Sentenza 12 maggio 2001
Massime • 1
Anche per le fattispecie alle quali non è applicabile "ratione temporis" l'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 la liquidazione del danno come conseguenza di un infortunio sul lavoro deve essere operata sostituendo al tradizionale criterio fondato sulla perdita della capacità lavorativa il criterio basato unicamente sulla menomazione della salute e dell'integrità psico - fisica dell'infortunato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6613 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZE DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato SINAGRA, rappresentato e difeso dall'avvocato, SABATINI FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE CO BI, NZ EL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 02676/99 proposto da:
NZ EL, elettivamente domiciliato in ROMA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE MICHELE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
EC DO TITOLARE DELLA AL DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GORIZIA 14, ,presso lo studio dell'avvocato SINAGRA, rappresentato e difeso dall'avvocato SABATINI FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
DE CO BI;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 03658/99 proposto da:
DE CO BI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE MARCO GIANCARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
EC DO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato SINAGRA, rappresentato e difeso dall'avvocato SABATINI FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
NZ EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 132/98 del Tribunale di PESCARA, depositata il 25/09/98 R.G.N. 287/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2 maggio 1991 al Pretore di Pescara, BI De LA esponeva di essere stato lavoratore dipendente dell'impresa AL di DO CC e di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, che gli aveva causato postumi invalidanti valutati dall'Inail nella misura dell'ottanta per cento della capacità lavorativa. L'infortunio si era verificato mentre egli lavorava ad un'altezza di circa otto metri su un "trabatello" ossia su un'impalcatura mobile perché munita di ruote. Il suo collega AB IN, manovrando da terra l'impalcatura, l'aveva spostata senza prima accertarsi che gli operai ne fossero scesi. L'irregolarità del suolo, e in particolare un'ampia buca, ne avevano provocato lo squilibrio e la conseguente caduta a terra del De LA.
Questi chiedeva pertanto che lo CC e l'IN, responsabili del fatto, fossero condannati a risarcirgli il danno biologico e morale, non compreso nelle prestazioni assicurative a carico dell'Inail.
Costituitisi i convenuti, il Pretore accoglieva la domanda, ritenendo il concorso della responsabilità del ricorrente nella misura del cinquanta per cento, con decisione del 18 novembre 1994, confermata, su appello di tutte le parti, dal Tribunale con sentenza del 25 settembre 1998. Questo ravvisava anzitutto la responsabilità dell'infortunato nell'essere rimasto sull'impalcatura in movimento nonostante che un visibile cartello, previsto dalla normativa antinfortunistica, recasse la prescrizione di scendere. Non era provato che alcuno l'avesse costretto a rimanervi ma era provato, al contrario, che egli stesso avesse assentito allo spostamento mentre era sulla piattaforma.
La responsabilità dell'IN era dimostrata dall'avere egli contravvenuto alla prescrizione del cartello, spostando l'impalcatura carica di persone malgrado si fosse avveduto dell'irregolarità del terreno e malgrado la sua maggiore esperienza professionale. Contro di lui si era formato, per questo fatto, un giudicato penale. Infine l'imprenditore CC doveva rispondere dell'infortunio sia per fatto proprio, ossia per non avere ordinato lo spianamento del terreno su cui avrebbe dovuto muoversi l'impalcatura, sia per l'assenza del capo cantiere dal luogo del sinistro ossia per fatto dell'ausiliare ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.. Per quanto concerneva l'ammontare del danno biologico, il Tribunale concordava con gli appellanti IN e CC circa l'impossibilità di riferirsi al grado di invalidità considerato dallo Inail ai fini della rendita ex art. 66 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Tuttavia le lesioni sopportate dal De LA nella colonna vertebrale ed i postumi portavano a ravvisare una menomazione della salute e dell'integrità psico - fisica, indipendente dalla riduzione della capacità di reddito, corrispondente a quella, già ritenuta dal consulente tecnico di ufficio, del cinquanta-cinquantacinque per cento, anche considerata la giovane età della vittima, ventitreenne al momento dell'infortunio.
L'ammontare del danno morale veniva determinato dal Tribunale secondo criteri equitativi riferiti alla gravità del fatto, alla durata della malattia, alle sofferenze fisiche e psicologiche e, ancora, all'età della vittima.
Contro questa sentenza ricorrono in via principale lo CC e in via incidentale l'IN e il De LA.
A ciascun ricorso dei ricorrenti incidentali corrisponde un controricorso dello CC, che ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 2087, 2043, 1228 cod. civ. e 4 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 457 nonché vizi di motivazione in ordine all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della sua responsabilità, quale imprenditore, per l'infortunio sul lavoro in questione. A suo avviso, l'esposizione in luogo pacificamente ben visibile di un cartello indicante il divieto di muovere l'impalcatura a ruote con un carico di persone era un comportamento sufficiente ad escludere la sua responsabilità per la caduta di un lavoratore dipendente, avvenuta appunto mentre l'impalcatura veniva spostata in spregio del divieto.
Altro errore del Tribunale consisterebbe nello avere addebitato all'imprenditore la momentanea assenza del preposto al cantiere, nel momento del sinistro, pur non essendo configurabile a carico del primo alcuna culpa in vigilando.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha imputato l'infortunio in questione al datore di lavoro sia per fatto proprio sia per fatto altrui. Il fatto proprio consistè nel non avere provveduto allo spianamento del terreno su cui l'impalcatura doveva essere mossa e non averne così evitato lo squilibrio e la caduta. A norma dell'art. 2087 cod. civ. l'imprenditore deve adottare le misure (tutte e non solo alcune) che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L'adozione di una misura pur imposta dalla legge non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra altre negligenze e l'infortunio sul lavoro. Questa Corte ha anzi precisato che il rispetto della normativa antinfortunistica basta ad escludere la responsabilità dell'imprenditore soltanto quando non sia specificamente indicata un'altra negligenza (Cass. 29 marzo 1995 n. 3740); nel caso di specie, come s'è detto, il giudice di merito ha incensurabilmente ravvisato una delle cause del sinistro in un difetto dell'ambiente di lavoro, ossia nella asperità del terreno tali da provocare facilmente la caduta di un'impalcatura a ruote, alta circa otto metri.
Il Tribunale ha poi imputato l'infortunio in questione all'imprenditore per il fatto altrui, ossia per l'assenza del preposto al cantiere nel momento del fatto dannoso. L'imputazione è avvenuta in base all'art. 1228 cod. civ., secondo cui, salvo diversa volontà delle parti, il debitore che nello adempimento si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. La norma esprime il principio di responsabilità oggettiva (senza che rilevi alcuna culpa in eligendo o in vigilando) per fatti compiuti dagli ausiliari o comunque dalla persone incaricate, di cui è esplicazione anche l'art. 2049 cod. civ. nel caso di illecito aquiliano (Cass. 4 dicembre 1981 n. 6545), e si applica anche quando l'imprenditore non adempia i suoi obblighi verso i lavoratori dipendenti, per fatto dell'ausiliare (Cass. 6 febbraio 1985 n. 897). Col secondo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione degli artt. 10, 11, 66 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e 32 Cost. nonché vizi di motivazione, per avere il Tribunale liquidato il danno biologico sopportato dal lavoratore infortunato senza tener conto della rendita già costituita dall'Inail e idonea a riparare alla perdita della capacità di lavoro generica, e non soltanto specifica.
Il motivo è privo di fondamento giacché il collegio d'appello ha esattamente specificato (pag. 29 della sentenza) la diversità tra danno biologico e perdita della capacità lavorativa, limitandosi a liquidare il primo ed a prendere atto del debito a carico dell'Inail per il secondo, in tal modo attenendosi alla nozione di danno biologico comune mente accettata e confermata dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (qui non applicabile ratione temporis),
secondo cui "le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato" (vedi anche Cass. 14 dicembre 1993 n. 12333). Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ. e ancora vizi di motivazione osservando che il Tribunale rifiutò il criterio di liquidazione del danno biologico adottato dal Pretore e riferito al grado di invalidità, dell'ottanta per cento, considerato dall'Inail per la rendita ex art. 66 cit., ed accolse la valutazione di menomazione della salute, fissata dal consulente tecnico nella misura del cinquanta per cento circa. Ciononostante esso lasciò ferma la liquidazione del danno opera dal primo giudice in tal modo - ad avviso del ricorrente -
contraddicendosi ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Neppure questo motivo può essere accolto.
Il Tribunale ha, sul punto relativo alla determinazione quantitativa del danno biologico, esattamente sostituito il criterio fondato sulla perdita di capacità lavorativa col criterio fondato unicamente sul danno alla salute, pervenendo peraltro allo stesso risultato finale, ma non incorrendo in alcuna contraddizione. Nè esso ha attribuito alla parte alcuna utilità non richiesta, d'onde l'infondatezza della censura di ultrapetizione.
Il ricorso incidentale tardivo di AB IN (reg. gen. n. 2676/99) è ammissibile, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente CC, giacché da tempo questa Corte nega la distinzione tra capi scindibili e capi inscindibili della sentenza impugnata e l'impugnabilità ex art. 334 cod. proc. civ. solo di questi ultimi (Cass. Sez. un. 7 novembre 1989 n. 4640; 28 gennaio 1997 n. 844, 10 settembre 1997 n. 8880). Col primo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione degli artt. 41 Cost., 2043, 2087, 1228 cod. civ., 3, 3, 10, 15 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 in ordine all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della sua responsabilità, quale collega dell'infortunato, per l'infortunio in questione. Egli sostiene che le accertate negligenze dell'imprenditore e del suo preposto furono sufficienti a cagionare il sinistro, mentre ogni suo comportamento fu tenuto in esecuzione di disposizioni dell'imprenditore, con la conseguente insussistenza di alcuna sua colpa.
Il motivo è manifestamente infondato giacché il Tribunale ha addebitato al ricorrente di avere imprudentemente mosso l'impalcatura a ruote su terreno accidentato e con una persona, poi caduta, non discesa a terra, così contravvenendo ad espresso divieto scritto. Non è pertanto censurabile l'affermazione di concorso di colpa resa dal collegio di merito, così come risultano inutili i richiami alla normativa infortunistica, contenuti nel ricorso e in realtà estranei alla detta affermazione di responsabilità.
Il secondo motivo del ricorso dell'IN contiene tre censure. Con la prima egli lamenta la violazione degli artt. 445 cod. proc. civ. e 146 disp. att. cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale
avrebbe dovuto scegliere il consulente tecnico tra i medici legali e delle assicurazioni o i medici del lavoro.
Ma norme invocate si riferiscono ai processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e non ai processi del lavoro, come quello attuale.
Con la seconda censura il ricorrente ripete quelle svolte, in materia di liquidazione del danno biologico, nel secondo e terzo motivo del ricorso principale, onde per la sua confutazione vale quanto già detto in proposito.
La terza censura concerne la pretesa illegittimà della compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, che non avrebbe potuto essere disposta, stante l'accoglimento di un motivo di appello (il ricorrente non parla, per la veridicità, di fondatezza di questo motivo ma dice che esso si rivelò "fruttuoso").
L'inconsistenza della doglianza è palese, anzitutto perché il potere di compensazione, attribuito al giudice dell'art. 92 cod. proc. civ., è discrezionale e perciò incensurabile in sede di legittimità, e poi perché l'attuale ricorrente risultò soccombente in appello, visto che il Tribunale confermò integralmente la sentenza impugnata.
Con due motivi esposti contestualmente ed argomentati con l'invocazione degli artt. 4 d.P.R. n. 547 del 1955, 2043, 2049, 2087 cod. civ., 116 cod. proc. civ. il ricorrente incidentale De LA
(r. gen. n. 3658/99) si diffonde per sostenere che la sua giovane età, l'inesperienza e le mancanze dell'imprenditore avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad escludere ogni suo concorso di colpa nella produzione dell'infortunio. Egli afferma in particolare (pag. 7 del ricorso):
"non può certamente negarsi che pur volendo attribuire una qualche responsabilità al lavoratore (De LA) per l'infortunio occorsogli, non si può certamente ridurgli il risarcimento del danno, perché della sua condotta, come pure di quella dell'IN, deve sempre rispondere il datore di lavoro".
I due motivi sono inammissibili poiché non contestano in realtà la ragione su cui il Tribunale ha fondato il convincimento del concorso di colpa: avere il lavoratore contravvenuto al divieto, espresso per iscritto, di rimanere sull'impalcatura mentre essa veniva spostata. Nè il ricorrente dice perché "una qualche" sua responsabilità concorrente non dovrebbe ridurre il risarcimento spettantegli. In conclusione tutti i ricorsi debbono essere rigettati, con integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese fra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2001