Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6291 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
R E06 2 9 1 / 02 Aula B T AL I ANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.12869/99 11 Alberto Spanò Consigliere " Rep. " Mario Putaturo Donati V. " Cron. 18126 Figurelli " Donato De Renzis Ud. 6/12/2001 " Alessandro ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BR/1,in persona del Direttore Generale, dott. Domenico Lagravinese, elett. dom.in Roma,via Giuseppe Farrari n.1.4, presso l'avv.Salvatore Coronas, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cavallo,per procura speciale in calce al ricorso;
E GESTIONE STRALCIO DELLA EX USL BR/3, in persona del Lagravinese, elett.dom.in Commissario liquidatore, dott. Domenico 4795 Roma, via Giuseppe Ferrari n.4, presso lo studio dell'avv.Salvatore Cavallo, per Coronas, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTI R 1
CONTRO
IA GR AN, elett.dom.in Morosini Roma, piazza Grasso, insieme n. 12, presso lo studio dell'avv. Rosalba all'avv.Carlo Tatarano che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 30 marzo 1999, n..112 (R.G.N. 1312/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 6/12/2001, la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Stefano Cavallo e Rosalba Grasso;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ASL BR/1 proponeva appello avverso la sentenza in data 28 maggio 1997 con cui il Pretore del lavoro di Brindisi, sezione Fontana, in parziale accoglimentodistaccata di Francavilla del ricorso proposto dalla dott.Maria Grazia FA, aveva condannato essa ASL al pagamento di lire 32.545.567 e di lire 2.357.920, oltre rivalutazione e interessi,a titolo di differenze retributive e di rimborso spese, nonché di lire 4.850.000 per spese legali, oltre IVA, CAP e rimborso 10%, avendo ritenuto vincolanti, ai fini 2 dell'applicabilità del d.P.R. n.316 del 1990,le direttive regionali del 31 marzo 1980. Si costituiva nel giudizio di secondo grado anche la dott. FA la quale proponeva appello incidentale volto alla condanna della ASL al pagamento di quei trattamenti economici accessori che il Pretore aveva escluso. Con sentenza del 30 marzo 1999,il Tribunale locale rigettava e, in accoglimento di que lo l'appello principale incidentale, condannava 1'ASL BR/1 al pagamento in favore della FA della complessiva somma di lire 45.629.672 per differenze di collaborazione e permessi annuali, oltre retributive, premio dell'importo di lire 1.357.920 per rimborsoaccessori, nonché spese. Osservava, in particolare, il Tribunale che:la dott. FA aveva svolto attività di sociologa convenzionata presso l'ASL BR/3 Francavilla Fontana e, in particolare, presso il locale di consultorio familiare e presso quelli di Oria e di Villa Castelli;
l'art.6 della L.R. Puglia del 5 settembre 1977, n.30 nonché l'art.7 del Regolamento Regionale del 15 febbraio 1979, m.l avevano regolato tale figura di consulenti demandando alla Giunta Regionale che, con delibera n.2393 del 1980, aveva approvato come uniformarsi gli enti convenzione tipo,cui avrebbero dovuto istitutivi dei consultori familiari,la convenzione nazionale disciplinante il rapporto di lavoro autonomo dei medici ambulatoriali, nel testo dell'accordo del 22 dicembre 1978 e 23 febbraio 1979 e successivi;
nonostante le indicazioni della Giunta 3 Regionale, la USL BR/3, nello stipulare la convenzione con la dott. FA, non aveva seguito quella tipo, secondo l'accordo vigente al momento della stipula della convenzione (accordo reso esecutivo con il d.P.R. n. 316 del 1990) poiché aveva escluso i c.d. trattamenti retributivi accessori,quali ad esempio le quote (contingenza),gli scatti biennali (anzianità),i di caro vita permessi annuali retribuiti (ferie),i premi di collaborazione (tredicesima) etc.; non poteva ritenersi per questo aspetto vincolante la detta convenzione individuale per la sola ragione della sua approvazione da parte della dott.FA; una valutazione equitativa e secondo buona fede dell'intercorso contratto d'opera professionale imponeva all'interprete di considerare come inclusi tra gli obblighi del datore di lavoro anche quello di erogare i trattamenti accessori previsti dall'accordo collettivo per i medici specialisti ambulatoriali cui il personale convenzionato in servizio era assimilabile perché munito di laurea e in forza all'interno do una struttura sanitaria;
anche se la deliberazione della Giunta Regionale del 31 marzo 1980 aveva efficacia di atto di mero indirizzo e quindi di semplice direttiva,non per questo essa non poteva ritenersi vincolante per gli enti che avevano istituito i consultori familiari e che avevano perciò l'obbligo di stipulare le convenzioni con i consulenti previsti dall'art.6 della 1.r. Puglia n.30 del 1977 secondo gli schemi previsti per i medici ambulatoriali. 4 L'ASL USL/1 e la Gestione Stralcio della ex USL BR/3 hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso la FA. MOTIVI DELLA DECISIONE complesso motivo, denunciandosi violazione Con un unico e falsa applicazione degli artt. 1374 e 1375,2222 e ss.,2233 c.c., dell'art.48 della legge n.833 del 1978, della L.R. n. 30 del 1977, del DPR n.316 del 1990 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere riconosciuto alla dott. FA non solo la retribuzione concordata,ma anche quei trattamenti economici accessori previsti dall'accordo collettivo per i medici specialistici ambulatoriali sul rilievo che il contratto aveva obbligato le parti non solo a rispettare quanto in esso espressamente previsto, ma anche a subire le conseguenze derivanti secondo legge o,in difetto, secondo usi ed il equità e, comunque, perché contratto doveva essere eseguito secondo buona fede. iIn tale aspetto il Tribunale si è posto in contrasto con principi affermati in subiecta materia dalla Corte di Cassazione con sentenza n.9873 del 26 maggio 1998, equiparando apoditticamente l'attività della sociologa a quella del medi.co quando al contrario la convenzione individuale stipulata aveva tenuto conto della natura professionale del rapporto e della richieste.D'altrospecificità delle prestazioni canto, l'equiparazione ai medici specialistici ambulatoriali contrasta con i principi generali dell'ordinamento e con l'art.48 della legge n.833 del 1978 il cui 4° comma prevede che "i criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali,da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo".Ne discende che l'estensione dei criteri, tassativamente elencati in quanto compatibili, deve avvenire mediante l'apposito procedimento di convenzioni nazionali conformi agli accordi collettivi stipulati da Governo, regioni, ANCI organizzazioni sindacali di ciascuna categoria. Il 7° commae contempla la nullità di "qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con le organizzazioni professionali sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali" mentre nel è sancita la nullità di "qualsiasi convenzione con comma 8 ° singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo". Il motivo va accolto perché fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno, a norma del comma quarto dell'art.48 della legge n.833 del 1978 anche il rapporto lavorativo delle categorie non mediche di operatori professionali può essere disciplinato da convenzioni, da stipularsi però attraverso un iter procedurale rispettoso delle prescrizioni dettate dal primo e dal secondo comma dello stesso art.48. In assenza di tali convenzioni, il rapporto intercorrente tra USL ed operatori professionali ron medici, avente ad oggetto attività lavorativa prestata senza alcun 6 vincolo di subordinazione tecnico-gerarchica, assume carattere autonomo, suscettibile di essere regolato dalla disciplina di cui agli artt.2222 segg. c.c.In tal caso, avuto riguardo al rilievo attribuito dalla disciplina codicistica all'autonomia individuale, in mancanza di una specifica norma statale che attribuisca all'ente territoriale il potere di fissare il contenuto delle relative convenzioni, non è consentito alla legge regionale di incidere sulla disciplina del rapporto lavorativo tra professionale in modoUSL e i singoli prestatori d'opera autoritativo, modificando cioè, il contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti (Cass.,5 ottobre 1998, n.9873,in una fattispecie analoga). Siffatti principi sono stati disapplicati dalla impugnata sentenza che ha ritenuto che la convenzione approvata dalla Giunta Regionale sulla base dell'art.7 del regolamento regionale 15 febbraio 1979, n.1 di esecuzione della legge Regione Puglia 5 avesse potuto incidere sul rapporto tra un settembre 1977, n.30 operatore professionale non medico e la USL regolato dagli artt.2222 e segg. c.c. Il ricorso deve perciò essere accolto e la sentenza impugnata va cassata.La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.384 c.p.c., decide nel merito e rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero giudizio. "
P.Q.M.
7 A La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 6 dicembre 2001 Il Consigliere est. Il Presidente english luch Sille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,2 MAG. 2002 IL CANCELLIERE, NCE 8