Sentenza 11 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
M 1 0 1 . 1 REPUBBLICA ITALIANA . T 5374 /0 1 E R IN NOMR EL POPOLO ITALIANO D A E O 4 COR 9 - UPREPR E 3 N A - Oggetto L O 6 I S L L A SEZIONE MA CIVILE E U P E D : S S E A 0 E J gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: P R 4 E S T L A M Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 19140/00 Cron. 11654 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere- Rep. Dott. Walter CELENTANO -© Consigliere - Ud. 06/03/01 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CO VA EC ED, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RUTILIO SERMONTI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI ROMA;
- intimato avversO il provvedimento del Tribunale di ROMA, [2001 depositato il 28/07/00; 598 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/03/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20.7.2000 Di CO AR CT DO proponeva opposizione avanti al Tribunale di Roma avverso il decreto del 17.7.2000 con cui il Prefetto di Roma lo aveva espulso perché sprovvisto del permesso di soggiorno. All'esito del giudizio, nel quale la il Tribunale Prefettura rimaneva contumace, rigettava l'oposizione, rilevando: che il decreto di espulsione era stato tradotto nella lingua spagnola, comprensibile all'opponente in quanto cittadino ecuadoregno;
che il decreto era correttamente motivato, facendo riferimento, sia pure sinteticamente, all'ipotesi prevista dall'art. 13 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n.286/98; - che ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 7 della Legge 241/90, il quale esclude espressamente l'obbligo di inviare la comunicazione di avvio del qualora sussistano ragioni diprocedimento impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, in quanto, trattandosi di procedimento per l'espulsione di cittadini extracomunitari, esso deve giungere quanto prima all'emanazione del 3 M decreto;
- che 1'Amministrazione non ha svolto alcun accertamento ed era quindi da escludere, anche per tale motivo, la necessità della comunicazione. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Di CO AR CT DO, deducendo due motivi di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso Di CO AR CT DO denuncia violazione degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90. Sostiene che le ragioni di consentono alla Pubblica impedimento che di omettere la comunicazione Amministrazione che gli avrebbedell'avvio del procedimento permesso di munirsi di un interprete non possono essere ravvisate nel semplice fatto che il procedimento riguardava un extracomunitario in quanto una tale interpretazione verrebbe a vanificare sostanzialmente la legge, con la conseguenza che in tal modo il decreto prefettizio ingiustificatamente di ogni lo aveva privato possibilità di difesa. 4 La censura è inammissibile. La decisione del Tribunale, che ha escluso la necessità di inviare la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della Legge 241/90, si basa su due distinte ed autonome ragioni, ciascuna sufficiente a sorreggerla, costituite dalle esigenze di celerità di espulsione dei cittadini estracomunitari e dalla mancanza in tale procedimento di un accertamento tale da comportare la necessità della comunicazione dell'avvio. Il ricorrente ha invece limitato la doglianza alla prima di tali due ragioni, omettendo ogni censura sulla seconda la quale è divenuta così definitiva, precludendo conseguentemente per su quellamancanza di interesse ogni esame impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 11 della Legge 6.3.1998 n.40 nonché difetto di motivazione, sostenendo che in conseguenza della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non era stato in grado, per ignoranza della lingua italiana, di rispondere alle domande rivoltegli in Questura, come del resto fatto che l'urgenza delrisultava evidente dal th provvedimento è giustificata nel decreto con l'assunto che "lo straniero si era dichiarato senza fissa dimora" nonostante avesse depositato in Questura in data 19.7.2000 una dichiarazione rilasciata da un cittadino italiano da cui risultava invece che egli abitava in via Delle Palme n. 52, mentre il Tribunale, invece di trarne le dovute conseguenze, dichiarando la nullità del decreto, aveva fornito una diversa motivazione a sostegno della presenza del requisito dell'urgenza. La censura è infondata. Il Tribunale si è occupato del problema della conoscenza da parte dello straniero della lingua adottata nel corso del procedimento di espulsione solo con riferimento al relativo decreto, rilevando che esso era tradotto in una lingua, lo spagnolo, a lui comprensibile in quanto cittadino ecuadoregno, mentre con il ricorso in esame, senza che venisse dedotto alcun vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso lo stesso Tribunale, la doglianza al riguardo risulta limitata alla fase precedente a tale decreto, vale a dire all'interrogatorio cui egli è stato preventivamente sottoposto. Ma sotto tale profilo si è fuori dall'ambito del giudizio di merito e degli accertamenti svolti На in quella sede. Timitando in ogni caso l'esame al decreto di espulsione, cui il ricorrente nella seconda parte fa pur sempre riferimento, è sufficiente richiamare l'art. 13 comma 7 del D.Lgs. 286/98 in base al quale il decreto comunicato all'interessato deve essere tradotto in una lingua da lui conosciuta o, se non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Tale disposizione è stata richiamata del resto dalla Corte Costituzionale in due decisioni (C.Cost. 16.6.2000 n.198 relativa alla Legge 286/98 e C.Cost. 22.6.2000 n.227 relativa alla Legge 40/98) per ritenere sufficientemente garantito il diritto di difesa ai fini dell'eventuale prevista dal proposizione dell'opposizione successivo comma 8 in entrambe le leggi. Pertanto nel caso in esame correttamente il Tribunale ha ritenuto legittimo il decreto di vale aespulsione tradotto nella lingua spagnola, dire in una lingua che non solo è compresa fra quelle che ne garantiscono la conoscibilità, secondo l'apprezzamento del legislatore, ma che nel l'effettiva caso specifico ne ha assicurato come ha accertato il giudice di merito, conoscenza, 7 Hy essendo 10 spagnolo la lingua ufficiale dell'Ecuador. Costituisce , quindi, questione superata da detti rilievi giuridici l'osservazione, contenuta in ricorso, circa la mancanza di una fissa dimora cui ha fatto riferimento il decreto di espulsione e che sarebbe stata frutto di un equivoco dovuto alla mancata conoscenza della lingua. Del pari superata deve essere considerata, infine, l'altra osservazione relativa alla presenza documentazione comprovante, ad ulterioredi dimostrazione dell'equivoco, che egli avesse invece fissa dimora, non senza rilevare peraltro la mancanza di decisività di tale documentazione in quanto successiva al decreto di espulsione, secondo la stessa prospettazione contenuta nel motivo in esame. Il ricorso deve ssere pertanto rigettato. Nulla deve essere disposto in ordine alle non essendosi la controparte costituita. spese,
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 6.3.2001 PresidenteWhale Savay you Mgo Ricemist Sale We Il Consigliere est. 8 sigue Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo CANCELLERIA SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 8-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULBIONE STRANIERI MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI