Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6613
CASS
Sentenza 12 maggio 2001

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Anche per le fattispecie alle quali non è applicabile "ratione temporis" l'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 la liquidazione del danno come conseguenza di un infortunio sul lavoro deve essere operata sostituendo al tradizionale criterio fondato sulla perdita della capacità lavorativa il criterio basato unicamente sulla menomazione della salute e dell'integrità psico - fisica dell'infortunato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6613
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6613
    Data del deposito : 12 maggio 2001

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