Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il giudice di pace dichiara la nullità della citazione a giudizio perché sottoscritta da un ufficiale di polizia giudiziaria, benché l'esercizio dell'azione penale, che si individua nell'atto con cui il pubblico ministero formula l'imputazione ed autorizza la citazione, abbia preceduto l'entrata in vigore della novella normativa che ha riservato la citazione a giudizio al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2007, n. 15078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15078 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe MA - Presidente - del 14/03/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 387
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO NNmaria - Consigliere - N. 25399/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL LO, N. IL 15/10/1954;
2) GA NA IA, N. IL 07/08/1952;
3) DI MO IA PIA;
avverso ORDINANZA del 24/11/2005 GIUDICE DI PACE di FONDI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO NAIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI Mario (annullamento senza rinvio).
OSSERVA
1.1. Con ordinanza resa all'udienza del 24/11/2005, il Giudice di Pace di Fondi dichiarava la nullità della citazione a giudizio in data 9/10/2005 nei confronti di LL RE e di GA NN MA Pia, perché sottoscritta da ufficiale di P.G., anziché dal P.M. a norma della L. n. 155 del 2005, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di sua competenza.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, deducendo che il D.L. n. 144 del 2005, art. 17, conv. in L. n. 155 del 2005 riguarda l'esercizio dell'azione penale che avvenga in data successiva alla sua entrata in vigore e non può applicarsi anche quando l'imputazione e la citazione siano stati autorizzati nel rispetto della normativa anteriormente vigente.
2. Il Collegio ritiene fondato il ricorso del P.M..
In punto di diritto si rammenta che il testo del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20 - il quale, al momento in cui venne autorizzata la presente citazione in giudizio, prevedeva rispettivamente al comma 1 che "la polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace" e al comma 4 che "la citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria" - è stato innovato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 17 (su G.U. n. 177 del 1/8/2005) conv. con modif. in L. 31 luglio 2005, n. 155, prevedendo, in luogo delle richiamate disposizioni, che "il Pubblico Ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace" e, correlativamente, che "la citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal Pubblico Ministero o dell'assistente giudiziario". Va, altresì, evidenziato che il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art.5, comma 1, disciplina, le modalità con cui il P.M. esercita l'azione penale nel giudizio innanzi al giudice di pace, stabilendo che: "ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il Pubblico Ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato". Ciò posto, il Collegio ritiene determinante, ai fini dell'applicazione del principio tempus regit actum che regola la successione delle norme processuali, il momento in cui è stata esercitata l'azione penale: id est è stato "attribuito il reato" (secondo la formula adoperata dal codice di rito, sub art. 60) all'indagato. L'azione penale è, invero, esclusivamente riservata al P.M. e, nel giudizio innanzi al G.d.P., in base alla disposizione sub art. 15 sopra cit., viene esercitata "formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato" (secondo il testo, rimasto immutato dopo la modifica apportata al successivo art. 20, da intendersi, oggi, con una certa opera di "ortopedia" giuridica, come:
"formulando l'imputazione e provvedendo alla citazione in giudizio dell'imputato").
Nel caso che ci occupa il Collegio ritiene, dunque, decisiva la considerazione che l'azione penale venne correttamente esercitata, secondo le modalità previste dalla normativa all'epoca in vigore, attraverso la formulazione del capo di imputazione e l'autorizzazione data dal P.M. alla P.G. a provvedere alla citazione in giudizio;
la successiva citazione degli imputati, ancorché effettuata dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, costituiva, infatti, un'attività meramente esecutiva, parificabile all'avviso di convocazione, come tale, correttamente posta in essere, in base all'autorizzazione validamente emessa nel vigore della norma pregressa.
Ne consegue che il provvedimento del Giudice di pace di rimessione degli atti al P.M. ha determinato, in relazione al reato per il quale era stata validamente esercitata l'azione penale, un'inammissibile regressione alla fase delle indagini preliminari, costituendo, pertanto, atto abnorme, secondo la prospettiva (implicita nelle deduzioni del P.M. ricorrente) esattamente posta in rilievo dal P.G. presso questa S.C.. Trattasi di un principio di diritto, correlato alle esigenze di speditezza e di economia, che è applicabile anche nel processo penale davanti al giudice di pace, dove del resto è espressamente previsto che, nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi deve provvedere il giudice di pace, anche d'ufficio D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ex art. 29, comma 3, (cfr. Cass. pen., Sez. 4^, 03/06/2004, n. 39477). Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al G. di P. di Fondi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Fondi per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007