Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10404 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC ITALIAN1 04 04 /0 2 IN OME E POPULO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7309/99 Dott. AN GIULIANO Presidente 10327/99 Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Cron. 28006 Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere 2092 Rep. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 11/04/02 Consigliere Dott. Donato CALABRESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE per diritti € 3110 dal Sig.. in ROMA 19 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IL LI RU IA, elettivamente domiciliato VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, difeso dagli avvocati CARLO INVERNIZZI, ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
077 L 1500 CANCELLERIA - ricorrente
contro
LA RE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 contro 872 TORO ASSIC SPA, in persona dell'Amministratore Delegato " rag. Francesco Torri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato OTTAVI LUIGI, che lo difende, giusta procura speciale per NO Giovanna Ioli di Torino dell'11/05/99 rep. n. 37088; controricorrente - nonchè
contro
RU RT, LA FONDIARIA ASSIC SPA GIA' ITALIA ASS.NI SPA;
intimati - e sul 2° ricorso n° 10327/99 proposto da: LA FONDIARIA ASSIC SPA, in persona del Dirigente Dr. Ivano Cantale, corrente in Firenze, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO TOMMASO SPINELLI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LA RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77 presso lo studio dell'avvocato PONTECORVO EDOARDO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale
contro
TORO ASSIC SPA, in persona dell'Amministratore Delegato rag. Francesco Torri, con sede in Torino, elettivamente 2 domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
RU IA, RU RT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2310/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 29/10/97 e depositata il 06/08/98 (R.G. 696/95+831/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO;
udito l'Avvocato Luigi OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 9.1.1989, ZO NC conveniva davanti al Tribunale di Milano EB SK e la S.p.a. La Fondiaria Assicurazioni per sen- tirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale verificatosi il 18.7.1988, all'altezza del km 11,5 della strada statale 3 Santa Teresa di Gallura Palau, tra la moto HO con- - dotta dall'attore e la moto KI condotta dal conve- nuto. Esponeva che, in un tratto rettilineo ed in pros- simità di una curva a gomito a sinistra, era stato sor- passato dalla moto KI;
che il conducente di detta moto, a causa dell'elevata velocità, aveva perduto il controllo del mezzo, che era caduto sulla carreggiata;
che, a seguito della manovra di emergenza effettuata per evitare l'investimento, anche la moto HO era ca- duta, arrestandosi nella cunetta posta sul lato destro Руби della strada, dove era finita anche la moto KI. I convenuti resistevano;
EB SK con la comparsa di costituzione proponeva riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei gravissimi danni subiti nell'incidente attribuendo al NC l'esclusiva re- sponsabilità dell'accaduto; con successivo atto chiama- va in causa anche la S.p.a. TO, quale assicuratore della moto del NC, ed in tale atto assumeva che l'incidente era stato provocato dall'urto inferto dal NC, alla guida della moto HO, alla moto KI, nel sorpassarla, dopo essere stato a sua volta sorpas- sato. La S.p.a. TO resisteva. Il tribunale, con sentenza del 10.10.1994, dichia- rava egualmente responsabili i conducenti dei due vei- 4 coli, ritenendo l'incidente dovuto a grave imprudenza dei conducenti delle due moto, impegnati in una gara emulativa di sorpassi alternati;
condannava in solido i convenuti, tenuto conto del concorso di colpa, al pa- gamento, in favore del NC, della somma di L. 24.260.000; condannava in solido il NC e la TO al risarcimento dei danni subiti dal SK, liquidati in L. 1.257.922.659, tenuto conto del concorso di colpa, limitando la condanna della TO nei limiti del massi- male di L. 700.000.000. Proponevano appello il NC e la TO, che cen- suravano il riconoscimento dell'eguale concorso di col- responsabilità del pe ed affermavano la esclusiva SK. Quest'ultimo proponeva appello incidentale, svol- gendo contrapposte deduzioni. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del accoglieva l'appello principale e rigettava6.8.1998, quello incidentale;
affermava l'esclusiva responsabili- tà del SK, che condannava alla restituzione di quanto a lui corrisposto dalla TO. Avverso la sentenza il SK ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo, al quale hanno resistito, con distinti controricorsi, il NC e la TO. 5 Ha altresì proposto ricorso la S.p.a. La Fondia- ria, svolgendo un unico motivo, al quale hanno resisti- to, con distinti controricorsi, il NC e la TO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 7309/99 2. Con l'unico mezzo é denunciata violazione e fal- sa applicazione degli artt. 148 e 190 del codice della strada e dell'art. 2054, comma 2, c.c., difetto e con- traddittorietà di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Premesso che, per costante giurisprudenza, in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto del- su-la responsabilità di un conducente non comporta il peramento della presunzione di colpa concorrente, san- cita dall'art. 2054, comma 2, C.C., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro condu- cente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (sent. n. 1384/97; n. 3279/97), assume il ricorrente che erro- neamente la corte d'appello ha ritenuto il NC (con- ducente della moto HO) esente da ogni responsabili- tà, posto che il predetto procedeva ad altissima velo- 6 cità in prossimità di una curva, e, nel tentativo di sorpassare la moto KI, la urtava con la parte ante- riore destra nella parte posteriore sinistra, determi- nando l'uscita di strada di entrambi i veicoli. Sostiene che i due veicoli, come ritenuto dal tri- bunale, erano impegnati in una gara emulativa di sor- passi alternati;
che il NC, alla guida della moto HO, aveva effettuato il sorpasso della moto KI in curva in modo imprudente e spericolato;
che l'urto हिंद della moto HO contro la moto KI era dimostrato dal danneggiamento dell'indicatore di direzione poste- riore sinistro di quest'ultimo veicolo;
che la deposi- zione del teste NA non era univoca nel senso dell'esclusione della collisione tra i due mezzi.
3. Il motivo non è fondato.
3.1. La corte territoriale ha considerato quanto segue: tra le due tesi contrapposte circa le modalità del sinistro, meritava adesione la versione dei fatti prospettata dal NC, secondo la quale il conducente della moto KI (SK), dopo aver sorpassato ad elevata velocità la moto HO (condotta dal NC), in prossimità di una curva a gomito volgente a sini- aveva perso il controllo del mezzo, che era sban- stra, dato e, cadendo al suolo, aveva tagliato la strada alla 7 moto HO, che procedeva a circa 90 km/h, il cui con- ducente, per evitare l'impatto con l'imprevisto ed im- provviso ostacolo costituito dal veicolo abbattutosi al suolo, aveva tentato una manovra di emergenza, a segui- to della quale la moto HO aveva perduto aderenza ed era caduta anch'essa; tale ricostruzione dell'accaduto, sempre soste- nuta dal NC, sin dalla prima dichiarazione resa ai Carabinieri due giorni dopo il sinistro, aveva infatti trovato conferma nelle dichiarazioni di AN NA, unico teste oculare, il quale, sia nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri, sia in sede giudiziale, aveva ri- ferito che la moto KI, dopo aver effettuato come un fulmine" il sorpasso della moto HO, era caduta sulla carreggiata;
per converso, non aveva trovato riscontri la te- si del SK, che in un primo momento aveva dichiarato di non sapersi spiegare le ragioni per le quali, dopo aver superato la moto HO, era sbandato ed era finito fuori strada, ed aveva poi sostenuto che era stata la moto HO, nell'effettuare a sua volta il sorpasso della moto KI, dopo che questa lo aveva superato, ad urtare la KI all'altezza dell'indicatore poste- riore sinistro di direzione, spingendola fuori strada;
- tale versione dei fatti, coincidente nel momento 8 prodromico degli eventi descritti con quella del Lan- cia, in quanto il SK aveva ammesso di aver sorpas- sato la moto HO, non aveva trovato conferma nella parte relativa al successivo sorpasso posto in essere dalla moto HO nel corso del quale si sarebbe verifi- cato l'urto tra i due veicoli;
- il teste NA, sia nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri, sia in sede giudiziale, aveva infatti escluso che tra le due moto si fosse verificato un ur- to, riferendo che la moto KI, dopo aver sorpassato "come un fulmine" la moto HO, si era "catapultata" ed era caduta sulla carreggiata;
- l'urto della HO contro la KI non era dimo- strato dal danneggiamento dell'indicatore di direzione posteriore sinistro di quest'ultimo veicolo, poichè la circostanza che la moto KI era stata rinvenuta ri- versa sul lato sinistro consentiva di imputarlo all'impatto con la pavimentazione stradale;
in conclusione, il concorso di colpa ritenuto dai primi giudici non era condivisibile, ed il sinistro do- veva essere attribuito alla esclusiva responsabilità del conducente della moto KI (condotta dal SK), autore di una imprudente manovra di sorpasso della moto HO (condotta dal NC) in prossimità di una curva ed a velocità eccessiva. 9 3.2. Il giudice di appello, con le argomentate va- lutazioni sopra riassunte, è quindi pervenuto ad affer- mare che la condotta di guida del conducente della moto KI (SK) ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento, e tale affermazione deve ritenersi compiuta sia in riferimento ai danni (oggetto della riconvenzionale) subiti dal SK a causa della fuoriuscita di strada della moto da lui condotta (per essere stato l'evento determinato dalla sua imprudente condotta di guida), sia con riferimento ai danni (og- getto della domanda) subiti dal NC per effetto del- la caduta (dovendosi questa ritenere conseguente alla manovra di emergenza alla quale il NC era stato CO- stretto per evitare l'imprevisto ed improvviso ostacolo costituito dalla moto KI rovinata al suolo dopo il sorpasso della moto HO).
3.2.1. In tal modo, per un verso, il giudice di appello ha negato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta di guida del NC e 1' evento dannoso subito dal SK, in quanto tale evento ha ritenuto eziologicamente collegato in modo esclusi- Vo alla condotta di guida dello stesso SK, causa determinante dello sbandamento della moto, della fuo- riuscita di strada e delle conseguenti gravi lesioni subite dal conducente, senza concorso alcuno della con- 10 dotta di guida del conducente della moto HO, avendo assunto questa il ruolo meramente passivo di veicolo sorpassato. E tale apprezzamento sorregge la statuizio- ne di rigetto della domanda riconvenzionale di risarci- mento proposta dal SK. Statuizione che la censura svolta dal ricorrente non riesce a contrastare, poiché all'argomentato accer- tamento di fatto compiuto dalla corte d'appello il ri- corrente si limita, inammissibilmente, a contrapporre un diversa valutazione delle risultanze processuali a sostegno di una difforme ricostruzione dei fatti, in- centrata sull'asserito verificarsi di un impatto della moto HO, in fase di sorpasso, con la moto KI. E giova precisare che l'accertata esclusione dell'urto tra i veicoli e del nesso di causalità mate- riale tra la condotta di guida del NC e la rovinosa caduta del SK, rende non pertinente il richiamo all'art. 2054, comma 2, C.C., che il verificarsi di un urto presuppone, e non invocabile la presunzione di colpa di cui al comma 1, che postula la dimostrazione della sussistenza del detto nesso.
3.2.2. Per altro verso, in virtù dei menzionati ap- prezzamenti di fatto, la corte d'appello, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni sofferti dal NC, ha altresì escluso che, nonostante il materiale 11 coinvolgimento nel sinistro, fosse ravvisabile respon- sabilità concorrente del NC. E tale apprezzamento sorregge la statuizione di accoglimento pieno della do- manda di risarcimento del NC. Statuizione che la censura svolta dal ricorrente, incentrata sull'asserita omessa valutazione del compor- tamento del NC quale causa concorrente dell'evento dannoso dal predetto subito, non riesce a contrastare, atteso che l'insussistenza del preteso concorso è stata congruamente motivata dalla decisione impugnata nella parte in cui ha individuato, con incensurabile apprez- comportamento del SK zamento di fatto, nel l'esclusivo fattore causale dell'evento, per aver de- terminato l'insorgere di una situazione di fatto con- sistente nell' improvviso manifestarsi di un ostacolo sulla sede stradale costituito dalla moto caduta al suolo dopo lo sbandamento che aveva costretto il NC ad una repentina manovra di emergenza non andata a buon fine - senza la quale l'evento non si sarebbe verifi- cato. Ricorso n. 10327/99 4. Con l'unico mezzo, denunciando omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto de- cisivo della controversia, la ricorrente incidentale S.p.a. La Fondiaria, nell'impugnare l'accoglimento del- 12 la domanda del NC, assume che erroneamente la corte d'appello è pervenuta alla ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base del semplice esame delle di- chiarazioni delle parti in esso coinvolte, ritenendo maggiormente attendibile la versione dei fatti fornita dal NC, in ragione della sua univocità, rispetto a quella del SK, considerata contraddittoria. Sostiene che, così decidendo, la corte avrebbe vio- lato il principio secondo il quale le dichiarazioni favorevoli alla parte che le rende non hanno valore di prova, nemmeno se raccolte in sede di interrogatorio formale, mentre nella specie a tale mezzo di prova le parti non hanno fatto ricorso, e che, nel ravvisare contraddittorietà nella versione dei fatti fornita dal SK, la corte territoriale non ha considerato che gravissime lesioni riportato quest' ultimo aveva nell'incidente.
5. Il motivo non è fondato. Come già rilevato in sede di esame del ricorso principale, la corte d'appello ha posto a raffronto le due versioni dei fatti e, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, avendo ritenuto che aveva trovato ob- biettivi riscontri quella formulata dal NC, laddove la tesi difensiva del SK non aveva trovato confer- me, ha, con incensurabile apprezzamento di fatto, rav- 13 visato la esclusiva responsabilità del SK.
6. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno riget- tati.
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costitui- te.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite. Così deciso in Roma 1'11.4.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Aper Juline IL LI CT Dott.ssa Maria Aiello 109T 129.11 456T 41,32 Depositata in Cancelleria 1807.02 TOT. 170,43 IL LI C1 Oggi, OT Mana Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 0.SET 200 4 ain.
3.7663 versate €. 170,43 (auro C o nta 1403 p. Il Dirigente Area Servizi Dossa Mara Grazia O PPO A Serpensabile Servizio Gildizian O R 1 2 0 6 14