ponderazione dei più recenti dati di osservazione il giudice di sorveglianza ricava una sostanziale sottovalutazione del passato deviante, una rielaborazione critica largamente manchevole e manifestazioni embrionali, se non addirittura strumentali, di solidarietà riparatrice nei confronti dei familiari delle vittime. Alla luce di ciò, il medesimo giudice, in un'ottica di più che giustificata prudenza, trae l'ineccepibile convincimento che i comportamenti del condannato non siano allo stato oggettivamente tali da riflettere l'irreversibile accettazione di modelli di condotta normativamente e socialmente conformi, essendo preferibile, al fine di conclamare l'avvenuto sicuro ravvedimento, protrarre per congruo termine il trattamento penitenziario esistente. Così motivando, l'ordinanza impugnata ha dato ragionato conto dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, e le censure mosse dal ricorrente si risolvono - a fronte - in apprezzamenti confutativi, inidonei ad infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale ed estranei all'ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare. 4. Segue la reiezione del ricorso. Spese a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/10/2022