Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
033 6 8 /0 1 Aula A REPUBB I TAL IANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg. previdenza Presidente R.G. 2644/98Dott. Vincenzo Trezza " Fernando Lupi Consigliere " Mario Putaturo Donati V. " Cron.Gees 11 Donato Figurelli Rep. " Attilio Celentano Ud. 24/1/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Ministro pro- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del difeso dalla Avvocatura Generale dello tempore,rappresentato e Stato presso i cui uffici di via dei Portoghesi n.12, Roma, è per legge domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
ZO QU;
INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia 377 in data 17 novembre 1997,n.2704 (R.G.N.2056/1997); 1 R udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/1/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del che ha concluso perSost.Proc.Gen.Dr. Antonio Martone l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pronuncia n.174 del 1997 il Pretore del lavoro di Con Brescia, in accoglimento del ricorso di EN CE, nato il [...], accertava il diritto di costui alla fruizione della pensione di inabilità, con decorrenza dal 1° maggio 1993,e la decisione, su gravame del Ministero dell'Interno, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 17 novembre 1997. Osservava,in particolare,il Tribunale che:non era stata oggetto di specifica censura la statuizione pretorile nel punto in cui aveva fissato la decorrenza del diritto al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità (22 aprile 1993); a quella data il sucore CE non aveva però compiuto 65 anni di età e il requisito reddituale era emerso dalla documentazione prodotta, onde l'infondatezza del gravame. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 R Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 19 della legge n.118 del 1971 nonché omesso e/o insufficiente e/o contraddittorio esame circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che, ai sensi del primo comma del citato art. 12,il beneficio della pensione di invalidità decorre "dal primo giorno del mese quello della presentazione della domanda persuccessivo a dell'inabilità" sicchè, essendo stata la domanda l'accertamento beneficio nonpresentata il 22 aprile 1993,il amministrativa avrebbe potuto decorrere che dal 1° maggio 1993. Sennonchè a quella data l'assicurato aveva già compiuto 65 anni di età, per cui la domanda avrebbe dovuto essere rigettata per carenza di interesse. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. La pensione e l'assegno di inabilità civile previsti dagli - il cui diritto artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n.118 successivo a quello della decorre dal primo giorno del mese presentazione della domanda l'accertamento dell'inabilità per non possono essere riconosciuti (Cass., 16 dicembre 1999, n.14150) - a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che comunque ne abbiano fatto domanda dopo raggiungimento di tale età), come si evince dal complesso il sistema prevedenormativo, che per gli ultrasessantacinquenni pensione sociale, anche inl'alternativo beneficio della 3 sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento,e come è stato espressamente confermato dall'art.8 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n.509 (Cass., 12 marzo 1996,n.2011; vedi anche Cass., 17 giugno 2000,n.8272). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza nella parte in cui, nel confermare la statuizione pretorile, ha accertato che l'assicurato aveva diritto, al momento della presentazione della domanda amministrativa, al riconoscimento della pensione di inabilità in presenza dei presupposti sanitari ed economici richiesti (età minore a sessantacinque anni,quadro patologico ed elemento reddituale). Trattasi di giudizio in tale aspetto corretto ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, non potendosi escludere l'interesse del cerqui al conseguimento di una pronuncia di tipo meramente dichiarativo del diritto fatto valere, anche in relazione alla previsione di obblighi a carico dell'Istituto, destinatario richiesta, di trasmissione della domanda all'autoritàdella competente. allorchè, nel confermare la Ha errato invece il Tribunale dell'Istituto alla corresponsione dei ratei di condanna pensione, non ha considerato che l'assicurato alla data fissata di decorrenza,cioè al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (vedi Cass., 16 dicembre 1999,n.14150), aveva compiuto sessantacinque anni di età e quindi versava in una condizione ostativa all'attribuzione "in concreto" del beneficio. Per Deve invece considerarsi assorbito il secondo motivo con cui, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.75 e 101 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ai 1 sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c.,si è dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, in relazione ad una richiesta di riconoscimento del beneficio della pensione di invalidità per periodi successivi al compimento del 65° anno di età. Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve quindi essere cassata. Poiché non sono necessarie ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo la causa nel merito ai sensi dell'art. 384,1° comma, c.p.c.,dichiara il diritto di EN CE alla pensione di secondo grado per le di inabilità; conferma la statuizione spese. Non si provvede invece sulle spese del presente giudizio non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di EN CE alla pensione di inabilità civile;
conferma la statuizione di secondo grado per le spese;
nulla per le spese del presente giudizio. Roma, 25 gennaio 2001 Мело вино Вошик бо Il Consigliere est. Il Presidente Vinceus tresseHell ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Depositato in Cancelleria DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 oggi, 8 MAR 2001 E IL CANCELLIEREEll R 5 P