Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
La sottoposizione dell'imputato alla sanzione sostitutiva della libertà controllata non determina impedimento dello stesso a comparire in giudizio, ben potendo il suddetto richiedere alla competente autorità l'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per partecipare al dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/1999, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 15-1-1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Franco Marrone " N.63
3. " Francesco Calbi " REGISTRO GENERALE
4. " Pierfrancesco Marini " N.6590/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SC SS nato Codevigo il 21 - 12 - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
SC SS venne tratto a giudizio per rispondere "del reato di cui all'art.1 L. 386/90 per avere emesso senza autorizzazione del trattario l'assegno bancario di Lire 2.100.000;
in Serravalle Scrivia il 15-9-93".
Con sentenza in data 16-2-96 il Pretore di Lecco dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza 19-12-97, confermava.
Il SC ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia: 1) nullità del dibattimento di primo grado, svoltosi nonostante legittimo impedimento a comparire dell'imputato, sottoposto dal 13-2 al 17-2-96 alla libertà controllata;
2) violazione di Legge e vizi di motivazione mancando la prova che l'imputato conosceva l'intervenuta revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, revoca che doveva essere comunicata con le formalità di cui all'art. 9 L. 386/90; 3) violazione di legge e vizi di motivazione per mancata derubricazione della condotta in quella di cui all'art. 2 L. 386/90; 4) violazione di Legge e vizi di motivazione in ordine alla congruità della pena e al diniego di sostituzione ex art. 53 L. 689/81. Rilevava la manifesta infondatezza del primo motivo in quanto l'eventuale (non dedotta in primo grado ne' dimostrata) sottoposizione del SC alla libertà controllata mai avrebbe potuto essere inquadrata nell'ambito dell'impossibilità assoluta a comparire ex art. 486 C.P.P. trattandosi di situazione che non impedisce certamente al "sottoposto" di chiedere all'autorità competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per poter partecipare al giudizio, sicuramente fondato è viceversa il secondo motivo (con conseguente assorbimento dei restanti motivi). Ed infatti l'impugnata sentenza si è limitata ad evidenziare l'intervenuta revoca dell'autorizzazione (come da verbale di protesto, "missiva di trasmissione" etc.) senza peraltro offrire elementi ragionevolmente dimostrativi del fatto che il SC era stato portato a conoscenza della revoca con le modalità di cui all'art. 9 L. 386/90 o altre equipollenti. Conseguenza di quanto sopra è l'annullamento della sentenza che peraltro, in difformità dalle conclusioni del P.G., deve essere con rinvio per nuovo esame. Ed infatti all'annullamento senza rinvio "perché il fatto non costituisce reato" dovrebbe pervenirsi solo nel caso in cui dalla sentenza fosse risultato che la banca trattaria omise di inviare la raccomandata di revoca dell'autorizzazione o che comunque, per una qualsiasi ragione, tale raccomandata non pervenne al SC.
Nella fattispecie ciò non risulta affatto emergendo viceversa una situazione nella quale appariva assolutamente necessario disporre l'acquisizione dell'elemento decisivo ai fini del giudizio costituito dalla comunicazione effettuata dalla banca al SC;
attività istruttoria alla quale la Corte avrebbe dovuto provvedere, pur in assenza di iniziativa da parte del P.M., di ufficio, ai sensi degli artt. 507 - 603 III comma C.P.P..
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999