Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 4 9 02 /0 1 REPUBBLICA IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 12213/97 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere- Cron. 10483 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Ud.21/12/00 Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell'avvocato MAMMOLA DOMENICO, rappresentata e difesa dall'avvocato SERVELLO GAETANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, ♥ 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE 5631 GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 258/97 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 10/06/97 R.G.N. 131/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilioudienza del 21/12/00 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. I -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 21 aprile 1992 la signora EN LO chiedeva al Pretore di Vibo Valentia il riconoscimento del proprio diritto, negato dall'INPS in sede amministrativa, a percepire, quale lavoratrice agricola, l'indennità di maternità, per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa. L'INPS, costituitosi, si opponeva alla domanda, sostenendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato idoneo a fondare la tutela previdenziale di maternità. Interveniva in giudizio anche lo CA (Sevizio contributi agricoli unificati), che chiedeva il rigetto della domanda per la mancanza di un titolo idoneo alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Con sentenza del 5 luglio/22 settembre 1995 il Pretore accoglieva la domanda della lavoratrice, affermando il diritto della stessa alla indennità di maternità, per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, in relazione al parto del 27 novembre 1989. La decisione di primo grado veniva appellata dall'INPS, che insisteva nel negare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che dalla prova testimoniale e dai risultati delle indagini ispettive era risultato, invece, un rapporto di collaborazione familiare agraria con la presunta datrice di lavoro, madre della lavoratrice. : La signora LO si costituiva resistendo. Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 7 maggio/10 giugno 1997, accoglieva l'appello e dichiarava che la lavoratrice non aveva diritto all'assegno di maternità. 3 I giudici di secondo grado ritenevano, condividendo i rilievi dell'INPS, che il fatto che la presunta datrice di lavoro fosse la madre della lavoratrice, unitamente al fatto che questa aveva denunciato il rapporto di lavoro nel 1989, per un periodo ricompreso nell'astensione obbligatoria per gravidanza, deponesse per la natura fittizia del rapporto, instaurato solo dopo la conoscenza dell'imminente parto. Aggiungevano che i testi, certamente compiacenti, avevano sì dichiarato di avere visto la signora LO lavorare anche nel 1989, ma non avevano precisato in cosa consistesse il controllo del datore di lavoro, quali fossero le precise mansioni della lavoratrice e quale fosse la sua retribuzione;
tanto da far ritenere che la LO aiutasse saltuariamente la madre, ricevendone in compenso, per le proprie necessità, parte dei frutti dei terreni. Mancava, pertanto, la prova della subordinazione, idonea ad escludere la sussistenza di un “apporto spontaneo alla piccola impresa familiare”. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando cinque motivi di censura, EN LO. L'INPS resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del controricorso, in quanto notificato alla "Sig.ra PA IN elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini ..”. Manca quindi la notifica alla signora LO, la quale è difesa, in questo giudizio, dall'avv. Gaetano Servello, del Foro di Vibo Valentia, ed ha eletto domicilio, unitamente al difensore, in Roma, via Aureliana 2, presso lo studio dell'avv. Domenico Mammola, come risulta dalla procura a margine del ricorso. Il difensore dell'INPS ha, peraltro, legittimamente partecipato alla discussione in forza della procura contenuta nel controricorso. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (anche in relazione all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946 n. 212) e dell'art. 13 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, nonché vizio di motivazione, la difesa della ricorrente deduce che il giudice di secondo grado ha reputato fittizio il rapporto di lavoro subordinato soprattutto per la asserita presunta prima iscrizione della lavoratrice quando era già noto il suo stato di gravidanza, per un periodo lavorativo addirittura ricadente nel periodo di astensione obbligatoria. Critica tale motivazione, sostenendo la irrilevanza della prima iscrizione, negli elenchi dei lavoratori agricoli, nell'anno del parto, essendo per legge sufficiente, per l'insorgenza del diritto alla indennità di maternità, che la lavoratrice abbia compiuto 51 giornate lavorative prima del periodo di astensione obbligatoria e sia iscritta negli elenchi anagrafici comunali dei braccianti agricoli. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di legge e vizio di motivazione per omesso esame di prova documentale (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la difesa della ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente affermato che il rapporto di lavoro sarebbe stato denunciato nel periodo in cui la LO avrebbe dovuto astenersi dal lavorare a causa della gravidanza. Segnala che il certificato rilasciato dall'Ufficio di collocamento di Briatico in data 6.9.1991 attesta che la LO ha prestato attività lavorativa 5 dal 21.6.1989 al 9.9.1989, e che il certificato medico del 19.9.1989 indica il 20.11.1989 quale data presunta del parto. Denuncia che il Tribunale ha omesso di esaminare tale documentazione, acquisita agli atti. Aggiunge che per la determinazione del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, ex art. 4, lett. a, della legge n. 1204 del 1971, si deve tener conto esclusivamente della data presunta indicata nel certificato medico di cui all'art. 28 della citata legge, e non di quella in cui il parto sia avvenuto, né di quella comunque altrimenti determinata. Con il terzo motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, e degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946 n. 212, nonché vizio di motivazione. Rileva che per gli artt. 3 e 4 del D. Leg.vo Luog.le n. 212 del 1946 sono braccianti agricoli a tempo determinato i lavoratori che dedicano ai lavori agricoli almeno 51 giornate all'anno; e che da tale presupposto di fatto consegue l'iscrizione negli elenchi nominativi, iscrizione a sua volta costituente presupposto per il godimento di prestazioni previdenziali. Lamenta che il Tribunale ha violato la normativa richiamata, disattendendo senza alcuna motivazione la natura costitutiva dell'iscrizione negli elenchi nominativi e lo status di bracciante agricola della signora IZ;
e disapplicando gli elenchi, aventi natura di atti amministrativi, senza illustrare i motivi per i quali la iscrizione della lavoratrice è stata reputata illegittima. Con il quarto motivo, denunciando vizio di motivazione ed omesso esame di "elementi probatori", la difesa della signora LO deduce la contraddittorietà della sentenza, che da un lato ha ritenuto il rapporto come rientrante nella collaborazione familiare - che è fondata su motivi affettivi e di gratitudine e, in altra parte della motivazione, riconosce che per la propria attività lavorativa la ricorrente riceveva in compenso parte dei frutti del terreno. Rileva che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione può essere corrisposta anche in natura. Censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui qualifica "certamente compiacenti" i testi, senza dar conto di tale apodittica affermazione. Con il quinto motivo, denunciando ancora vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, la difesa della ricorrente assume che la sentenza si fonda su un "asserito elemento probatorio inesistente”, affermando che i testi non avrebbero indicato con esattezza mansioni e retribuzione, nonché il contenuto del controllo datoriale. Assume che la determinazione a cui è pervenuto il Tribunale è “la risultante di un illogico esame degli elementi di prova, atteso che le circostanze poste alla base del ragionamento giudiziale non sono state acquisite come elementi di prova testimoniali". I cinque motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono, nei limiti di seguito precisati, fondati. Vanno preliminarmente ricordati i principi regolanti la materia, di recente ribaditi e puntualizzati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1133 del 26 ottobre 2000. 7 Il diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura (i c.d. braccianti agricoli) è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, costituita: a) dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento;
b) dalla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (o da un equipollente certificato), iscrizione che costituisce la prova indispensabile dell'attività lavorativa e una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche. È sufficiente richiamare, a conferma di tale ricostruzione, il disposto dell'art. 13 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026: le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici previsti per le lavoratrici madri dall'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946 n. 212. Sul piano processuale come hanno rilevato le Sezioni unite nella citata sentenza - il lavoratore che domanda la prestazione previdenziale deve provare di avere esercitato attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento, e la prova deve essere necessariamente fornita o mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato sostitutivo. Tanto il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi quanto il c.d. certificato di urgenza sostitutivo, pur costituendo un elemento necessario e una vera e propria condizione per l'erogazione della prestazioni economiche, non integrano, peraltro, una prova legale, come tale 8 insuscettibile di prova contraria. L'ente previdenziale, quando contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha a sua volta l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la suddetta prova contraria, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova contraria viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Nella fattispecie in esame il Tribunale di Vibo Valentia si è discostato da tali principi. La signora LO aveva infatti chiesto al Pretore la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle indennità di maternità, deducendo la sua qualità di bracciante agricola, comprovando la sua iscrizione negli elenchi e articolando, altresì, prima ancora di conoscere la posizione che, sul piano probatorio, avrebbe assunto la difesa dell'INPS, una prova testimoniale. Il Pretore aveva accolto la domanda. I giudici di appello non hanno effettuato alcuna comparazione tra le prove rispettivamente offerte dalle parti, limitandosi ad affermare che “la presunta datrice di lavoro è madre dell'assicurata, la quale l'ha denunciata nel 1989 per un periodo coincidente e ricompreso nell'astensione obbligatoria per gravidanza, il che depone per la fittizietà del rapporto, instaurato solo dopo la presa di conoscenza dell'imminente parto”; e nel ritenere certamente compiacenti i testi, che avevano dichiarato di avere visto la signora LO"lavorare anche nel 1989, ma non hanno indicato con esattezza né le mansioni, né in cosa consistesse il controllo datoriale, né la retribuzione". Da tali circostanze il Tribunale deduce che "sembra logico e rispondente ai riscontri inferirne che la LO aiutava saltuariamente la madre, ricevendone in compenso, per le proprie necessità, parte dei frutti dei terreni". Il Tribunale afferma, ancora, che è certamente configurabile il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura tra consanguinei, ma lo stesso deve presentare caratteristiche specifiche, tali da far escludere la sussistenza di un “apporto spontaneo alla piccola impresa familiare"; tali caratteristiche difettavano nel caso di specie. Osserva preliminarmente la Corte che la denuncia del rapporto di lavoro, quando la lavoratrice agricola è già in gravidanza, non è di per se sola circostanza atta a dimostrare la natura fittizia del rapporto di lavoro instaurato con la madre;
tanto più quando le parti non sono conviventi. Va infatti precisato che la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è possibile anche con una lavoratrice in stato di gravidanza;
e che il fine (ulteriore, accanto a quello di procacciarsi una certa retribuzione) di garantirsi il trattamento di maternità previsto dalla legge n. 1204 del 1971 non è un fine illecito, sempre che il rapporto di lavoro sia, ovviamente, effettivo e non simulato. Nella fattispecie in esame ricorre anche il denunciato vizio di 10 motivazione per omesso esame di prova documentale, atteso che dal riscontro dei documenti prodotti consentito alla Corte quando viene denunciato un error in procedendo - risulta che la lavoratrice EN LO era stata denunciata per 51 giornate effettuate dal 21.6.89 al 9.9.89 (oltre a 51 giornate effettuate dall' 1.8.90 al 23.10.90), e che il medico aveva indicato nel 20 novembre 1989 la data presunta del parto. Tanto risulta dalla certificazione rilasciata dal dirigente della sezione circoscrizionale di Briatico per l'impiego e per il collocamento in agricoltura in data 6 settembre 1991, nonché dal certificato medico di gravidanza redatto dal dottor Michele Iannello. La affermazione che il rapporto di lavoro era stato denunciato quando già ricorreva l'obbligo di astensione dal lavoro, circostanza controversa tra le parti, non è quindi supportata da alcuna prova;
è, anzi, smentita dalla ricordata documentazione, di cui il giudice di appello non tratta. Vanno inoltre riaffermati i principi già enunciati da questa Corte in relazione al lavoro agricolo e a quello tra parenti. Con la sentenza n. 7438 del 9 agosto 1997 è stato rilevato che nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito, sempreché la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura. Con la sentenza n. 14579 del 27 dicembre 1999 è stato poi precisato che "per negare che le prestazioni lavorative svolte nell'ambito di un gruppo 11 parentale diano luogo a un rapporto di lavoro subordinato o di parasubordinazione occorre accertare l'esistenza di una partecipazione costante dei vari membri alla vita e agli interessi del gruppo, ossia uno stato di mutua solidarietà e assistenza, dovendo in difetto di ciò, specie quando le prestazioni lavorative siano svolte nell'ambito di un'attività professionale esercitata al di fuori della comunità familiare, escludersi l'ipotesi del lavoro gratuito, la cui presunzione peraltro non opera quando i soggetti non convivano sotto il medesimo tetto ma stiano in unità abitative autonome e distinte”. Va, infine, ricordato che “l'istituto dell'impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.) ha natura residuale o suppletiva, in quanto è diretto ad apprestare una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono nell'ambito degli aggregati familiari;
consegue che tale istituto non può configurarsi nell'ipotesi in cui il rapporto tra i componenti della famiglia sia riconducibile a uno specifico rapporto giuridico, quale quello del rapporto di lavoro subordinato" (Cass., 9 agosto 1997 n. 7438; 27 novembre 1986 n. 1016). Alla luce di tali principi la motivazione del Tribunale, sopra riportata, non appare idonea all'accoglimento dell'appello e alla reiezione della domanda della lavoratrice;
né appare in alcun modo motivata la qualificazione di "compiacenti” data ai testi. Per tutto quanto esposto la sentenza va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Catanzaro, che dovrà valutare le certificazioni della sezione di collocamento e del medico che attestava la gravidanza, e si atterrà ai 12 ricordati principi di diritto in ordine alla fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura e alla ripartizione dell'onere probatorio in caso di contestazione, da parte dell'ente previdenziale, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
nonché ai principi relativi alla instaurazione di un rapporto di lavoro tra parenti e alla possibilità che il compenso sia corrisposto in natura. Al giudice di rinvio si rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità (art.385 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2000. cons. estensore Il Presidente Popurio be uvais All IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI SOLO. DI oggi, 3 APR. 2001 REGISTRO, E DA OGNI SPEA, O DIRITTO AI SENSI DE P T. 14 IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 13